Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7435 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10379-2014 proposto da:

V.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PAOLO CAMPAGNA, LUIGI MICHELE MARIANI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO IN (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 312/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.G. è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado in ordine alla domanda di condanna dallo stesso proposta nei confronti del Condominio di via (OMISSIS) avente ad oggetto il risarcimento dei danni riscontrati nell’appartamento di sua proprietà sito nello stesso immobile condominiale e determinati da omessa vigilanza del convenuto sull'”immobile in custodia” avendo consentito il Condominio la realizzazione di lavori di ristrutturazione nell’appartamento adiacente senza accertarsi preventivamente che non arrecassero danni a terzi.

La Corte d’appello, con sentenza 5.3.2013 n. 312, condivideva le conclusioni raggiunte nella c.t.u. che aveva escluso la riconducibilità eziologica delle lesioni dell’appartamento del V. a fenomeni di dissesto strutturale, vizi di costruzione o difetto di manutenzione dell’immobile, e riteneva corretta, in applicazione del principio di causalità, l’attribuzione all’attore delle spese del giudizio da liquidare anche in favore di M.F. – proprietario dell’appartamento adiacente – chiamato in causa dal Condominio quale eventuale unico responsabile, nonchè di D.C. e A.D. danti causa del V. e da questi chiamati in causa con domanda condizionata di rivalsa. Il Giudice territoriale confermava altresì la statuizione di primo grado di condanna del V. per responsabilità aggravata da lite temeraria.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata dal V. con ricorso per cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè in relazione all’art. 111 Cost..

Ha resistito M.F. depositando anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Non hanno svolto difese il Condominio (OMISSIS), D.C. e Daniele Ascheri ai quali il ricorso è stato notificato, rispettivamente in data 17 e 18 aprile 2014.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente svolge nella esposizione del motivo considerazioni sparse concernenti aspetti delle indagini svolte dall’ausiliario, per prospettare differenti valutazioni di merito -precluse in sede di legittimità- rispetto a quelle cui è pervenuto il CTU, in alcuni casi operando un’arbitraria soggettiva interpretazione delle risultanze peritali (pur avendo il CTU inequivocamente concluso per l’assenza di fenomeni di dissesto strutturale o difetto di manutenzione delle parti comuni dell’edificio o di vizi di costruzione, cui ricondurre eziologicamente i danni lamentati dall’attore) tanto da ipotizzare, utilizzando stralci dell’elaborato peritale in modo a dir poco ardito, che n’eccesso di attività di indagine” svolta dal consulente nominato dall’Ufficio il quale ha inteso “comunque” quantificare la entità del danno riscontrato nell’appartamento dell’attore, implicherebbe per ciò stesso una implicita affermazione dell’accertamento del nesso di derivazione eziologica del danno da fenomeni strutturali dell’edificio condominiale, deducendo da tale immaginaria ricostruzione un insanabile vizio di nullità della sentenza di appello che, “nonostante l’accertato nesso causale” sarebbe poi pervenuta al rigetto della domanda (cfr. ricorso pag. 6-7) con conseguente vizio di legittimità dedotto in calce alla esposizione del motivo nei seguenti termini: “violazione da parte della Corte d’Appello territoriale dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e infine dell’art. 111 Cost.”.

La manifesta inammissibilità di un ricorso siffatto va individuata:

nella assenza del requisito prescritto dall’ art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, inteso come requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso che è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2): nel giudizio di legittimità caratterizzato da una struttura chiusa in quanto l’oggetto della verifica è limitato soltanto ad alcuni tassativi vizi del provvedimento giurisdizionale che consentono di veicolare la impugnazione, il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), deve necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 6184 del 13/03/2009). Ne segue che le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum judicium”, riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014). Nella specie lo sviluppo argomentativo del motivo incentrato esclusivamente su alcuni stralci della c.t.u. – non consente di ravvisare quale sia il collegamento delle ragioni in fatto ed in diritto con i vizi di legittimità denunciati, tanto in relazione ad una ipotetica omessa pronuncia su domanda ed eccezione (art. 112 c.p.c.), quanto in relazione ad una dedotta nullità assoluta della sentenza per carenza del requisito minimo motivazionale (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nella impossibilità di identificare nella esposizione del motivo le singole critiche riferibili a ciascuno dei diversi vizi di legittimità denunciati. La cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5) (id est: la formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015). Diversamente, il motivo “formalmente unico” ma articolato in plurime censure di legittimità, si palesa inammissibile tutte le volte in cui l’esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non consenta – come accade nel caso di specie-di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente di ciascuna di esse: in tal caso, infatti, le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 comma 1, n. 4 (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003 id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012) nella assenza di un fatto storico principale o secondario “decisivo”, che il CTU ha accertato ovvero che non ha indagato e che è stato ingiustificatamente pretermesso dal Giudice di merito. Il mancato esame delle risultanze della CTU può infatti integrare un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016), dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016; vedi Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nella specie tale indicazione è del tutto mancata, venendo a risolversi la critica del ricorrente nella mera soggettiva prospettazione di una soluzione argomentativa difforme da quella adottata dal CTU, cui aderisce il Giudice di appello (è appena il caso di rilevare al riguardo che le lesioni del terrazzo e del piano sottotetto siano state ricondotte dal CTU al normale processo di deformazione viscosa di una struttura – trave in cemento armato; muratura a contatto del tetto; solaio in laterocemento – quando è sottoposta ad un costante stato tensionale, senza cioè che siano stati rilevati difetti di costruzione originaria od eventi lesivi diversi sopravvenuti. Fenomeno naturale è anche la variazione termica “tipica” dei locali sottotetto. Quanto ai alle lesioni al vano scala determinate da una serie di concause tra cui le azioni orizzontali dell’ascensore, le stesse attengono a parti comuni dell’edificio e non alla proprietà V.) nella carenza assoluta della struttura minima del motivo di ricorso, quanto alla anapodittica denuncia dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nella condanna del V. alle spese di lite, tanto del primo che del secondo grado di giudizio.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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