Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7430 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO 3 S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

Sig. R.A., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avv. MURITI MICHELE con studio in 30172 MESTRE (VENEZIA), PIAZZA

XXVII OTTOBRE 29, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE

46, presso lo studio dell’avvocato BIANCA FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCA MASSIMO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE –

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 17/6/2005, depositata il 25/07/2005,

R.G.N. 184/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento (del primo motivo)

p.q.r. del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Studio 3 s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine B.G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni consistenti nel discredito commerciale subito per effetto dell’accusa, formulata nei suoi confronti dal B. e successivamente rivelatasi infondata, di essere responsabile dell’esportazione di una macchina operatrice sottratta a D. S..

Il giudice adito, con sentenza del 21 gennaio 2004, rigettò la domanda.

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello di Trieste in data 25 luglio 2005 lo ha respinto.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, Studio 3 s.r.l., formulando due motivi.

Resiste con controricorso B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. 1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 445 cod. proc. pen., comma 2, artt. 2121, 2729 cod. civ., e art. 116 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali. Oggetto delle critiche è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la circostanza che il B. sapesse, già nel novembre 1997, che la macchina era di proprietà di Studio 3 s.r.l. non era assistita da un sufficiente grado di attendibilità, tenuto conto del fatto che la fattura relativa alla vendita da Cogeb s.r.l. a Studio 3 fu emessa solo nel successivo mese di dicembre e che nei rapporti commerciali le vendite vengono documentate normalmente da fatture.

Secondo l’esponente il richiamo a tali documenti sarebbe del tutto incongruo, posto che essi di regola rimangono nella esclusiva disponibilità delle parti. Conseguentemente la data di emissione della fattura relativa alla vendita della macchina in contestazione da Cogeb a Studio 3 era irrilevante ai fini della valutazione della consapevolezza della proprietà del bene in capo alla società, da parte del B.. Dirimente era invece la dichiarazione del D., il quale aveva sostenuto di avere ricevuto dal resistente anche l’indicazione del numero di telaio cambiato della macchina operatrice, corrispondente a quella già in possesso di Studio 3. In ogni caso, rigettando la domanda, il giudice di merito, non avrebbe dato alcun rilievo, in contrasto con gli insegnamenti del Supremo Collegio, al patteggiamento della pena chiesto e ottenuto dal B. nell’ambito del procedimento penale per calunnia instaurato nei suoi confronti del Tribunale di Trieste, patteggiamento al quale doveva invece attribuirsi valore confessorio delle proprie responsabilità.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 184 cod. proc. civ. nonchè mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura si appunta contro la mancata ammissione della prova orale, il cui ingresso sarebbe stato immotivatamente negato dal giudice di merito.

2 I motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati per le ragioni che seguono.

La Corte territoriale, premesso che la sentenza di patteggiamento deve essere apprezzata nel giudizio civile, insieme agli altri elementi di giudizio, non potendo tout court valere come ammissione di responsabilità, in ragione del tenore dell’art. 445 cod. proc. pen., ha ritenuto che nella fattispecie non fosse stata data la prova dell’intento del B. di addebitare il furto a persona riconducibile alla società appellante. Ha segnatamente evidenziato, in proposito, che la ricostruzione della vicenda da questa offerta, anche sulla base delle circostanze che la stessa aveva chiesto di dimostrare con testi, non offriva spunto alcuno per affermare che, all’epoca della segnalazione al D., avvenuta nel novembre del 1997, il convenuto fosse a conoscenza che la macchina era ritornata di proprietà di Studio 3, considerato che la relativa fattura era stata emessa solo nel successivo mese di dicembre.

3 Ritiene il collegio che, così argomentando, il giudice di merito abbia adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali non ha attribuito efficacia dimostrativa della responsabilità del convenuto alla sentenza di patteggiamento. Il decidente non ha invero affatto ignorato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di forza probatoria della richiesta di applicazione della pena ma, opportunamente apprezzando tutti gli elementi emersi dalla compiuta istruttoria, ha negato che l’onere dell’attore di dimostrare la menzogna del convenuto che lo aveva danneggiato fosse stato assolto. L’ottica in cui si è mossa la Corte territoriale è in sostanza che la domanda risarcitoria avrebbe potuto essere accolta solo se la società fosse riuscita a provare la consapevolezza del convenuto che la macchina operatrice era tornata di sua proprietà (che quindi lo stesso l’aveva indirettamente, ma pur sempre calunniosamente accusata di furto. E in siffatta prospettiva ha correttamente ritenuto elemento incongruo e insufficiente, ai fini del positivo scrutinio del presupposto essenziale della domanda, la corrispondenza del numero di telaio indicato dal B. al D. con quello della macchina da essa legittimamente posseduta.

Ne deriva che la sentenza impugnata resiste alle critiche formulate in ricorso, le quali, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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