Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7438 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9884/2017 R.G. proposto da:

Satel srl in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Fransoni, con domicilio

eletto in Roma, via Crescenzio n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2339/27/16, depositata il 12

ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2339/27/16, depositata il 12 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 279/6/13 della Commissione provinciale tributaria di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dalla Satel srl contro il diniego di rimborso IRES, IRAP per l’anno 2005.

La CTR osservava in particolare che l’istanza di rimborso della società contribuente non poteva essere che respinto dall’agenzia fiscale, in quanto non vi era stata per l’annualità de qua alcuna “doppia imposizione”, come invece affermato dalla società contribuente stessa, essendovene stata una soltanto in relazione alla contabilizzazione delle rimanenze finali di quella annualità ed in applicazione del generale principio di competenza, non riguardando l’accertamento con adesione per il 2006 le rimanenze iniziali di quel periodo d’imposta e non essendovi quindi alcun effetto giuridico ridondante sul periodo precedente ed oggetto della domanda giudiziale in questo processo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va esaminato per pregiudizialità logico-giuridica il terzo motivo del ricorso, con il quale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata a causa della “mera apparenza” e quindi della mancanza (sostanziale) della motivazione della medesima, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

La censura è infondata.

Va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

La motivazione della sentenza impugnata non può essere fatta rientrare nelle indicazioni paradigmatiche del principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, in quanto, ancorchè non particolarmente articolata, tuttavia esprime in modo pur minimalmente chiaro la ratio decidendi, consistente nella negazione dell’affermata violazione del divieto generale di doppia imposizione (ex art. 163, TUIR), affermandosi che l’unica tassazione del (segmento del) presupposto in contesto (rimanenze finali quale componente positiva del reddito) è avvenuta nell’anno 2005 (appunto quello per il quale è chiesto il rimborso de quo), mentre nessuna imposizione ulteriore si è realizzata nel 2006, per effetto dell’accertamento con adesione riguardante questo successivo periodo d’imposta ed in particolare avendo l’agenzia fiscale provveduto a rettificare (per eliminazione) il – contabilmente speculare – segmento del presupposto (rimanze iniziali).

E’ dunque evidente che con siffatta argomentazione il giudice tributario di appello ha adempiuto al proprio obbligo motivazionale, quantomeno nel “minimo costituzionale” (Cass. SU 8053/2014).

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 93, art. 110, comma 8, art. 163, TUIR, poichè la CTR ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso oggetto del processo, escludendo che con ciò si realizzi la affermata “doppia imposizione” in contrasto con il divieto (principio) generale di cui all’ultima disposizione legislativa evocata. La censura è fondata.

In via preliminare appare necessario un sintetico riepilogo dei termini fattuali e giuridici della questione oggetto del giudizio.

Risulta non controverso in fatto che:

– nel bilancio per il 2005 la Satel ha “maggiorato” le rimanenze finali (componente positiva del reddito d’impresa, dunque tassabile per somma algebrica) di Euro 100.000, parte di una somma ben più ampia appostata per questa causale, trattandosi del valore (prezzo) di un’opera (centrale termoelettrica) in corso di ultimazione realizzata con altre imprese raggruppate in A.T.I.;

– più specificamente questa appostazione contabile ineriva ad opere realizzate in aggiunta a quelle contrattualmente previste, per le quali era stata fatta “riserva”;

– la somma de qua non è poi stata nè riconosciuta dalla capogruppo dell’A.T.I. nè pagata, ma comunque è andata ad incrementare l’appostazione delle esistenze iniziali dell’anno 2006, per legge obbligatoriamente speculare/equivalente (art. 93, comma 1, TUIR, trattandosi, pacificamente, di opera con oggetto unitario e tempo di esecuzione ultrannuale);

– tale appostazione tuttavia è stata, dapprima oggetto di ripresa fiscale in sede di verifica, rettificandosene, in diminuzione, le componenti negative di reddito per il 2006 da parte dell’Ente impositore, successivamente oggetto di concordato individuale mediante adesione all’accertamento effettuato e di conseguenza ha comportato il relativo esborso d’imposta.

Orbene, non essendo contestato che la società contribuente abbia regolarmente assolto alla diversa obbligazione tributaria di periodo (2005) per quanto riguarda I’IRES e l’IRAP, la doppia imposizione risulta essere quindi un fatto evidente e tale fatto collide con il divieto (principio) generale di cui all’art. 163, TUIR, sicchè il pagamento -irretrattabile- avvenuto in seguito all’adesione per il 2006 trasforma quello effettuato nel 2005 in un indebito oggettivo in senso stretto e tecnico.

Ciò può affermarsi anche in virtù di un’altra, comunque dirimente, ragione di diritto che non è stata considerata dalle parti, ma che in quanto tale può ben essere ad abundantiam rilevata dalla Corte.

Nel caso di specie – pacificamente – si tratta di “riserve” relative ad un contratto di appalto contabilizzate in aumento delle riserve finali 2005 e quindi di una componente positiva del reddito tassabile (e tassato) di periodo.

Peraltro, non vi era nemmeno ragione giuridica per effettuare l’appostazione contabile de qua nè del conseguente incremento della base imponibile IRES/IRAP, in base al principio di diritto, cui si intende dare seguito, che “In tema di redditi d’impresa, l’iscrizione nel registro contabilità di una riserva d’appalto relativa a lavori di cui il contribuente appaltatore abbia dimostrato, come suo onere, l’estraneità al contratto, integra una domanda di ulteriori compensi e comporta una mera possibilità di futuri e maggiori redditi, i quali, non essendo certi, non rilevano, neppure nella misura del 50 per cento, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 60 (ora 93) ai fini della determinazione del reddito imponibile, che avverrebbe, altrimenti, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva del soggetto passivo” (Cass., n. 10938 del 27/05/2015, Rv. 635587 – 01; conforme, Cass. 13582/2001).

In virtù delle considerazioni che precedono risulta perciò chiara la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società contribuente dapprima con l’istanza di rimborso, indi con il ricorso introduttivo della lite.

In senso contrario non risultano convincenti e concludenti le argomentazioni spese dall’agenzia fiscale controricorrente, essendovi nel ragionamento condotto dalla medesima una contraddizione che lo dissolve sul piano logico e giuridico.

La controricorrente, infatti, per un verso, sostiene la correttezza della ripresa in sede di verifica contabile della società contribuente per il 2006 con riguardo alle “rimanenze (rectius, esistenze) iniziali”, asserendo che la somma di Euro 100.000, riveniente dalle “rimanenze finali” 2005, non trovava giustificazione, registrando un fatto economico inesistente; per altro verso, afferma il contrario proprio per quest’ultime, affermandone non l’inesistenza, ma la necessità di una diversa contabilizzazione quale componente positivo del reddito di periodo (fatture da emettere “credito/ricavo”) e quindi, nella linea logica affermata dalla Satel, eventuale appostazione di una sopravvenienza passiva nel periodo fiscale di competenza.

Ma il punto è, ex post, che avvenuta la ripresa a tassazione e poi perfezionato l’accertamento con adesione in relazione al 2006, sulla base di un accordo di rettifica, in diminuzione, delle esistenze iniziali di quell’anno per la loro inesistenza parziale, questo stesso specifico fatto-indice di capacità contributiva non può considerarsi esistente nel 2005 e quindi titolo legittimo di ritenzione, pro parte, delle imposte pagate per tale annualità.

In altri termini, scelta la prima strada (peraltro anche in attuazione del principio di buona amministrazione, così consolidandosi il gettito correlativo), non può logicamente e giuridicamente più percorrersi l’altra, dovendosi disporre il correlato e chiesto rimborso d’imposta.

Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’assorbimento del secondo.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite.

Stante l’esito alterno dei gradi di merito se ne possono compensare tra le parti le spese correlative; quelle del presente giudizio vanno invece attribuite secondo il generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

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