Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7436 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato DE MARIA

SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRO NICOLA giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato

CAPRIOLO SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLLOCA

MARCELLO DOMENICO giusta delega in calce al ricorso notificato;

CALLIPO GIACINTO & FIGLI DITTA SRL, in persona del suo

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENSIO 19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’ ANTONIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIMARDO MARIA giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 680/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 01/08/2005, depositata il 26/08/2005

R.G.N. 521/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SIMONA CAPRIOLO (per delega dell’Avv. COLLOCA

MARCELLO); udito l’Avvocato ROMBOLA’ ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il D.C. citò in giudizio la ditta Callipo per il risarcimento del danno alla persona che sosteneva di aver subito mentre una gru della convenuta procedeva a scaricare merce;

la domanda è stata respinta dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro;

propone ricorso per cassazione il D.C. a mezzo di tre motivi e risponde con controricorso la ditta Callipo;

osserva che:

i tre motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, benchè formalmente censuranti vizi della motivazione e violazioni di legge, tendono ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova valutazione dei fatti e delle prove emerse e, dunque, un differente giudizio del merito della vicenda. Sono infondati per il resto in quanto la sentenza impugnata non è viziata da alcuna violazione di legge e le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice sono argomentate in maniera congrua e logica.

Conclusioni secondo le quali: la domanda ex art. 2050 c.c. era da considerarsi inammissibile, siccome tardiva; la vicenda doveva, dunque, valutarsi ex art. 2043 c.c.; l’attore non era riuscito a provare nè le modalità del sinistro, nè la colpa della convenuta;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA