Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7437 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22782/2014 R.G. proposto da:

R.R., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lonardo,

con domicilio eletto in Roma, via XX settembre n. 2 presso lo studio

dell’avv. Michele Sandulli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 1143/46/14, depositata il 4 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1143/46/14, depositata il 4 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 75/3/13 della Commissione provinciale tributaria di Benevento che aveva accolto il ricorso di R.R. contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 2007.

La CTR osservava in particolare che, fermo il principio che l’onere di provare la, contestata, inerenza delle operazioni relative all’IVA “a credito” grava sul contribuente, nel caso di specie il contribuente medesimo non aveva assolto tale onere, sicchè la ripresa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato (detrazione IVA per operazioni passive) doveva conseguentemente considerarsi fondata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 poichè la CTR ha affermato il mancato assolvimento da parte sua dell’onere di provare l’inerenza delle operazioni IVA passive oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, trattandosi di costi la cui inerenza risultava evidente.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass., n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 – 01); ed altresì che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass., n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 – 01).

La formulazione della censura collide insanabilmente con i principi di diritto derivanti da tali arresti giurisprudenziali, affastellando considerazioni generiche in ordine alla sentenza impugnata, senza che si possa esattamente comprendere il “senso critico” della sua ratio decidendi.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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