Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7433 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (OMISSIS), E.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), CAFAR DUE S.C.A R.L.

(OMISSIS) in persona del suo liquidatore Dott. V.P.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VACCARI ANGELA, VACCARI GIUSEPPE

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 289/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 13/1/2006, depositata il 07/03/2006

R.G.N. 1288/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato VINCENTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il S. e la Turbo Car di Sacchetti & C. s.n.c. citarono in giudizio il S., la Cafar 2 soc. coop. a r.l. e la Generali Ass.ni spa per il risarcimento del danno da sinistro stradale;

la domanda fu respinta dal Tribunale di Forlì con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna;

propongono ricorso per cassazione gli eredi del S., frattanto deceduto, a mezzo di otto motivi;

resistono con controricorso la Cafar 2 ed il S.;

osserva che:

il ricorso si prospetta inammissibile con riferimento ai quesiti ex art. 366 bis c.p.p. che, in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata (7 marzo 2006), sono prescritti, appunto, a pena di inammissibilità;

a norma di tale disposizione, le censure di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, devono concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, mentre la censura di cui al n. 5 di cui al predetto articolo deve essere illustrata da un momento di sintesi circa il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata (in tal ultimo senso, cfr. Cass. S.U. n. 20630/07);

nel ricorso in trattazione i quesiti (sia quelli proposti per censure di violazione di legge, sia per vizi della motivazione) mancano delle caratteristiche sopra descritte, prospettandosi come affermazioni del tutto astratte ed inidonee a concretizzare la disciplina normativa, così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità;

per altro verso, occorre osservare che le censure stesse, benchè formulate in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si risolvono in questioni di puro fatto che inammissibilmente rivolgono alla Corte di legittimità la richiesta di una nuova e differente valutazione del merito e degli elementi probatori emersi nel corso dei precedenti giudizi, così da dimostrare che la parte erroneamente intende il ricorso per cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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