Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7433 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15272/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BONINO Giovanni, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/05/2005 R.G.N. 2070/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 119/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Biella, in accoglimento della domanda proposta da P.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità della apposizione del termine e la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1-6-1999 e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 19-6-2002, oltre le spese.

Avverso la detta sentenza la società proponeva appello chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La P. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 17-5-2005, in parziale accoglimento dell’appello principale riduceva la condanna della società al pagamento delle retribuzioni successive al 12/11/2002, confermava nel resto la impugnata sentenza, dichiarando assorbito l’appello incidentale, e condannava la società al pagamento in favore della P. delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico complesso motivo.

La P. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso in data 25-11-2008 tra la società e la P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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