Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7434 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10204/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TONETTO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.M., domiciliate ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato D.F.M. difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2528/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In relazione alla pretesa risarcitoria vantata da M.L. per danni patrimoniali subiti a causa della ritenuta negligente condotta professionale del legale D.F.M. nell’adempimento dell’incarico di partecipazione ad un’asta immobiliare nel corso di procedura esecutiva, la Corte di Cassazione con sentenza 8.9.2012 n. 1764 cassava la decisione con la quale la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva riconosciuto un concorso di colpa del professionista nella misura del 50%, e rinviava nuovamente la causa al medesimo Giudice di secondo grado affinchè valutasse – alla stregua dei fatti allegati dalle parti nei termini di maturazione delle preclusioni assertive – la sussistenza, ed in caso positivo la incidenza, delle condotte colpose delle parti del rapporto obbligatorio in relazione ad eventuali ulteriori danni allegati dal M., diversi dalla perdita della cauzione depositata presso la Cancelleria – ed incamerata per decadenza dalla aggiudicazione provvisoria in difetto di versamento del saldo del prezzo – in quanto il cliente ed il legale si erano accordati per omettere il versamento del prezzo.

La Corte d’appello di Venezia, quale giudice del rinvio, con sentenza 21.10.2013 n. 2528, rigettava l’appello proposto dal M., rilevando che tenuto conto della complessiva somma originariamente depositata a titolo di cauzione ed anticipo spese, presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, pari a Lire 304.520.000 – era stato restituito al M. il minor importo di Lire 172.121.000, con la conseguenza che l’unico danno patrimoniale residuato corrispondeva all’importo della cauzione incamerata, pari a Lire 132.400.000, per il quale la Corte di cassazione aveva escluso una pretesa risarcitoria, atteso l’accordo intervenuto tra le parti. Non residuavano “ulteriori e diversi danni” allegati dal M., in quanto, in ordine a tale questione, lo stesso era risultato soccombente nei precedenti gradi di giudizio, e sul punto si era formato il giudicato in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale pronunciata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1764/2012.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata dal M. per violazione dell’art. 384 c.p.c. e per vizio di omessa e contraddittoria motivazione.

Resiste con controricorso D.F.M..

Il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sostiene il ricorrente, deducendo la inesatta applicazione del “dictum” della sentenza di cassazione con rinvio (violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., ed omissione e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), che il Giudice di appello avrebbe erroneamente considerato esclusa la risarcibilità del danno dovuto alla perdita della cauzione, atteso che il Giudice di legittimità aveva inteso soltanto escludere il nesso di derivazione causale di tale danno dalla condotta del legale consistita nella “mancata indicazione del terzo” ex art. 583 c.p.c., in quanto la stessa era stata concordata dalle parti. In tal modo la Corte territoriale avrebbe omesso di ottemperare alla pronuncia di legittimità che le demandava l’accertamento della condotta inadempiente del D. e del danno risarcibile.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e per manifesta incongruenza tra la censura di legittimità (volta a denunciare la errata interpretazione ed applicazione del dictum della sentenza della Corte di cassazione da parte del Giudice del rinvio) e gli argomenti svolti nella esposizione del motivo.

Il ricorrente affida il ricorso, infatti, ad argomenti in fatto e diritto che prescindono dalle statuizioni della sentenza di cassazione con rinvio, venendo a riproporre questioni prettamente di merito (riproducendo il contenuto di dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado e descrivendo i fatti allegati negli atti dei precedenti gradi di merito da cui – secondo la tesi del ricorrente -emergerebbe evidente la negligenza professionale del legale) che, da un lato, hanno ad oggetto accertamenti in fatto preclusi in sede di legittimità, e, dall’altro, si limitano ad estrapolare dal contesto motivazionale della predetta sentenza della Corte di Cassazione alcune considerazioni (in particolare quelle che richiamano i profili di responsabilità ravvisati nella sentenza n. 1774/2010 della Corte d’appello che è stata cassata) ritenendo di desumere dalle stesse erroneamente – che il Giudice di legittimità avesse definitivamente “accertato” la responsabilità del legale per inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico professionale, nonchè il nesso di causalità tra la carenza di informazioni corrette in ordine al bene venduto all’asta e la perdita della cauzione.

Osserva il Collegio che la sentenza n. 1764/2012 della Corte di legittimità dopo aver richiamato i profili di responsabilità professionale individuati dalla Corte d’appello (cfr. sentenza 1764/20102 in motivazione punto 5) nella 1) mancanza di “una corretta informazione del cliente circa le modalità dell’incanto” 2) in “una qual sorta di superficialità al momento dell’incarico – come emergente dalle deposizioni testimoniali dello stesso collaboratore del legale -” 3) nella “incerta disponibilità del terzo eventuale aggiudicatario, finalizzata ad evitare quanto stava per verificarsi nel caso concreto, ossia l’aggiudicazione definitiva in capo a colui, il professionista, che partecipava all’asta”, ha ritenuto:

che la mancata indicazione entro tre giorni dall’incanto del nominativo del terzo da parte del legale, ai sensi dell’art. 579 c.p.c., non potesse considerarsi condotta causalmente rilevante a produrre il danno consistito nell’incameramento della cauzione, atteso che l’art. 587 c.p.c., riconduceva la perdita della cauzione esclusivamente al mancato versamento del saldo del prezzo, dovuto alla libera determinazione del dominus dell’affare;

– che, dei plurimi profili di responsabilità evidenziati dalla Corte territoriale, non presentava alcuna efficienza causale, relativamente alla perdita della cauzione, la lacunosa informazione circa le modalità di svolgimento dell’incanto, peraltro predeterminate per legge, e così anche la incerta disponibilità del terzo o del dominus dell’affare ad essere indicati come aggiudicatari definitivi, trattandosi di condotta imputabile esclusivamente al M. e non al professionista; mentre era del tutto lacunosa ed evanescente la motivazione della sentenza di appello circa la ravvisata “superficialità” della condotta del professionista al momento dell’incarico, rimanendo del tutto vaga la indicazione delle violazioni dei doveri professionali (cfr. motivazione, punti 7.1-7.3);

– che, in relazione soltanto a tale lacuna motivazionale, si imponeva il rinvio della causa per una nuova valutazione e specificazione delle eventuali condotte violative dei doveri di diligenza professionale e dell’eventuale concorso nella produzione del danno da parte del cliente ex art. 1227 c.c., tenuto conto che dagli atti del giudizio di legittimità trasparivano carenze informative ed errori, commessi da entrambe le parti, di interpretazione del bando – che per la descrizione dello stato di fatto del bene faceva rinvio ad un distinto documento di perizia – quanto alla esatta individuazione del bene oggetto dell’incanto (il bene immobile, oggetto di vendita, era stato confuso con l’azienda alberghiera in esso esercitata), dovendo tuttavia previamente verificare il Giudice del rinvio se “tale specifico profilo di colpa professionale (difettosa o mancata acquisizione di informazioni indispensabili per la corretta raffigurazione, comprensione e valutazione dell’oggetto della vendita agli incanti) sia stato adeguatamente introdotto nei gradi di merito e sottoposto al contraddittorio delle parti” e dunque “sempre che però tali condotte siano state idoneamente dedotte in tal senso dal preteso danneggiato entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive in primo grado e siano ritenute provate dal giudice del merito” (in motivazione, punto 8 e 9);

– che il difetto di autosufficienza del ricorso incidentale, proposto dal M., escludeva dalla indagine del Giudice del rinvio “ulteriori profili di risarcimento del danno asseritamente omessi o negati dalla corte territoriale” (e che – sembra – fossero stati allegati tardivamente soltanto con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.), diversi dalla perdita della cauzione, non potendo quest’ultima considerarsi come danno-conseguenza determinato dalla “superficiale” attività informativa inerente la identificazione del bene oggetto dell’incanto (cfr. in motivazione, punto 9: “in sostanza, nella fattispecie il danno del cliente può in astratto configurarsi non già nella perdita della cauzione, ma nelle conseguenze – tutte da individuarsi dal giudice del merito, se ritualmente prefigurate – di un’eventuale carenza dell’attività di consulenza od assistenza dell’avvocato al momento decisivo della determinazione di partecipare all’incanto con l’erogazione della provvista per la cauzione”), dovendo invece verificare il Giudice di appello in sede di rinvio se l’eventuale responsabilità professionale accertata in ordine alla indicata condotta avesse prodotto “altre” conseguenze pregiudizievoli risarcibili, qualora tempestivamente e ritualmente allegate dal M. nel corso dei precedenti gradi di giudizio. Inequivoca è la statuizione della sentenza di legittimità nella parte in cui conclusivamente demanda al Giudice di rinvio di valutare “nuovamente la sussistenza o meno – e, in caso positivo, la misura dell’eventuale incidenza – della colpa professionale con adeguata specificazione della ritenuta “superficialità” al momento dell’incarico, alla stregua delle concrete doglianze mosse tempestivamente dal cliente in ordine ad eventuali altri profili di danno diversi dalla perdita della cauzione – se prospettati entro la maturazione delle preclusioni assertive in primo grado”).

Tanto premesso, irrilevante – ai fini della dedotta censura di legittimità per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. – appare dunque che il M. abbia fin dall’atto di citazione in primo grado impostato la propria difesa sostenendo di non essersi accordato con il D. per non pagare il saldo prezzo e lasciare così incamerare la cauzione, trattandosi di questione di merito – al pari di quella concernente la condotta negligente informativa – il cui esame il Giudice del rinvio ha ritenuto del tutto superfluo in difetto – “a monte” – della allegazione da parte del M. di “altri” danni in ipotesi riconducibili alla predette condotte, diversi dalla perdita della cauzione, avendo escluso la Corte di legittimità nella sentenza di cassazione con rinvio il nesso di causalità tra la condotta (eventualmente accertata) prospettata in relazione alla carenza dei doveri informativi cui era tenuto il legale al momento del conferimento dell’incarico e l’incameramento della cauzione, da riferirsi invece eziologicamente all’omesso pagamento del saldo prezzo (condotta questa che non era stata denunciata dal cliente, nella domanda introduttiva, come fatto di colpevole inadempimento imputabile al legale: sic sentenza Corte Cass. 1774/2012).

Sullo specifico punto il ricorrente nulla deduce nel motivo di ricorso se non in un fugace e generico passo nel quale afferma di aver chiesto nell’atto introduttivo la condanna del legale al risarcimento del danno per la perdita della cauzione, nonchè al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di Lire 304.520.000 (e dunque nell’importo corrispondente alla cauzione ed alle spese anticipate per la partecipazione all’incanto), tuttavia: a) senza trascrivere il contenuto dell’atto, incorrendo in tal modo nella inammissibilità sanzionata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); b) in ogni caso senza che venga idoneamente inficiata la statuizione della sentenza di appello impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistente la allegazione da parte del M. di ulteriori danni – oltre la perdita della cauzione, in quanto la assoluta genericità della richiesta di condanna al risarcimento di un “danno patrimoniale e non patrimoniale”, in ipotesi ulteriore rispetto a tale perdita, non consente di individuare alcun altro pregiudizio – che possa costituire oggetto di indagine da parte del Giudice di rinvio – non essendo stato neppure descritto dal ricorrente quale sia il pregiudizio in concreto derivato.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate un dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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