Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7436 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato DE MARIA
SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRO NICOLA giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LLOYD ADRIATICO COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato
CAPRIOLO SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLLOCA
MARCELLO DOMENICO giusta delega in calce al ricorso notificato;
CALLIPO GIACINTO & FIGLI DITTA SRL, in persona del suo
legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENSIO 19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’ ANTONIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIMARDO MARIA giusta
delega in calce al ricorso notificato;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 680/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 01/08/2005, depositata il 26/08/2005
R.G.N. 521/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato SIMONA CAPRIOLO (per delega dell’Avv. COLLOCA
MARCELLO); udito l’Avvocato ROMBOLA’ ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il D.C. citò in giudizio la ditta Callipo per il risarcimento del danno alla persona che sosteneva di aver subito mentre una gru della convenuta procedeva a scaricare merce;
la domanda è stata respinta dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro;
propone ricorso per cassazione il D.C. a mezzo di tre motivi e risponde con controricorso la ditta Callipo;
osserva che:
i tre motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, benchè formalmente censuranti vizi della motivazione e violazioni di legge, tendono ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova valutazione dei fatti e delle prove emerse e, dunque, un differente giudizio del merito della vicenda. Sono infondati per il resto in quanto la sentenza impugnata non è viziata da alcuna violazione di legge e le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice sono argomentate in maniera congrua e logica.
Conclusioni secondo le quali: la domanda ex art. 2050 c.c. era da considerarsi inammissibile, siccome tardiva; la vicenda doveva, dunque, valutarsi ex art. 2043 c.c.; l’attore non era riuscito a provare nè le modalità del sinistro, nè la colpa della convenuta;
il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011