Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7432 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22568/2006 proposto da:

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale Ing. V.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI

Gaetano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPARANO

VINCENZO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL) (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico

di livello generale Dott. V.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’INAIL, rappresentato e difeso dagli Avvocati ROSSI

Andrea e TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in calce al

controricorso;

F.L., in proprio e quale esercente la potestà

genitoriale sulla minore C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA TUSCOLO 17, presso lo studio

dell’avvocato CIAFREI FULVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRARA OTTAVIO giusta delega in calce al controricorso;

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.S.

COSMA E DAMIANO 46, presso lo studio dell’avvocato DURANTE GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MELOGLI GABRIELE giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 28/3/2006, depositata l’11/04/2006, R.G.N. 360/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI (per delega dell’Avv. GAETANO

ALESSI);

udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;

udito l’Avvocato OTTAVIO FERRARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione del 6 maggio 1996, F.L., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su C. F., nonchè P.C. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Isernia P.R. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da esse subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, a seguito del sinistro mortale in cui era deceduto Ci.Fr., marito e padre, rispettivamente, di F.L. e di C.F. nonchè figlio di P. C..

Esposero che il loro dante causa era stato investito da un trattore con rimorchio di proprietà del convenuto, che ne era altresì alla guida.

Costituitosi in giudizio, P.R. contestò l’avversa pretesa, chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa SARA Assicurazioni s.p.a., al fine di esserne manlevato, in caso di soccombenza e insistendo altresì per essere estromesso dal giudizio, ex art. 108 cod. proc. civ..

La società assicuratrice si oppose alla domanda di garanzia, assumendo l’inoperatività della polizza assicurativa nei confronti dei terzi trasportati, quale era, appunto il Ci. che al momento del sinistro viaggiava a bordo del trattore.

Nel giudizio intervenne volontariamente, con comparsa del 26 febbraio 2000, anche l’INAIL, chiedendo, in surrogazione, la condanna in solido del P. e di SARA al rimborso della somma di L. 410.329.993, erogata in favore degli eredi del Ci..

Con sentenza del 20 ottobre 2001 il Tribunale di Isernia accolse le domande avanzate dalle attrici e dall’INAIL nei confronti di P.R., mentre rigettò le istanze da questi proposte nei confronti di SARA Assicurazioni.

Su gravame principale del P., la Corte d’appello di Campobasso, in data 11 aprile 2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato SARA Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore delle attrici, delle somme alle stesse liquidate a titolo di risarcimento del danno morale e biologico, nonchè, in favore dell’INAIL, di quella di Euro 313.366,02.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, SARA Assicurazioni s.p.a. formulando tre motivi.

Resistono con controricorso P.R., F.L., in proprio e nella qualità, e l’INAIL, che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 e 2733 cod. civ., nonchè vizi motivazionali. Le critiche si appuntano contro la ricostruzione della dinamica del sinistro accolta dalla sentenza impugnata e, in particolare, contro l’assunto che l’incidente aveva avuto modalità tali da rendere operativa la garanzia assicurativa. In particolare, rispetto all’elemento dirimente – costituito dall’assunto che la vittima circolasse a piedi, piuttosto che sul trattore – la valorizzazione delle dichiarazioni rese dal Ci. in sede di libero interrogatorio, pur nella riconosciuta impossibilità che esse assumessero valore di prova legale nel rapporto tra confitente e società assicuratrice, sarebbe viziata da violazione dell’art. 2733 cod. civ., nonchè da una macroscopica contraddizione argomentativa. E ciò tanto più che, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario tra le parti, in ragione della inapplicabilità alla fattispecie della L. n. 990 del 1969, la confessione – che era poi confessione di un fatto non sfavorevole, ma favorevole al dichiarante – neppure poteva essere liberamente apprezzata, in base al terzo comma della medesima norma.

2. Le doglianze non hanno pregio.

Nel dar conto delle ragioni che lo avevano indotto a dissentire, sul punto, dall’opinione espressa dal giudice di prime cure, il decidente ha anzitutto rimarcato la sostanziale arbitrarietà delle conclusioni formulate dal perito nominato nel giudizio penale, secondo cui doveva ritenersi più probabile che il Ci., al momento del sinistro, viaggiasse sul veicolo, laddove il consulente officiato dal Tribunale civile aveva rimarcato l’assoluta impossibilità di stabilire, sulla base di rilievi obiettivi, come si erano svolti i fatti.

In tale contesto, la Corte territoriale ha quindi ritenuto che la ricostruzione del sinistro posta a base della domanda di manleva – incentrata sul fatto che il Ci. era sceso dal trattore e, insieme ad P.A., figlio del conducente, lo stava precedendo al fine di segnalarne la presenza a eventuali veicoli provenienti in senso contrario – era suffragata da una serie di prove, sia pure indiziarie, acquisite al processo. Ha richiamato, in proposito, la confessione giudiziaria resa dal convenuto P. la quale, pur non costituendo prova legale, poteva tuttavia essere liberamente apprezzata dal giudice. Ha anche rilevato che la tesi dell’investimento appariva maggiormente congruente rispetto a elementi fattuali non controversi, quali l’acquisto di velocità del convoglio a causa del peso e della forte pendenza, la sua fuoriuscita dalla strada e il conseguente ribaltamento in curva, e ciò tanto più che, ove il Ci. avesse viaggiato sul trattore avrebbe potuto facilmente liberarsi con un salto.

3. Ritiene il collegio che, così argomentando, il decidente abbia fatto corretta applicazione dei principi giuridici che presidiano la materia e che il percorso argomentativo attraverso il quale ha motivato la scelta operata in dispositivo, oltre che logicamente corretto, sia esente da aporie e da contrasti disarticolanti con le emergenze fattuali di riferimento.

Valga al riguardo considerare che la scontata impossibilità di attribuire valore di prova legale alla confessione del danneggiante assicurato, nel rapporto tra assicurato e assicuratore – estesa, nei giudizi ex L. n. 990 del 1969, al rapporto tra responsabile del danno, proprietario del veicolo, e danneggiato, in applicazione del principio per cui l’accertamento dei due rapporti di cui l’assicurato è parte (quello con la persona lesa, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l’assicuratore), non può che essere “unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo” (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. civ., sez. 3^, 25 gennaio 2008, n. 1680) – non elimina che da quelle dichiarazioni il giudicante possa comunque trarre elementi di convincimento, ex art. 116 cod. proc. civ., ferma solo la necessità che il procedimento di formazione del giudizio al quale la complessiva valutazione del contesto probatorio è approdata sia adeguatamente esplicitato nella motivazione della sentenza (confr.

Cass. civ., 27 aprile 2010, n. 10055).

E in proposito non è affatto vero che il giudice di merito si sia sottratto al dovere di valutare criticamente le affermazioni del confitente, nè che abbia argomentato in maniera incongrua le ragioni della sua decisione perchè, al contrario, evidenziando la maggiore compatibilità della dinamica del sinistro riferita dal P., con le caratteristiche morfologiche del percorso del trattore e con il presumibile comportamento degli occupanti, a fronte del ribaltamento del mezzo, la Corte ha mostrato di avere non implausibilmente vagliato tutte le circostanze del caso concreto.

In realtà il motivo di ricorso, deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi che governano la valutazione delle prove e l’illogicità della motivazione sul punto, tende surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

4. Col secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 99, 112 e 345 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La censura si appunta contro la condanna della società assicuratrice a pagare all’INAIL quanto dovuto ai terzi danneggiati dal P., benchè questi avesse limitato la domanda di manleva svolta in primo grado alle richieste nei suoi confronti avanzate dalla P.C. e dalla F., in proprio e nella qualità, mentre solo nell’atto di appello aveva chiesto la condanna di SARA al pagamento di quanto da lui eventualmente dovuto all’INAIL. Aggiunge l’esponente che il vizio di ultrapetizione era tanto più visibile, in quanto l’Istituto neppure aveva proposto appello incidentale al fine di contestare il rigetto della domanda di surrogazione spiegata nei confronti della società assicuratrice.

5. Anche tali critiche non hanno pregio.

Esse omettono di considerare che, nel momento in cui il P. ebbe ad avanzare richiesta di manleva, l’INAIL non aveva ancora agito in via surrogatoria, di talchè l’attivazione della garanzia assicurativa fu inizialmente limitata alla domanda spiegata dagli stretti congiunti dell’infortunato. Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, invero, l’Istituto intervenne nel processo solo con comparsa del 26 febbraio 2000, e cioè a distanza di quasi quattro anni dalla notifica della citazione e pochi mesi prima dalla pronuncia della sentenza.

A fronte di tale sviluppo del dialogo processuale tra le parti – e in un contesto ordinamentale in cui, non essendo ancora estesa ai veicoli agricoli l’assicurazione obbligatoria, le danneggiate non avevano azione diretta nei confronti della società assicuratrice – l’assunto secondo cui la richiesta di manleva proposta dal P. nei confronti di SARA non fosse limitata ai danni da pagarsi alle attrici, ma dovesse ragionevolmente considerarsi comprensiva anche di quelli già corrisposti da terzi, costituisce interpretazione della domanda. giudiziale riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando, come nella fattispecie, sia motivato in maniera congrua ed adeguata (confr.

Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22893).

5 Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1917 cod. civ., L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18. La sentenza della Corte d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha condannato la società assicuratrice al pagamento diretto – sia in favore delle attrici che dell’intervenuto INAIL – delle somme dovute, incorrendo in un evidente errore di diritto, atteso che, non essendo all’epoca del sinistro ancora estesa alle macchine agricole l’operatività della L. n. 990 del 1969, il cui articolo 18 consente l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, la fattispecie andava regolata esclusivamente sulla base dell’art. 1917 cod. civ..

6. La doglianza è infondata.

Pacifico che la posizione dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall’art. 1917 cod. civ., costituisce ipotesi di garanzia propria, in ragione del collegamento, previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto, tra la posizione sostanziale vantata dall’attore e quella del terzo chiamato (confr. Cass. civ., 27 luglio 2004, n. 13968), l’estraneità del danneggiato al rapporto tra danneggiante e assicuratore, e la conseguente impossibilità per il primo di agire direttamente nei confronti del garante, non esclude che, chiamato in causa l’assicuratore dall’assicurato, quest’ultimo possa, giusta il disposto del secondo comma della norma codicistica richiamata, avanzare istanza di pagamento diretto. Ed è a dir poco ovvio che tale domanda – la quale necessariamente implica che la condanna al risarcimento venga pronunciata in favore del soggetto leso – deve ritenersi implicita nella richiesta di estromissione.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

La ricorrente rifonderà alle controparti costituite le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, quanto all’INAIL, in complessivi Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), e, quanto alla F., in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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