Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7431 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22585-2021 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE

D’ORO, 169, presso lo studio dell’avvocato ANNA NOVARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 54820/2019 del Tribunale di ROMA,

depositata il 29/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, del 22/02/2018 il cittadino nigeriano O.O., nato a Benin City (Edo State), il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) e in subordine di protezione umanitaria, che egli aveva avanzato allegando di aver lasciato la Nigeria a causa delle minacce di morte subite dagli appartenenti a un cult locale, contrario al matrimonio tra il ricorrente e la sua fidanzata, che aveva preso di mira anche sua madre (la quale, a seguito di un’aggressione, perdeva la vita), dopo che pure il padre era stato in precedenza assassinato per avvelenamento da un uomo che voleva impossessarsi dei suoi terreni.

1.1. Il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare: ha escluso il riconoscimento della protezione internazionale alla luce della non credibilità del racconto del ricorrente; ha reputato che il pericolo prospettato dal ricorrente fosse infondato alla luce delle COI raccolte in merito alle azioni di contrasto ai cult poste in essere dallo Stato nigeriano; ha valutato che l’attuale situazione in Nigeria non sia riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha negato la protezione speciale di cui al TUI, art. 5, comma 6, in assenza allegazioni da parte del ricorrente attestanti una particolare condizione di vulnerabilità e un radicamento effettivo in Italia.

1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato ha depositato un mero atto di costituzione, senza svolgere difese.

2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo, rubricato “Nullità ex art. 360 c.p.c., n. 5, del decreto del Tribunale per aver omesso e/o travisato l’esame di un fatto decisivo che era stato approvato documentalmente e non era stato oggetto di contestazione tra le parti”, riguarda l’omesso esame del contratto a tempo indeterminato depositato il 30/04/2021 e la relazione psicologica depositata il 18/02/2020 e il 30/04/2021, su specifica richiesta di integrazione documentale da parte del Tribunale di Roma.

2.2. Il secondo mezzo, rubricato “Nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver statuito in violazione e omessa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, riguarda l’omesso esame della documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del procedimento di merito.

2.3. Il terzo motivo, rubricato “Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o errata interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1, 1.1. e 2, lett. d-bis); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. h-bis); violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; dell’art. 2 Cost e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, attiene all’erronea valutazione dei fatti provati in giudizio dal ricorrente e segnatamente all’omesso esame del contratto a tempo indeterminato e del percorso terapeutico avviato dal ricorrente in relazione a un disturbo post-traumatico da stress.

4. Preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio rileva alcune incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento del giudizio che inducono a verificarne l’effettivo corso attraverso l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

4.1. In particolare, il tribunale non registra la produzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativa busta paga (asseritamente depositati il 30/04/2021), nonché della relazione psicologica attestante “disturbo da stress post traumatico” (asseritamente depositata il 18/02/2020 e il 30/04/2021) – sebbene il ricorrente alleghi che ciò sarebbe avvenuto su invito dello stesso giudice, come da provvedimento dell’11/01/2021 trascritto a pag. 7 del ricorso, “all’esito della visita prenotata presso l’INMP” (di cui si dà atto a pag. 2 del decreto impugnato) – dando atto solo di un certificato del gennaio 2021 attestante “discrete condizioni di salute” con esiti cicatriziali. Dal decreto impugnato non emerge la suddetta richiesta giudiziale di integrazione documentale con scadenza in data 30/04/2021. Una ulteriore incongruenza consiste nel fatto che la data della Camera di Consiglio è indicata come “15/12/2020”, ma poco sopra, nel corpo della motivazione, si fa riferimento a un “certificato datato gennaio 2021 (in atti)”.

5. Va dunque disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

 

 

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