Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7437 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7036-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della Riscossione per la Provincia di

(OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

D.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21-23, presso lo studio dell’avvocato BOUSIER NIUTTA DE LUCA

TAMAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO SCELFO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA

FUSELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato P.S.

difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

e contro

COMUNE CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3345/2013 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2009 l’avvocato P.S. conveniva dinanzi al giudice di pace di Catania SERIT Sicilia S.p.A. – attualmente Riscossione Sicilia S.p.A. – e il Comune di Catania chiedendone la condanna solidale a risarcirgli danno patrimoniale e danno non patrimoniale che sarebbero a lui derivati dall’emissione di ruoli e cartelle esattoriali di pagamento poi annullati dal giudice di pace di Catania con sentenza n. 7397/2007. Il danno patrimoniale veniva indicato nelle spese del relativo giudizio sfociato nell’annullamento; per il danno non patrimoniale si chiedeva una liquidazione equitativa. Le controparti si costituivano, resistendo; con sentenza n. 90/2011 il giudice di pace di Catania, in accoglimento della domanda risarcitoria, condannava solidalmente i convenuti a corrispondere all’attore la somma di Euro 1000 “quale rifusione del danno patrimoniale e morale”, nonchè a rifondergli le spese di causa. Avendo proposto appello principale SERIT Sicilia S.p.A. e appello incidentale il Comune di Catania, con sentenza del 17-18 settembre 2013 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l’appello incidentale e rigettava quello principale. Ha presentato ricorso Riscossione Sicilia S.p.A. sulla base di quattro motivi, da cui si difende con controricorso l’avvocato P.S..

Il primo motivo denuncia violazione del principio del giudicato (ne bis in idem), richiamando in rubrica l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Dal momento che il giudice che annullò le cartelle compensò le spese processuali, avrebbe violato il giudicato il giudice di pace laddove condannò al risarcimento del danno patrimoniale, e il Tribunale avrebbe quindi dovuto accogliere il relativo motivo d’appello.

Il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, denuncia vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità, annullabilità e/o contraddittorietà della sentenza. Il Tribunale ha espressamente riconosciuto che il giudice di prime cure aveva violato l’art. 112 c.p.c. riconoscendo il danno patrimoniale come necessità di spese mediche, ma ad avviso del ricorrente avrebbe errato nel ritenere che non sia stato concesso alcun risarcimento di danno patrimoniale, essendo stata pronunciata la condanna al risarcimento equitativo esclusivamente del danno non patrimoniale. Il motivo richiama il dispositivo della sentenza di primo grado laddove, in accoglimento della domanda attorea, condannava solidalmente i convenuti a pagare all’attore la somma di Euro 1000 “quale rifusione del danno patrimoniale e morale”.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1226 c.c. nonchè vizio motivazionale in ordine alla mancata personalizzazione del danno morale. Adduce il ricorrente che il giudice di prime cure riconobbe sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale, nonostante mancasse prova sia dell’an sia del quantum. Non si comprenderebbe quale danno patrimoniale sia stato riconosciuto, nè come danno emergente nè come lucro cessante. “Pertanto il Giudice d’appello ha errato nel ritenere che tale voce di danno non sia stata liquidata” dal giudice di pace (così sintetizza il ricorso a pagina 17) e avrebbe dovuto, invece, riformare la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c.. Quanto poi al danno non patrimoniale, la ricorrente rimarca che occorre valutare interessi di rilievo costituzionale oppure norme che espressamente prevedono la risarcibilità del danno non patrimoniale (S.U. 11 novembre 2008 n. 26972), nonchè la gravità dell’offesa, in quanto la lesione deve superare una soglia minima per bilanciare il principio di solidarietà nei confronti della vittima del danno con il principio di tolleranza: e nel caso in esame mancherebbe il requisito minimo per la risarcibilità, non avendo controparte spiegato quale prostrazione psicologica e quale senso di pericolo e di impotenza possano esserle derivati dal rischio di dover versare al Comune di Catania la complessiva somma di Euro 428,19, tenuto conto anche della sua professione.

Il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e mancata applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater e art. 1 D.M.D. 37/1997 nonchè violazione dell’art. 2055 c.c.. Si adduce che l’agente di riscossione non può autonomamente annullare la cartella esattoriale, neanche dopo l’esito favorevole al contribuente di una causa, poichè titolare del credito non è l’agente, bensì l’ente impositore, onde il contribuente che ottiene una sentenza a lui favorevole, per evitare atti esecutivi dell’agente di riscossione, dovrebbe chiedere all’ente impositore l’emissione di un provvedimento di sgravio della cartella esattoriale. Si adduce altresì che l’ente impositore, il Comune di Catania, comunicò all’attuale ricorrente lo sgravio solo il 10 ottobre 2009: pertanto nessuna responsabilità avrebbe la ricorrente, che quindi non dovrà risarcire danni, restando responsabile, semmai, l’ente impositore.

Considerato che:

Nel caso di specie, per ben comprendere il thema decidendum, è opportuno richiamare sinteticamente quanto osservato dal Tribunale nella motivazione della sentenza qui impugnata. Il Tribunale ha dato atto che l’attuale ricorrente, nel suo appello principale, lamentava violazione del giudicato, ultrapetizione, violazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1226 c.c. nonchè vizio motivazionale riguardo alla mancata personalizzazione del danno morale. Riguardo allora alla prima censura, cioè la pretesa violazione del giudicato, il giudice d’appello l’ha ritenuta infondata perchè, pur avendo l’attore chiesto il risarcimento del danno patrimoniale identificato nelle spese processuali della causa di opposizione alle cartelle esattoriali (nella quale la decisione passata in giudicato aveva compensato le spese di lite), il giudice di prime cure non aveva accolto tale domanda, riconoscendo e liquidando solo il danno non patrimoniale.

Riguardo poi alla ulteriore censura di ultrapetizione, il giudice d’appello ha dapprima osservato (constatazione meramente formale, per quanto subito dopo viene evidenziato) che sussisteva ultrapetizione nella sentenza di primo grado, perchè questa aveva riconosciuto un danno patrimoniale consistente nella necessità di spese mediche, laddove la relativa documentazione era stata prodotta solo per dimostrare l’esistenza del danno morale; ma ha altresì affermato che “nel caso concreto nessun risarcimento è stato liquidato con riferimento specifico” al danno patrimoniale, in tal modo inducendo – implicitamente ma chiaramente – a desumerne che la suddetta violazione dell’art. 112 c.p.c. non ha incidenza.

Da quanto appena sintetizzato, emerge allora che il giudice d’appello, a fronte delle doglianze del gravame di merito che riecheggiano nei primi due motivi del presente ricorso, ha operato un attento scrutinio del contenuto della sentenza di primo grado, giungendo così ad affermare, pur dando atto delle potenziali ambiguità, che in ultima analisi a ben guardare non vi è stata nè effettiva violazione del giudicato – poichè il giudice di prime cure non ha, in realtà, pronunciato alcuna condanna avente ad oggetto le spese processuali del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali -, nè effettiva violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichè, pur essendosi il primo giudice riferito a un (mai preteso dall’attore) danno patrimoniale per spese mediche, in concreto non è giunto a condannarne il risarcimento, bensì ha pronunciato – nonostante la formale menzione di un danno patrimoniale nel dispositivo – realmente soltanto la condanna ad un danno non patrimoniale così come richiesto. Con la ricostruzione operata mediante tale motivazione il giudice d’appello è dunque riuscito a porre rimedio all’inserzione nel dispositivo della pronuncia di primo grado, frutto di evidente errore materiale, del riferimento al danno patrimoniale. D’altronde, il Tribunale lascia intendere, implicitamente ma inequivocamente, che nessun danno patrimoniale è stato realmente oggetto della decisione anche laddove rimarca che la liquidazione del danno oggetto di condanna è stata equitativa: è invero logico che, se avesse incluso il danno patrimoniale da spese mediche, del tutto equitativa non sarebbe stata, bensì la quantificazione si sarebbe rapportata alla produzione della specifica dettagliata documentazione (ciò si evince agevolmente dal seguente passo della motivazione dell’impugnata sentenza, a pagina 3: “nel caso in esame, parte attrice…aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale di riferimento esclusivo alle “spese e competenze del giudizio di opposizione”, e non già in relazione alle spese mediche sostenute, di cui non aveva fatto alcun la menzione…, avendo prodotto la documentazione solo al fine della prova della sussistenza di un danno non patrimoniale. Tuttavia, nel caso concreto nessun risarcimento è stato liquidato con riferimento specifico al danno “materiale” derivante dalle spese mediche sostenute, avendo il giudice di prime cure liquidato esclusivamente il danno morale in via equitativa”). Il primo e il secondo motivo del ricorso, dunque, devono essere disattesi.

Il terzo motivo, per la parte in cui attiene al danno patrimoniale, viene meno in conseguenza del rigetto dei motivi precedenti, perchè si impernia, come si è visto, sulla determinazione del danno patrimoniale che sarebbe stato riconosciuto e che, invece, si è appena constatato non essere mai stato oggetto di condanna. Per quanto concerne, poi, il danno non patrimoniale, la censura ha in realtà una inammissibile natura fattuale, chiedendo al giudice di legittimità di revisionare l’accertamento operato dal giudice di merito sulla sussistenza del danno.

Il quarto motivo, infine, è eccentrico, perchè fonda i suoi argomenti sulla titolarità del credito e quindi sui limiti della incidenza, nella vicenda giuridica, dell’agente di riscossione, non abilitato ad emettere alcun provvedimento di sgravio della cartella esattoriale: in realtà, la responsabilità che è stata identificata in capo al ricorrente non deriva dalla mancanza di sgravio, bensì dalla omessa cancellazione dell’ipoteca e dalla segnalazione di insoluti (v. pagina 4s. della motivazione della sentenza impugnata).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, la notevole particolarità, anche sotto il profilo processuale, della vicenda giustificando la compensazione delle spese. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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