Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7436 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16442/2014 R.G. proposto da:

Industrial Frigo srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cecilia Cominassi,

Francesca Giuffrè ed Adriano Giuffrè, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via dei Gracchi n. 39;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 247/66/13, depositata il

16 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 247/66/13, depositata il 16 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 135/3/11 della Commissione provinciale tributaria di Brescia che aveva parzialmente accolto il ricorso della Industrial Frigo srl contro l’atto di recupero di credito IVA ed irrogazione di sanzioni 2008.

La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo de quo era del tutto corretto e fondato, in quanto la società contribuente aveva operato nell’annualità oggetto di verifica una compensazione eccedente il massimo previsto dalla normativa vigente ratione temporis (Euro 516.456,90) e, poichè si era così integrato un omesso versamento di detta imposta, era altresì fondata la correlativa pretesa sanzionatoria (30% del credito illegittimamente compensato D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13,D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3,artt. 23 e 25 Cost., poichè la CTR ha ritenuto legittime le sanzioni irrogate con l’atto di recupero in esame, così appunto violando le evocate disposizioni di normazione primaria e financo costituzionale, particolarmente sotto il profilo della legalità e tassatività delle previsioni sanzionatorie tributarie, in difetto di una previsione normativa astratta che potesse essere attagliata alla condotta contestatale e comunque non potendosi ricondurre la compensazione eccedentaria di un credito di imposta ad un ipotesi di omesso versamento, quale prevista e sanzionata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

La censura è infondata.

Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale “In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicchè si applica la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti” (Cass., n. 10708 del 17/04/2019, Rv. 653659 – 01; conformi Cass. nn. 8247/2018, 18080/2017).

Ed infatti compensare in eccesso equivale evidentemente a non versare ossia utilizzare un modo estintivo dell’obbligazione tributaria di periodo, diverso dall’adempimento, non consentito dalla legge e quindi così concretizzare la condotta prevista e punita dall’art. 13, comma 1, nella versione vigente ratione temporis. Nessuna violazione può dunque ravvisarsi dei principi costituzionali di legalità e tassatività degli illeciti sanzionabili amministrativamente.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, poichè la CTR non ha accolto la sua eccezione di invalidità dell’atto impositivo impugnato in quanto non preceduto dal c.d. “avviso bonario”, quale previsto dalla seconda disposizione legislativa evocata.

La censura è infondata.

Nel caso in questione alcun riferimento può farsi alle disposizioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni fiscali ed in particolare a quelle in campo IVA.

L’atto impositivo impugnato non è infatti una cartella di pagamento appunto conseguente a dette particolari verifiche e previa iscrizione a ruolo, bensì un “atto di recupero” espressamente previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421; dunque si tratta di un atto la cui ontologia giuridica è tutt’affatto diversa.

Ne consegue che non possono essere utilmente richiamate le disposizioni procedimentali riguardanti i controlli formali delle dichiarazioni fiscali.

Peraltro va notato che l’atto de quo è stato pacificamente preceduto da un accesso presso la contribuente, conclusosi con la redazione di un PVC, e pertanto la contribuente medesima era già pienamente informata della contestabilità del rilievo contenuto nell’atto stesso (cfr. a contrario, Cass., n. 14949 del 08/06/2018, Rv. 649365 – 01, per la diversa ipotesi di cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale).

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla propria eccezione subordinata di riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/8 ovvero ad 1/3 rispettivamente D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

La censura è parzialmente fondata.

Va anzitutto affermato che il denunciato vizio di attività deve considerasi sussistente, non essendovi nella motivazione della sentenza impugnata alcuna argomentazione spesa in ordine all’eccezione subordinata (e motivo di appello) in questione nè potendosene ritenere il rigetto implicito, appunto in virtù della natura subordinata della medesima, che perciò richiedeva una pronuncia espressa.

Ciò posto, va tuttavia ribadito che “Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).

Tale principio di diritto può essere parzialmente utilizzato rispetto al mezzo in esame, per quanto riguarda il profilo dell’applicabilità della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e della conseguente possibilità di riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate (in virtù della previsione di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2), posto che, come sopra rilevato, alla fattispecie concreta oggetto del giudizio non è affatto applicabile detta disposizione legislativa sui controlli automatizzati IVA, trattandosi di un avviso di recupero emesso L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 421.

Di contro il principio di diritto stesso non può essere applicato al secondo profilo della censura, riguardante la possibilità di adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5 bis, e relativa possibilità di mitigazione sanzionatoria.

Infatti tale omissione di pronuncia corrisponde, in astratto, ad una violazione di legge, intendendo il Collegio dare seguito al principio che “In tema di riscossione delle imposte, agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, anche un’autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l’ammontare della pretesa erariale, sicchè ad essi è applicabile la procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto D.Lgs.” (Cass., n. 16761 del 07/07/2017, Rv. 644795 – 01).

Il giudice di rinvio dovrà quindi pronunciarsi su tale profilo dell’eccezione subordinata della società contribuente, attenendosi a tale arresto giurisprudenziale ed inoltre tenendo conto dello jus superveniens di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, novellante il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 evocato dalla ricorrente nella memoria illustrativa.

In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso nei limiti esposti sopra, rigettati il primo ed il secondo motivo nonchè il terzo in relazione al profilo riguardante l’applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo ed il secondo motivo nonchè il terzo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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