Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7432 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Forlì, viale G. Matteotti

n. 115, presso lo studio dell’avv. Rosaria Tassinari (p.e.c.

rosaria.tassinari.ordineavvocatiforlicesena.eu) che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1659/2021 del Tribunale di Bologna, depositato

in data 25 febbraio 2021, comunicato il 26 febbraio 2021, R.G. n.

14224/2020;

sentita la relazione in Camera di Consiglio del relatore cons.

Iofrida Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, O.P., nato il (OMISSIS) in Nigeria, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta reiterata di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente, confermando quanto sostenuto nel corso della sua prima domanda di protezione internazionale, dichiarava di essere fuggito a causa di un debito che non era riuscito a ripagare. Nel reiterare la propria domanda il ricorrente allegava quali elementi nuovi da valutare due articoli di giornale, che egli era riuscito nel frattempo ad ottenere dalla sorella. In particolare, un primo articolo del Nigerian Observer avrebbe confermato che il ricorrente era ricercato dalla polizia a causa della sua insolvenza, mentre il secondo avrebbe riportato la notizia della morte del padre e della sorella del ricorrente in un attacco di Boko Haram. Inoltre, il ricorrente produceva documentazione aggiornata circa la propria condizione lavorativa.

2. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare il Tribunale ha ritenuto che gli articoli di giornale, prodotti dal ricorrente quali “nuovi elementi” di valutazione della propria domanda di protezione internazionale, non avrebbero portata tale da ifluenzare il complessivo giudizio di inattendibilità già espresso dalla Commissione competente e dal Tribunale nel corso della prima procedura di protezione internazionale. Infatti, ha sostenuto il Tribunale che, secondo fonti accreditate quale l’Immigration and refugee Board of Canada e l’EASO, sarebbe diffusa tra i giornalisti del Nigerian Observer la prassi di scrivere articoli dietro il pagamento di una somma di denaro. Per quanto attiene alla specifica ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha Data pubblicazione 07/03/2022 escluso la sussistenza in Nigeria di una situazione di violenza generalizzata sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio (tra le quali EASO 2018, USDOS 2020, Amnesty International 2020). Infine, il Giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, applicabile ratione temporis. Difatti, sebbene il ricorrente avesse dimostrato un apprezzabile percorso di inserimento, documentato dai corsi di lingua italiana, dai tirocini e dai corsi di specializzazione frequentati, nonché da un contratto a tempo determinato protrattosi per circa due anni e con scadenza ad aprile 2021, il Tribunale ha ritenuto che l’integrazione del ricorrente fosse limitata al solo profilo lavorativo, mancando invece un più ampio percorso di integrazione sociale sul territorio italiano tale da determinare l’esigenza di tutela della vita privata o familiare del ricorrente.

3. Avverso il predetto decreto O.P. ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

4. Il ricorrente lamenta: “I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 3, e per difetto di motivazione; II) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come Elgafaji; III) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità”.

Diritto

RITENUTO

che:

– in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è opportuno rimettere la causa alla Pubblica Udienza in Prima Sezione civile.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla Pubblica udienza in Prima civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

 

 

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