Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7434 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato LUZI MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato REGNI ROBERTO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato GUZZI

RODOLFO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAURI PAOLO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 517/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 23/6/2005, depositata il 17/09/2005, R.G.N. 356/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 C.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona M.A.M. e Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in data 14 ottobre 1992, a seguito dell’impatto tra la sua autovettura, che si stava immettendo sulla strada statale in direzione di Macerata, e la Fiat Panda guidata dalla M. proveniente a velocità elevatissima dall’opposto senso di marcia.

I convenuti contestarono l’avversa pretesa, sostenendo che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva dell’attrice, la quale non aveva osservato l’obbligo di dare la precedenza.

2 Con sentenza del 23 giugno 2003 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 17 settembre 2005.

Ha osservato il decidente che l’incidente, nell’assoluta inutilizzabilità della planimetria in atti, poteva essere ricostruito sulla base del rapporto redatto dagli agenti della Polizia stradale. E in tale contesto, la mancanza di tracce di frenata della Panda dimostrava che l’attraversamento attuato dal C., era stato improvviso e veloce. Peraltro i danni derivati dal sinistro provavano che la velocità alla quale viaggiava la M. – la quale percorreva una strada con diritto di precedenza – non era eccessiva, di talchè l’eziologia dell’urto andava ravvisata esclusivamente nella improvvida manovra dell’appellante.

3 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione C. E., formulando due motivi e notificando l’atto ad M.A. M. e a Reale Mutua Assicurazioni s.p.a..

Solo la prima ha notificato controricorso.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 I due motivi di ricorso, con i quali l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2697 e 2054 cod. civ., comma 2, nonchè mancanza assoluta di motivazione, perchè il giudice di merito, pur avendo dato atto dell’inattendibilità della planimetria allegata al rapporto, avrebbe erroneamente disapplicato la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, ignorano che tale presunzione ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (confr. Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10304). Va poi osservato, sotto altro, concorrente profilo, che le deduzioni volte a rappresentare l’assoluta mancanza di elementi probatori atti ad escludere ogni responsabilità della M. nella causazione del sinistro, alla luce dei rilievi formulati dal consulente di parte in ordine alla velocità molto contenuta alla quale presumibilmente viaggiava l’attore, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

5 A giudizio del collegio, in definitiva, la motivazione addotta a sostegno della scelta operata in dispositivo, innanzi sinteticamente riportata, applica correttamente i principi giuridici che governano la materia cd. è immune da vizi, il che rende insindacabile in questa sede l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e del comportamento dei guidatori (confr. Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15434).

Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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