Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7435 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona

del Procuratore Speciale Avv. F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SENESI AUGUSTO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., C.S., MINISTERO DELLA DIFESA,

C.S.;

– intimati –

sul ricorso 32747-2006 proposto da:

C.S. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), C.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BENASSI RICCARDO

in 55043 LIDO DI CAMAIORE (LU), VIA PAPINI 42 giusta delega in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA S.P.A., MINISTERO DELLA DIFESA, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1477/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/5/2005, depositata il 19/10/2005, R.G.N.

1755/A/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La B. ed i C. citarono in giudizio il Ministero della Difesa ed il M. per il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di C.F. in un sinistro stradale.

Il Tribunale di Firenze ripartì la responsabilità nella misura del 50% a carico di entrambi i conducenti.

Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha attribuito il 60% della responsabilità a carico della vittima ed il restante 40% a carico del M..

Propone ricorso per cassazione l’Assitalia, lamentando esclusivamente che il giudice abbia omesso di provvedere in ordine alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Rispondono con controricorso gli eredi del C., che propongono ricorso incidentale a mezzo di un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale, attraverso il quale gli eredi C. impugnano la sentenza per avere modificato il riparto di responsabilità rispetto a quella accertata dal primo giudice. Siffatto motivo di ricorso è talmente generico da non consentire neppure l’individuazione della censura mossa alla sentenza impugnata, risolvendosi, piuttosto, nella prospettazione di una vaga doglianza circa l’ingiustizia delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice d’appello. Il ricorso incidentale deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Fondato è il ricorso principale della compagnia, che esclusivamente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di condannare la controparte alla restituzione delle maggiori somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Circostanza, quest’ultima, in ordine alla quale non v’è contestazione negli atti degli eredi C..

Tale ricorso va, dunque, accolto, con cassazione sul punto della sentenza impugnata e conseguente decisione nel merito.

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile l’incidentale ed accoglie il principale. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha omesso di provvedere in ordine alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, condanna in solido B. G., C.S. e C.S. (quest’ultima in proprio ed anche per conto dei figli minori M.S. e S.) a restituire alla Assitalia spa le maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al soddisfo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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