Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7435 del 27/03/2018

Cassazione civile, sez. lav., 26/03/2018, (ud. 11/01/2018, dep.26/03/2018),  n. 7435

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di La Spezia aveva respinto le domande proposte da D.A., intese rispettivamente al riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore nel livello 4^ con conseguenti differenze retributive ed al risarcimento dell’asserito danno sofferto dal settembre 2007 per il dedotto demansionamento.

2. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13.11.2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la società appellata a risarcire all’appellante il danno da demansionamento in misura pari ad 1/3 della retribuzione in godimento a partire dal settembre 2007, sul rilievo che, essendo stato il D. adibito allo svolgimento di compiti di manovalanza e guida di automezzi, come emerso dall’espletata prova per testi, aveva subito un demansionamento rispetto alle mansioni qualificate e specializzate di saldatore fino ad allora svolte, anche se queste ultime non erano state successivamente affidate ad altro dipendente.

3. Quanto alla pretesa all’inquadramento superiore, il gravame era disatteso, rilevandosi che, per il conseguimento del IV livello rivendicato, oltre alle conoscenze specialistiche acquisite con addestramento specifico, era richiesto che le attività riguardassero più servizi e al lavoratore almeno di norma spettasse il coordinamento di altri lavoratori (direzione operativa di altro personale), il che nella specie era risultato del tutto assente.

4. Di tale decisione domanda la cassazione l’ACAM s.p.a., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste il D., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Viene denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali, assumendosi: che la Corte aveva mescolato le due figure del saldatore, appartenente al 2^ liv. CCNL GAS ACQUA, e del saldatore specializzato, che, invece, aveva diritto al 3° livello dello stesso contratto, che la guida di automezzi, a differenza dei compiti di manovalanza, era sicuramente un’attività qualificata, e quindi di pari livello rispetto alle vecchie mansioni di saldatore affidate al D., e che nessun esame sulla “prevalenza” temporale e/o quantitativa sulle due ben distinte attività svolte dal D. era stato effettuato, non avendo, peraltro, la Corte neanche considerato che la società aveva quasi abolito completamente l’attività di saldatore, essendo stata costretta allo svolgimento di una diversa attività che pure richiedeva un’abilitazione (patente di guida). La società richiama, poi, le deposizioni di testi che confermerebbero i propri assunti.

2 Si osserva, in primo luogo, che è mal dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di sentenza di appello del novembre 2012 alla quale si applica il nuovo testo della norma indicata, secondo la cui rinnovata formulazione è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività.

3. Quanto agli ulteriori vizi denunciati, al di là delle specifiche declaratorie contrattuali richiamate in ricorso, viene conferito rilievo, ai fini della prova del dedotto demansionamento, al danno alla professionalità patito dal ricorrente per effetto della perdita delle competenze e del patrimonio professionale da lui acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta, comprovato dal fatto che l’azienda non aveva provveduto al rinnovo delle abilitazioni in possesso dell’appellante perchè non necessarie ai nuovo compiti attribuitigli.

4. A livello di onere di allegazioni e probatorio, in materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l’onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio del potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell’esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall’interessato, nonchè da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo (cfr. Cass. 8.7.2014 n. 15527, Cass. 3.3.2016 n. 4211)

5. E’, poi, principio consolidato quello secondo cui in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finalè della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. 19.9.2014 n. 19778; Cass. 4652/2009).

6. Ed, in tema di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle di assunzione, l’equivalenza o meno delle mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente, ma si siano esaurite – come si è verificato nella specie -, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c., ove le nuove mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore (cfr. Cass. 26.1.2010 n 1575).

7. E’ irrilevante, pertanto, la dedotta confusione tra saldatore specializzato e non, appartenenti a diversi livelli, III e II, perchè nella specie la dequalificazione è stata ravvisata in relazione alla assegnazione a compiti di manovalanza e guida automezzi rientranti nella declaratoria di I livello ed, in ogni caso, la valutazione del materiale probatorio è insindacabile ed i vizi della decisione sono, per quanto sopra detto, erroneamente dedotti.

8. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

9. In base alla regola della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018

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