Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7436 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10846/2014 proposto da:

INTEK GROUP SPA in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione Dott. VINCENZO MANES, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO

REIS giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA ANGELINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BORDIGNON

giusta procura speciale a margine del controricorso;

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Rappresentanza Generale per

l’Italia, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

Dott. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

MARCELLO LEONELLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

ALLIANZ S.P.A. in persona dei procuratori Dr.ssa G.A. e Dr.

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2335/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 9 ottobre 2013 n. 2335 la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di prime cure, riteneva KME Group s.p.a. (attuale INTEK Group s.p.a.) responsabile dei danni subiti da C.L., sottufficiale dell’Aeronautica militare, in conseguenza delle lesioni personali patite a causa della difettosità di una pallottola esplosa nella canna della mitragliatrice durante una esercitazione militare presso il poligono di tiro di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

Il Giudice di appello rilevava che l’apposizione della sigla “S.M.I.” sulla munizione corrispondeva all’acronimo della società convenuta e tanto era sufficiente a qualificarla legittimata passiva dell’azione risarcitoria ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 3, comma 3, applicabile “ratione temporis”, norma a tutela dell’affidamento del consumatore. Riteneva quindi provata mediante c.t.u. la difettosità della munizione ed il nesso di causalità tra il difetto ed il danno arrecato al militare, liquidando il danno non patrimoniale, in applicazione dei criteri indicati nelle Tabelle milanesi, in complessivi Euro 45.512,46 all’attualità oltre al lucro cessante.

Il Giudice di appello dichiarava inoltre inammissibile la domanda di adempimento del contratto assicurativo della responsabilità civile formulata da KME Group s.p.a. nei confronti di ALLIANZ s.p.a. e di Royal International Insurance Holding Ltd, in quanto meramente “riproposta” ai sensi dell’art. 346 c.p.c., anzichè devoluta con appello incidentale.

La sentenza, non notificata, è stata impugnata per cassazione da INTEK Group s.p.a. con tre motivi.

Resistono gli intimati con controricorso, Leva e Royal & Sun Alliance Insurance PLC depositando anche memoria illustrativa, ed il Leva eccependo in via pregiudiziale la inesistenza della notifica del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La eccezione pregiudiziale, proposta dal resistente, di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di notifica entro il termine di decadenza, sul presupposto della “inesistenza” della notificazione in quanto eseguita presso il domicilio eletto ma in persona della stessa parte e non invece, come prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, in persona dei procuratori della stessa costituiti in grado di appello deve ritenersi infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il conflitto insorto tra le sezioni semplici, con riferimento alla notifica eseguita in violazione delle disposizioni dell’art. 330 c.p.c., hanno precisato che i vizi della notifica inerenti la violazione delle disposizioni circa la persona alla quale l’atto deve essere consegnato ed il luogo in cui deve essere eseguita, vanno ricondotti nella categoria della invalidità – nullità (art. 160 c.p.c.), dovendo ravvisarsi la “inesistenza” della notificazione nei soli casi della mancanza materiale dell’atto di notifica e della attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, identificabili questi ultimi: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Pertanto ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità.

Nella specie la violazione della disposizione che prescrive che la impugnazione venga notificata “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”, va ascritta alla categoria delle nullità sanabili per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, come è avvenuto nella specie con il deposito del controricorso della parte (invalidamente) intimata: essendo infatti la sanatoria contestuale alla costituzione dell’intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso (cfr. in termini: Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 14539 de/ 19/11/2001).

Con il primo motivo la parte ricorrente censura la sentenza in punto di applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, comma 3, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che l’acronimo SMI individua una molteplicità di aziende di nazionalità diverse ed aventi oggetti sociali differenti, sicchè la sentenza che aveva inteso ricondurre l’acronimo alla società convenuta, quale segno distintivo apposto sul bossolo esploso, risultava carente sul piano motivazionale, avendo fondato la decisione su una illazione e non anche su una prova.

Risulta dagli atti regolamentari ed è incontestato che il Leva ha convenuto in giudizio Società Metallurgica Italiana (SMI) s.p.a. e, a seguito della contestazione da parte della società, costituitasi, della titolarità passiva del rapporto, ha visto rigettata dal Giudice, in quanto tardiva, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di tale “società Europa Metalli”, indicata dall’Avvocatura erariale quale produttore della pallottola in questione. Soltanto a seguito della formulazione dei mezzi istruttori tra cui la richiesta dell’attore di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Ministero della Difesa, originariamente anch’esso convenuto in giudizio, depositava gli atti relativi agli accertamenti ispettivi svolti in ordine al sinistro, da cui emergeva che “a quanto costa allo scrivente Comando, il nome della ditta produttrice delle pallottole utilizzate nel corso della esercitazione del 12.12.2000 (lotto SMI 7-A-96) è il seguente: Europa Metalli se. di. Firenze contratto 4746”.

Da ulteriori accertamenti risultava che la società Europa Metalli apparteneva al Gruppo SMI del quale Società Metallurgica Italiana s.p.a. deteneva il controllo.

La Corte d’appello ha escluso che la relazione di controllo societario potesse ex se fondare la responsabilità da prodotto difettoso della società capo – gruppo, in relazione alla fabbricazione di un bene prodotto da altra società controllata, ma ha ritenuto tuttavia ammissibile egualmente la domanda risarcitoria rivestendo la società controllante la posizione di soggetto comunque responsabile in quanto equiparato al produttore, ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, comma 3.

Tanto premesso, è inammissibile la censura svolta con riferimento all’art. 2697 c.c., in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

Il Giudice di merito, infatti, non ha risolto la controversia addossando alla società convenuta l’onere probatorio della non riferibilità ad essa del prodotto difettoso, ma ha invece valutato le risultanze istruttorie del giudizio ritenendo assolto l’onere probatorio gravante sul danneggiato, in quanto emergeva la prova logica dell’appartenenza del segno distintivo “S.M.I.” -apposto sul bossolo della munizione – alla società convenuta, alla stregua dei seguenti elementi indiziari: a) sul bossolo risultava incisa la sigla S.M.I.; b) l’acronimo S.M.I. corrispondeva alle iniziali della denominazione della società convenuta; b) quest’ultima non aveva contestato che tale segno distintivo fosse effettivamente utilizzato nello svolgimento delle relazioni intersoggettive e nell’esercizio dell’attività economica-finanziaria, essendosi limitata invece ad allegare che tale acronimo poteva teoricamente essere riferito a molteplici soggetti societari che presentavano differenti denominazioni con le stesse iniziali, circostanza “ex se” irrilevante in quanto priva di qualsiasi indicazione pertinente in ordine alla fabbricazione di munizioni da parte delle altre società indicate, e soprattutto inconferente non avendo la società convenuta negato che la sigla in questione sia stata effettivamente utilizzata nei rapporti societari e commerciali anche da Società Metallurgica Italiana s.p.a..

Del pari inammissibile è la censura riferita alle altre norme di diritto indicate in rubrica, atteso che la violazione di tali norme (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è dedotta, nella esposizione del motivo, esclusivamente come effetto meramente dipendente dall’asserito errore di valutazione probatoria compiuto dal Giudice di merito.

La censura di “errore di fatto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mossa con il primo motivo, si palesa inammissibile in quanto la ricorrente viene a richiedere a questa Corte una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, senza indicare il “fatto storico decisivo” dimostrato in giudizio che, ove considerato dal Giudice di merito, avrebbe determinato con certezza una diversa soluzione giuridica della controversia.

La nuova formulazione del testo normativo introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Pertanto, laddove non si contesti la “inesistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la insufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio- ritenuti dal Giudice di merito determinanti, ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Esula del tutto, quindi, dal predetto vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed operando il conseguente giudizio di prevalenza delle risultanze istruttorie (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 115, 116, 196, 197 e 201, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. del D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 1, 5 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello si è limitata a condividere le conclusioni raggiunte dall’ausiliario nella c.t.u. balistica svolta in primo grado e depositata in data 6.4.2006, omettendo di considerare e fornire adeguata risposta alle controdeduzioni del CTP della società, depositate successivamente in data 5.5.2006.

Premesso che la critica rivolta alla consulenza tecnica di ufficio incentrata sulla contestazione di errori ed inesattezze nell’uso di strumenti e nella applicazione di criteri scientifici e tecnici volti alla rilevazione ed alla interpretazione di dati altrimenti non accertabili (c.t.u. cd. percipiente e deducente), nonchè sulla contestazione della omissione di indagini essenziali in quanto strumentali alla scoperta di fatti determinanti, viene a ridondare nel vizio motivazionale della sentenza laddove, come nella specie, il Giudice di merito abbia deciso motivando “per relationem” alle risultanze degli accertamenti svolti dall’ausiliario, sicchè inammissibili appaiono le censure alla c.t.u. prospettate come violazioni di norme di diritto, non afferendo la critica ad errori nell’attività di giudizio, quanto ad errori di fatto che incidono sulla ricostruzione della fattispecie concreta, e premesso che deve certamente essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla ricorrente, secondo cui quando ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 20/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 10688 del 24/04/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 25862 del 02/12/2011), osserva il Collegio che il motivo, come esposto, difetta del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove, venendo ad iscriversi la censura nel paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nuovo testo), non vengono in alcun modo indicati i “fatti determinanti” non indagati dal CTU od ai quali non è stata data adeguata risposta dal Giudice di appello.

La ricorrente, infatti, si limita a riferire che il proprio CTP aveva depositato le osservazioni alla c.t.u. balistica, sostenendo che “la possibilità di detonazione del propellente in presenza di cartucce sottocaricate è una teoria che non trova riscontro nella letteratura in materia la conclusione del CTU è del tutto ingiustificata e non riscontrabile” (ricorso pag. 8 e 20): trattasi all’evidenza di una opinione dell’esperto di parte che attiene al piano delle valutazioni e non della rilevazione/percezione di dati di fatto, gli unici che possono rivestire nell’ambito del controllo di legittimità una incidenza rilevante, in quanto – se non correttamente assunti dall’ausiliario- determinano una cesura logica tra la premessa in fatto e la individuazione ed applicazione della “regula juris” del rapporto controverso – nella quale si traduce il “decisum”-, integrante appunto il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” definito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In relazione alla indicata differente valutazione del dato ovvero della indagine sulle cause dell’anomalo scoppio della cartuccia con effetto detonante e non deflagrante, il CTP non fornisce alcuna indicazione tecnico – scientifica alternativa, tale cioè da richiedere un supplemento di attività di indagine o la esigenza di una verifica scientifica di una diversa ipotesi, risolvendosi in tal caso le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, in mere allegazioni difensive che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Corte cass. Sez. 1^, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 14471 del 25/06/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).

In ogni caso la deduzione del vizio di legittimità in questione non assurge al livello minimo di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto la parte ricorrente non trascrive il contenuto della c.t.u. balistica oggetto di critica e neppure le osservazioni formulate dal proprio CTP nella relazione depositata il 5.5.2006, cui si limita genericamente a rinviare (ricorso, pag. 22, nota 8) con ciò impedendo a questa Corte – che in relazione al tipo di vizio di legittimità denunciato, non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito- di verificare la effettiva decisività delle critiche mosse all’elaborato peritale depositato dal CTU (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7392 del 12/08/1994; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016).

Fondato deve ritenersi, invece, il terzo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente censura la sentenza di appello in ordine alla statuizione di inammissibilità della domanda condizionata proposta da INTEK Group s.p.a. nei confronti delle società coassicuratrici con le quali aveva stipulato polizza assicurativa della responsabilità civile e dalla stessa chiamate in garanzia impropria nel primo grado di giudizio.

L’assunto del Giudice di appello secondo cui la società convenuta, risultata interamente vittoriosa in primo grado, doveva comunque proporre appello incidentale – e non limitarsi soltanto a riproporre ex art. 346 c.p.c., la domanda condizionata, non esaminata dal Giudice di prime cure in quanto assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria attorea – conforme ad uno dei contrastanti orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità, è strato infatti risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che, componendo il conflitto, hanno statuito il principio in diritto, cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tanto sul presupposto: a) della inconfigurabilità di una soccombenza del convenuto interamente vittorioso sulla domanda principale, laddove non abbia inteso richiedere al Giudice, con l’atto di chiamata in giudizio dei terzi, un autonomo accertamento sulla domanda di garanzia condizionata, indipendentemente cioè dall’esito dell’accertamento del distinto rapporto principale oggetto del giudizio, b) della funzione del mezzo di impugnazione – tale essendo l’appello incidentale ex artt. 323 e 333 c.p.c., intesa a modificare le statuizioni sfavorevoli della sentenza, e non a devolvere all’esame del Giudice di merito una questione che non è stata oggetto delle statuizioni della sentenza, che il convenuto vittorioso non ha quindi interesse ad impugnare/riformare, intendendo soltanto “prenotare” la eventuale estensione della decisione del Giudice di merito anche sul rapporto dipendente, nel caso in cui fosse accolta la impugnazione principale proposta dall’attore soccombente in primo grado (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016).

La sentenza di appello deve pertanto essere cassata in parte qua.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per esame delle domande ed eccezioni relative al rapporto di garanzia nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità tra le relative parti.

Risultando invece definito il giudizio tra la ricorrente INTEK Group s.p.a. ed il resistente C.L., la prima va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del secondo, liquidate come in dispositivo.

La istanza rivolta dal Leva affinchè venga esercitato nei confronti della società ricorrente il potere discrezionale di applicazione della misura sanzionatoria previsto dall’art. 96 c.p.c., comma 3, non può essere esaminata in quanto la disposizione della norma processuale, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, trova applicazione esclusivamente ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1).

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità tra INTEK Group s.p.a. e le società coassicuratrici Allianz s.p.a. e Royal & Sun Alliance Insurance PLC.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente L.C., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara inammissibile la domanda proposta da L.C. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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