Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7430 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22641-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCA GIOIELLO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.S. intimò innanzi al Tribunale di Torino – sezione distaccata di Susa lo sfratto per morosità, in relazione a locazione ad uso diverso da quello abitativo, per il mancato pagamento dei canoni a partire dal (OMISSIS) per Euro 12.600,00 oltre IVA, nei confronti sia di T.M., originaria conduttrice, sia di P.D., cui era stato ceduto il contratto di locazione con la cessione dell’azienda. Quest’ultimo oppose l’esistenza di accordo verbale stipulato nel (OMISSIS) di riduzione del canone mensile a Euro 1.000,00 per diminuzione dei locali locati a decorrere dal (OMISSIS) e propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Emessa ordinanza di rilascio dell’immobile, e proposta dall’intimante a seguito del mutamento del rito in sede di memoria integrativa domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 36.000,00 per canoni pregressi, il Tribunale adito accolse la domanda del locatore, condannando P.D. al pagamento della somma di Euro 36.000,00 oltre IVA a titolo di canoni di locazione per il periodo (OMISSIS), e rigettò la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza proposero appello sia il C. che il P..

2. Con sentenza di data 26 febbraio 2015 la Corte d’appello di Torino, previa riunione delle cause, rigettò l’appello proposto da C.S. ed a parziale riforma della sentenza impugnata condannò P.D. al pagamento della somma di Euro 14.000,00 e C.S. alla restituzione in favore del P. della somma versata a titolo di deposito cauzionale, pari ad Euro 2.160,00.

2.1 Osservò la corte territoriale, con riferimento all’appello proposto dal locatore, che era onere di quest’ultimo provare di non avere liberato la cedente T.M. ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 e che non solo non vi era stata alcuna opposizione alla cessione per gravi motivi ma anche era mancata la prova della dichiarazione non liberatoria. Passando all’appello proposto dal P., osservò la corte che la domanda di condanna al pagamento proposta in sede di memoria integrativa dopo il mutamento del rito, in quanto non relativa ai canoni a scadere ma ad inadempimenti antecedenti al (OMISSIS) (non dedotti tempestivamente ed anzi implicitamente ammessi come non avvenuti), era inammissibile perchè nuova e che in ogni caso parte convenuta aveva provato il pagamento mediante estratti di conti bancari e relativi bonifici nonchè fatture quietanzate (che, benchè prive di sottoscrizione, erano probanti in quanto non disconosciute e emesse dal locatore – solitamente dopo il pagamento e non prima -, il quale non aveva mai chiesto prima della memoria integrativa il pagamento delle mensilità pregresse). Aggiunse il giudice di appello che l’accordo verbale opposto dal conduttore, avente ad oggetto la riduzione del canone in corrispettivo della diminuita superficie in godimento, era stato provato mediante testimonianze, ammissibili non essendo prevista per la locazione ad uso non abitativo la forma scritta e sussistendo un principio di prova scritta rappresentato sia dalla copia di alcuni assegni intestati al C. (poi non incassati) che dalla proposta di transazione effettuata dal legale del locatore (e in ogni caso in primo grado non era stata eccepita l’inammissibilità della prova). Osservò infine la corte territoriale che l’importo non doveva essere maggiorato di IVA perchè la ditta del C. risultava cessata ed il precedente titolare non poteva emettere alcuna regolare fattura nei confronti della ditta del conduttore.

3. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi C.S.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la norma di cui all’art. 36 va interpretata nel senso della corresponsabilità di cedente e cessionario, salvo ricorra la dichiarazione di liberazione del cedente da parte del locatore, e che la circostanza della manifestazione di volontà di esonero del conduttore cedente rientra nell’onere della prova di quest’ultimo.

1.1. Il motivo è fondato. Deve premettersi che in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 qualora il locatore non abbia liberato il cedente, tra quest’ultimo e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell’immobile, viene ad instaurarsi un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzato dal beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di agire nei confronti del cedente per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti al suddetto contratto, solo dopo che si sia venuto a configurare l’inadempimento del nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora (Cass. 4 giugno 2009, n. 12896; 20 aprile 2007, n. 9486). La questione posta dal motivo di censura è su chi, fra ceduto e cedente, incomba l’onere della prova della dichiarazione del locatore ceduto di liberazione del conduttore cedente. Per la risoluzione della questione deve muoversi dalla peculiarità della cessione prevista dal citato art. 36 rispetto alle altre ipotesi di cessione.

1.2. Nella comune cessione del contratto, prevista dal codice civile, ciascuna parte non può cedere il contratto a terzi se l’altra parte non vi consenta (art. 1406 c.c.). Tale disposizione ritorna nell’art. 1594 c.c., a mente del quale il conduttore “non può cedere il contratto senza il consenso del locatore”. la Legge n. 392 del 1978, art. 2 per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, riprende il disposto dell’art. 1594. Si differenzia invece l’art. 36 per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che dispone che “il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”. La cedibilità del contratto “anche senza il consenso del locatore” è condizionata alla contestuale cessione o locazione (rectius affitto) dell’azienda, sulla base di una disciplina che fa sistema con l’art. 2558 c.c..L’opposizione del locatore si pone su un piano diverso dal consenso sia perchè, a differenza di quest’ultimo, è vicenda successiva alla conclusione del negozio di cessione, mirante solo ad eliderne ex post gli effetti, sia perchè postula la presenza dei “gravi motivi”. Il ceduto non può pertanto far venir meno la cessione se non in presenza dei “gravi motivi”.

1.3. La diversa posizione del locatore ceduto rispetto ai fenomeni di cessione trova un bilanciamento negli effetti naturali del negozio. La comune cessione del contratto (e quella di cui all’art. 1594 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 2 che ripete i tratti distintivi della cessione codicistica in punto di consenso del locatore) ha effetti liberatori per il cedente (anche conduttore) e il contraente ceduto può agire contro il cedente, in presenza dell’inadempimento del cessionario, solo se ha dichiarato di non liberarlo, come si evince dal chiaro tenore dell’art. 1408 c.c., comma 2. La cessione di cui all’art. 36 non ha invece effetti liberatori per il cedente, come si evince dal tenore letterale della disposizione, per la quale il locatore può agire contro il cedente, in presenza dell’inadempimento del cessionario, a meno che non lo abbia liberato (“se non ha liberato il cedente”). La diversa formulazione della disposizione esprime la diversità di effetti naturali dei due negozi e trova spiegazione nella circostanza che la cessione di locazione d’immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione può avvenire anche contro il volere del locatore ceduto (che non ha così modo di operare alcuna valutazione del patrimonio e della solvibilità del cessionario), salvo che non ricorrano “gravi motivi”. L’esclusione della rilevanza del consenso del locatore quale elemento costitutivo della fattispecie di cessione si spiega per l’esigenza di salvaguardia della circolazione dell’azienda e di conservazione del valore economico del complesso aziendale. L’emarginazione del locatore dalla vicenda è tuttavia bilanciata dall’automaticità dell’effetto non liberatorio della cessione, che può venir meno in conseguenza della dichiarazione del ceduto di liberare il cedente (l’interpretazione della disciplina in termini di bilanciamento di interessi è presente anche in Cass. 20 aprile 2007, n. 9486, la quale tuttavia riconduce l’effetto non liberatorio del cedente non agli effetti naturali del negozio ma alla dichiarazione del locatore ceduto di non liberazione del cedente).

Nel senso dell’automaticità dell’effetto non liberatorio sono i precedenti arresti di questa Corte in cui è stato affermato che ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 il locatore non può opporsi alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione dell’azienda, ma, in compenso, può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo (Cass. 30 settembre 2015, n. 19531; 13 dicembre 2007, n. 26234).

1.4. Se l’effetto naturale del negozio è la responsabilità sussidiaria del cedente, in base al c.d. principio di semplificazione analitica della fattispecie la dichiarazione del locatore ceduto è fatto estintivo dell’effetto negoziale in questione (nella prospettiva del convenuto), in quanto di contenuto liberatorio per il cedente e con portata di elisione ex post, ovvero fatto costitutivo dell’effetto liberatorio (nella prospettiva della parte che agisce come attore), che deve essere opposto (o allegato se attore) dal cedente medesimo. Il ceduto allega infatti il fatto costitutivo (la responsabilità sussidiaria del cedente), non quello estintivo del diritto fatto valere. Sul cedente, quale parte cui compete nella dinamica processuale l’opposizione del fatto estintivo, incombe l’onere della relativa prova. Trova così coerente applicazione la regola sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, in base alla quale l’onere della prova del fatto estintivo incombe sul convenuto.

1.5. Il giudice di merito dovrà in conclusione attenersi al seguente principio di diritto: “nel caso di cessione del contratto di locazione d’immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione è onere del conduttore cedente provare l’esistenza della dichiarazione con cui il locatore lo abbia liberato dalla responsabilità sussidiaria per l’ipotesi in cui il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 667 – 426 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto domanda nuova, e non semplice emendatio, l’istanza, in sede di memoria integrativa all’esito del mutamento del rito, avente ad oggetto i canoni antecedenti al (OMISSIS).

2.1. Il motivo è fondato. Benchè il ricorrente abbia fatto riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura attiene ad error in procedendo. La questione posta con il motivo di ricorso attiene ai limiti posti all’integrazione degli atti introduttivi mediante la memoria prevista dall’art. 426 c.p.c.. Nonostante alcuni arresti in senso contrario (fra i quali Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 e 31 maggio 2005, n. 11596), l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è stata nel senso che nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova (Cass. 3 maggio 2004, n. 8336; 29 settembre 2006, n. 21242; 9 novembre 2006, n. 23908; 28 giugno 2010, n. 15399 – si tratta di un orientamento che risale a Cass. 16 giugno 1972, n. 1879 e che si è mantenuto costante negli anni successivi, nonostante i menzionati arresti contrari). Si è affermato in questo quadro che nel procedimento per convalida di sfratto l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle (Cass. 20 maggio 2013, n. 12247; 16 dicembre 2014, n. 26356). Consequenzialmente al convenuto è consentito proporre la domanda riconvenzionale entro il termine per il deposito della memoria integrativa (Cass. 30 giugno 2005, n. 13963).

2.2. A tale indirizzo il collegio intende dare continuità con la seguente precisazione. L’argomento che secondo Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 preclude l’introduzione di nova con la memoria integrativa è che a partire dall’ordinanza di mutamento del rito scattano le preclusioni del rito del lavoro. La norma di cui all’art. 426 c.p.c.contempla il passaggio al rito speciale con riferimento a una causa relativa a uno dei rapporti previsti dall’art. 409 promossa con il rito ordinario. Con il trapianto dell’art. 426 nella controversia in materia di locazione il significato della norma muta, tant’è, come altre norme del processo del lavoro, che essa trova applicazione in quanto applicabile, come prevede l’art. 447 bis. Il mutamento del rito contemplato dall’art. 667 c.p.c. attiene non ad una causa già introdotta, benchè non nelle forme previste, e per la quale si impone l’accesso al rito speciale e la riconduzione nei binari previsti dal codice processuale, come accade per le controversie di lavoro. Nel caso della controversia locatizia il procedimento sommario è stato correttamente introdotto nelle forme della convalida di sfratto. Il mutamento del rito s’impone non per un’errata adozione del rito, ma perchè, essendo la controversia locatizia retta dal rito lavoristico (in quanto compatibile), “il giudizio prosegue nelle forme speciali” (art. 667).

Ciò significa per un verso che “prosecuzione” va intesa come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena, per l’altro che la controversia locatizia, dovendo seguire le forme speciali, emerge nella sua pienezza solo con la cognizione piena affidata alle richiamate forme speciali. Esaurita la fase sommaria, la controversia si delinea solo con il passaggio al rito speciale, proprio perchè una controversia locatizia si dà solo in tali forme. Ecco perchè con il mutamento del rito si ha l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

2.3. Le preclusioni del rito lavoristico scattano non dall’ordinanza di mutamento del rito, ma dal deposito della memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 c.p.c. la quale, nella logica della norma di cui all’art. 667, non rimedia all’irregolarità di una controversia di lavoro introdotta nelle forme ordinarie, ma segna il passaggio dal procedimento sommario alla controversia locatizia. Nel caso della causa relativa al rapporto di lavoro la controversia viene introdotta con la domanda proposta nelle forme ordinarie. L’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, proprio perchè la controversia è ormai insorta, deve correlarsi alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. (Cass. 22 aprile 2010, n. 9550 e 30 dicembre 2014, n. 27519). Di qui l’insorgenza delle preclusioni con l’ordinanza di mutamento del rito. La controversia locatizia sorge invece con l’accesso al rito speciale, sicchè la memoria integrativa non soffre delle limitazioni derivanti da una previa introduzione del giudizio. Ciò da cui la controversia locatizia è anticipata è solo un procedimento sommario. Il thema decidendum della controversia, la quale non può che seguire le forme speciali, si forma così in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426.

2.4. Lo sbarramento introdotto dall’art. 420 c.p.c., comma 1, circa la possibilità di modificare le domande, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione giudiziale, è relativo quindi non all’originaria domanda di cui all’intimazione di sfratto per morosità, ma alla domanda così come cristallizzata nella memoria di cui all’art. 426. Se infatti il punto di riferimento della modifica della domanda fosse stata l’intimazione di cui all’art. 658, lo sbarramento sarebbe stato previsto in occasione del deposito della memoria integrativa, e si sarebbe trattato di uno sbarramento necessario in quanto per gli atti introduttivi del procedimento sommario non sono previsti specifici contenuti, al contrario di quanto previsto dagli artt. 414 e 416. L’art. 426 si limita invece a prevedere la mera integrazione senza vincoli di sorta, se non il termine perentorio fissato dal giudice per il deposito della relativa memoria, e tale disposizione si spiega proprio perchè con il mutamento di rito previsto dall’art. 667 si accede ad un nuovo e autonomo procedimento di cognizione.

2.5. Ha pertanto errato il giudice di merito nel ritenere che nella memoria di cui all’art. 426 c.p.c. non fosse consentito al locatore chiedere la condanna per le mensilità di canone antecedenti rispetto a quelle per le quali era stato intimato lo sfratto per morosità. Dovrà egli attenersi al seguente principio di diritto: ” posto che nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, è consentito al locatore domandare con la memoria di cui all’art. 426 c.p.c. la condanna al pagamento dei canoni pregressi il cui mancato pagamento non è stato dedotto nell’intimazione di sfratto per morosità”.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2726 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 437-447 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di merito ha violato le norme citate avendo considerato le fatture non quietanzate prove di pagamento ed avendo assunto quali prove i documenti prodotti per la prima volta in appello dal P..

3.1. Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha considerato inammissibile perchè nuova la domanda del locatore, ma ha aggiunto che “in ogni caso” parte convenuta aveva provato il pagamento mediante fatture quietanzate ed estratti conti bancari e relativi bonifici. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. 20 febbraio 2007, n. 3840).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2722, 2723 e 2724 c.c. nonchè degli artt. 437-447 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che le testimonianze aventi ad oggetto il patto di rideterminazione del canone erano inammissibili per le seguenti ragioni: il valore dell’oggetto superava il limite di cui all’art. 2721; le prove avevano ad oggetto patti aggiunti e contrari al documento; omessa individuazione della circostanza da cui desumere la verosimiglianza dei fatti dedotti; mancanza del principio di prova per iscritto; diversità dei capitoli di prova rispetto a quelli formulati in primo grado nel senso della diversa trascrizione e formulazione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

L’inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso; in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; 13 marzo 2012, n. 3959). In violazione del principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente non ha dedotto se abbia eccepito la nullità prima o immediatamente dopo l’assunzione della prova (e l’esigenza di autosufficienza è tanto più avvertita in quanto nella motivazione della decisione impugnata si rileva la mancata opposizione in primo grado all’ammissione della prova da parte del locatore). Quanto al resto il ricorrente si duole non della novità del mezzo istruttorio, ma della diversa trascrizione o formulazione del capitolo di prova testimoniale.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 e art. 10, comma 1, n. 8 e D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, lett. a), n. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, con riferimento all’esclusione dell’IVA, che l’imposizione dell’IVA per le locazioni, ove vi sia stata l’opzione per l’imponibilità di tale imposta, non può essere esclusa fino alla fine del contratto e che la cessazione dell’attività non implica automaticamente la chiusura della partita IVA di cui il C. era ancora titolare.

5.1. Il motivo è inammissibile. La censura muove dal presupposto di fatto che con riferimento alla locazione in questione il locatore abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8, che contempla l’esenzione dall’imposta salva l’opzione del locatore. Tale presupposto di fatto non risulta accertato dal giudice di merito.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 437 – 447 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la domanda di restituzione della somma di Euro 2.160,00 versata a titolo di cauzione era inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello.

6.1. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888). L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Con riferimento alla domanda di primo grado, rispetto alla quale deve valutarsi la novità dell’istanza proposta in appello, il ricorrente si è limitato alla generica indicazione di domanda di condanna al risarcimento del danno, omettendone la relativa trascrizione o quanto meno l’esatta descrizione. L’onere di autosufficienza del ricorso non risulta quindi rispettato.

PQM

accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara per il resto inammissibile il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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