Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7435 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8271/2014 R.G. proposto da:

B.D., G.S., rappresentati e difesi dagli avv.

Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti, con domicilio

eletto presso quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 128/38/13, depositata l’1 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 128/38/13, depositata l’1 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da B.D. e G.S. avverso la sentenza n. 66/6/11 della Commissione provinciale tributaria di Alessandria, che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni IVA, Imposta di registro 2007.

La CTR osservava in particolare che dagli accertamenti, anche, peritali adempiuti risultava che la superficie dell’abitazione dei coniugi appellanti era pari a mq. 239,75, sicchè, dato lo scarto minimo con la soglia di mq. 240 prevista dalla legge per la classificazione tra gli immobili “di lusso” e dovendosi in ogni caso ritenere l’immobile quale “unica abitazione”, l’atto impositivo e sanzionatorio impugnato doveva considerarsi fondato, essendo insussistenti i presupposti di fatto per riconoscere ai contribuenti i benefici fiscali previsti per la “prima casa”.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un motivo unico, poi illustrato con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti lamentano la violazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 e comunque denunciano la nullità della sentenza impugnata per vizio assoluto di motivazione (motivazione apparente), poichè la CTR ha affermato la natura “di lusso” della loro abitazione “per arrotondamento” della superficie della medesima a mq. 240 (in luogo dei mq. 239,75) accertati in sede istruttoria.

La censura è fondata in relazione alla denunciata violazione di legge.

La previsione normativa (secondaria) applicata dal giudice tributario di appello prevede infatti che debbano, comunque, considerarsi “di lusso” e quindi esclusi dai benefici fiscali (IVA e registro) previsti per l’acquisto della prima casa, le abitazioni la cui superficie è “superiore” a mq. 240.

Orbene, è la stessa CTR che ha accertato in fatto che l’abitazione dei ricorrenti, sia pure di pochissimo (mq 239,75), ha una superficie inferiore a quella prevista dalla norma amministrativa e tale giudizio di merito non può essere revisionato in questa sede (come pretenderebbe l’agenzia fiscale controricorrente).

Ne risulta dunque evidente la denunciata violazione di legge.

D’altro canto non può avere accesso nel presente giudizio l’ulteriore argomento fattuale, addotto dall’agenzia fiscale nel controricorso, che, al fine di determinare detto limite dimensionale, debba considerarsi anche la superficie del sottotetto.

Tale argomento infatti non è stato valutato dal giudice tributario di appello e pertanto per farlo valere avanti questa Corte dovevasi proporre specifica impugnazione – almeno incidentale – al riguardo, che non è stata invece proposta e dunque detto accertamento di fatto della CTR piemontese deve considerarsi passato in giudicato, ad ogni effetto.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite.

Stante l’esito alterno del giudizio di merito, possono compensarsene integralmente le spese correlative.

Nel presente giudizio di contro le spese vanno regolate secondo il generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’agenzia fiscale controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA