Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7435 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 07/03/2022), n.7435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34810-2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Angelico, 12, presso lo studio dell’avvocato Francesco Papa, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Elisabetta Zoina;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Del

Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Angela Raimondo,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8480/2019 del Tribunale di Roma, depositata il

17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03/12/2021 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– AMA ha notificato al Condominio di (OMISSIS) un verbale di accertamento, con il quale si contestava la violazione del Regolamento Comunale della Gestione dei Rifiuti Urbani, Delib. Consiglio Comunale n. 105 del 2005, art. 14, comma 7, per aver rinvenuto la presenza di un rifiuto organico nei contenitori dedicati alla raccolta indifferenziata all’interno del condominio;

– il Condominio veniva ritenuto dall’AMA obbligato in solido per la sanzione con il trasgressore rimasto ignoto;

– respinto il ricorso amministrativo promosso dal Condominio avverso il suddetto verbale di contestazione, Roma Capitale ha adottato una Determinazione Dirigenziale ingiuntiva con la quale il Condominio veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 128,47, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni commesse;

– avverso la suddetta Determinazione comunale, il Condominio ha proposto ricorso in opposizione L. n. 689 del 1981 ex art. 22, sostenendone la nullità per difetto di sottoscrizione e carenza di potere, per pronuncia oltre i termini di legge, per omessa convocazione del ricorrente nei termini da parte del Sindaco, per omessa motivazione e per nullità del verbale di accertamento sottostante;

– Roma Capitale, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda;

– il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 23213/206, ha rigettato il ricorso, confermando la validità e l’efficacia della sanzione irrogata;

– avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Condominio, con conseguente costituzione in giudizio di Roma Capitale;

– il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 8480/2019, pubblicata 17 aprile 2019, rigettava l’impugnazione: il giudice ha infatti ritenuto non censurabile l’imputazione della violazione (e della relativa sanzione) al Condominio, tanto sotto il profilo oggettivo, non avendo l’appellante esperito il rimedio previsto dagli artt. 221 c.p.c. e ss. contro il verbale di accertamento – dotato di fidefacenza, fino a querela di falso – quanto sotto il profilo soggettivo, ben potendo essere fatta valere la responsabilità solidale del Condominio indipendentemente dalla identificazione materiale dell’illecito, alla luce della finalità generai preventiva perseguita dalla L. n. 689 del 1981, art. 9;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Condominio con ricorso avviato per la notifica il 12/11/2019 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste Roma Capitale con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso il Condominio deduce la nullità della sentenza d’appello per illegittimità della motivazione, per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, che disciplina il principio di solidarietà in materia di sanzioni amministrative e nel caso di specie la ritenuta solidarietà tra Condominio e responsabile non identificato di una violazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

– ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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