Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7437 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.U. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSCARELLA GIOVANNI giusta

procura speciale del Dott. Notaio STANISLAO AMATO in BELVEDERE

MARITTIMO 3/4/2008, rep. n. 112.938;

– ricorrente –

contro

ASSID ASSICURATRICE ITALIANA DANNI in liquidazione coatta

amministrativa S.P.A. in L.C.A. in persona del commissario

Liquidatore Avv. P.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

GINAMMI LORENZO, che la rappresenta e difende con atto di

costituzione;

LLOYD ADRIATICO S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo Procuratore

Dott. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

SALVIUCCI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE RUGGERO MARIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONNESU GIOVANNI

BATTISTA giusta delega a margine del controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo l.r.p.t. Dott.

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A.R.A.S., T.W., ASSITALIA SPA,

M.T.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 1695/2006 del TRIBUNALE di ROMA, 13^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 16/1/2006, depositata il 25/01/2006, R.G.N.

80551/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIOVANNI COSCARELLA;

udito l’Avvocato LORENZO ALBANESE GINAMMI;

udito l’Avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega dell’Avvocato ANTONIO

RAPPAZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A.R.A.S. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma M. e M.U. nonchè la società assicuratrice Levante Norditalia (ora Carige s.p.a.), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un incidente avvenuto il (OMISSIS).

Costituitisi in giudizio, U. e M.T. contestarono l’avversa pretesa, proponendo altresì domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi da essi patiti.

Al giudizio parteciparono altresì T.W., altro soggetto coinvolto nell’incidente, Lloyd Adriatico s.p.a. e Assid s.p.a. in l.c.a., società assicuratrici, rispettivamente, del T. e del B., nonchè Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Con sentenza del 15 gennaio 2004 il Giudice di Pace, per quanto qui interessa, dichiarò improponibile la riconvenzionale spiegata da M.U., non essendo stata prodotta la raccomandata di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22.

Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale lo ha respinto in data 25 gennaio 2006.

Secondo il giudicante le due lettere versate in atti, l’una in data 23 aprile 1998, e l’altra in data 13 settembre dello stesso anno – documenti dei quali ha argomentatamele ritenuto rituale la produzione in appello facevano riferimento a un fatto interno al rapporto cliente-avvocato, e cioè al conferimento dell’incarico per il risarcimento del danno, ma non contenevano alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della società assicuratrice, non potendosi considerare a tal fine sufficiente l’esplicitazione che la missiva veniva inviata a ogni effetto di legge.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione M. U., formulando un solo motivo e notificando l’atto a B.A. R.A.S., ad Assitalia s.p.a., a T.W., a Lloyd Adriatico, a Carige Assicurazioni s.p.a., ad Assid Ass.ni s.p.a. in l.c.a., nonchè a M.T..

Carige Assicurazioni s.p.a., ASSID Assicuratrice Italiana Danni in l.c.a. e Lloyd Adriatico s.p.a. hanno notificato tre distinti controricorsi, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo l’impugnante lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, e mancanza di motivazione. Riportato il contenuto delle due raccomandate inviate all’assicuratore, sostiene che il giudice di merito non avrebbe affatto esplicitato le ragioni della ritenuta inidoneità delle stesse a integrare la richiesta di risarcimento di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, e ciò tanto più che la giurisprudenza di legittimità costantemente esclude la necessità dell’osservanza della forma normativamente prevista.

2 Il ricorso è fondato.

A norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali, a norma della legge stessa, vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato ha chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza di questa Corte, chiamata assai spesso a valutare la congruità delle valutazioni formulate dai giudici di merito in ordine alla idoneità degli atti con i quali, di volta in volta, i danneggiati avevano inteso soddisfare l’onere loro imposto, a pena di improponibilità della domanda, dalla norma innanzi richiamata, ha avuto modo di escludere la necessità dell’osservanza di forme rigidamente vincolate alla previsione di legge, espressamente ammettendo che il predetto onere, che è condizione di proponibilità della domanda, potesse ritenersi soddisfatto a mezzo di atti equipollenti, purchè egualmente idonei al raggiungimento dello scopo di consentire all’assicuratore la valutazione dell’opportunità di un accordo con il danneggiato, così prevenendo premature domande giudiziali (confr.

Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733; Cass. civ., 22 aprile 2008, n. 10371).

3 Ciò posto, il collegio non condivide l’assunto secondo cui la comunicazione, da parte del professionista, di avere ricevuto incarico dal signor M.U., proprietario della vettura Fiat 500 targata (OMISSIS), condotta al momento del fatto dal padre Tullio, di assisterlo al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti, con la precisazione che la relativa missiva veniva inoltrata a ogni effetto di legge, e in particolar modo ai fini dell’interruzione della prescrizione, evidenzierebbe un mero fatto interno al rapporto cliente-avvocato. L’apprezzamento del giudice di merito appare invero ispirato a un esasperato formalismo, contrario al significato proprio delle parole usate dal mittente, oltre che al più comune buon senso. Non si vede, invero, a che pro, se non che al fine di attivare procedure transattive atte a scongiurare il ricorso all’azione legale, l’avvocato, in due lettere, avrebbe notiziato la società assicuratrice del mandato ricevuto e men mai per quale ragione avrebbe richiamato l’effetto interruttivo della prescrizione, e ciò tanto più che, per affermazione del ricorrente, non smentita dalla controparte, in almeno una di tali missive è stato espressamente indicato il numero già attribuito al sinistro dalla società assicuratrice, insieme ad altri elementi identificativi dello stesso.

In tale contesto il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto:

l’onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria è soddisfatto con l’invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell’interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresì gli elementi identificativi essenziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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