Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7432 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15357-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGRICOLA MAMOSA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 126/7/2012, depositata in data 11.12.2012, la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Società Agricola Mamosa s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di la Spezia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2008; l’Ufficio rettificava, a fini IVA, la dichiarazione presentata dalla società la quale aveva deliberato il proprio scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ai sensi e per gli effetti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 111 e aveva proceduto alla assegnazione agevolata delle attività sociali risultanti dal bilancio di liquidazione, ai soci persone fisiche intestatari del capitale sociale.

La CTR, per quanto di interesse, affermava che le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell’Iva laddove vengano effettuate nei confronti di “persone fisiche” e non di società, a prescindere dal fatto che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi.

Parte intimata non ha spiegato difese.

Successivamente, con nota del 11.7.2013 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver provveduto ad annullare in autotutela l’avviso di accertamento impugnato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ciò dispensa questa Corte dall’esame delle proposte censure.

Come evidenziato l’amministrazione ricorrente, dopo il deposito del ricorso, ha provveduto ad annullare in autotutela l’avviso di accertamento impugnato, esplicitamente prospettando la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Sicchè, in ragione della detta carenza di interesse del ricorrente, sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione della sentenza della CTR, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte convenuta.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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