Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7430 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3480/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

1 sezione civile della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dall’Avv. FROLDI Luca;

– resistente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 764/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 5.06.2018, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di D.M., cittadino del Ghana, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, insussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato per l’inattendibilità del racconto del richiedente (costui aveva riferito di essere fuggito dal Ghana a seguito delle vessazioni e minacce perpetrate nei suoi confronti dal proprio padre, poliziotto appartenente al gruppo etnico akyem, a seguito della sua decisione all’età di quindici anni di convertirsi al cattolicesimo).

Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto inesistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che al medesimo non è stato chiesto dai giudici di merito alcun chiarimento, non sono state approfondite le dichiarazioni dallo stesso rese davanti alla Commissione territoriale, lo stesso non è stato posto, attraverso il suo ascolto, in condizioni di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, deduzioni e mezzi istruttori.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019).

Dunque, anche nell’ipotesi in cui manchi la videoregistrazione del colloquio (situazione neppure dedotta dal ricorrente), non sussiste l’obbligo del giudice di rinnovare l’audizione del richiedente, il quale, peraltro, nel caso di specie, neppure risulta aver chiesto di essere nuovamente ascoltato dai giudici di merito.

Infine, il ricorrente neppure ha indicato gli elementi fattuali sui quali avrebbe eventualmente dovuto vertere la nuova audizione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che secondo fonti autorevoli internazionali sussiste il rischio per il ricorrente di essere sottoposto, in caso di rientro in patria, alla pena capitale o trattamenti inumani e degradanti, anche in relazione allo stato di estremo degrado in cui vivono i detenuti.

4. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo, luogo evidenziato che ha il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che contempla una fattispecie di violenza indiscriminata e diffusa in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, mentre le proprie allegazioni fanno riferimento al rischio di “danno grave” alla propria persona riconducibile alle lett. a) e b) legge cit..

In ogni caso, anche interpretando in questi termini la domanda, il ricorrente non si è minimamente confrontato con la sentenza impugnata, che ha rilevato che la vicenda raccontata del richiedente, ritenuta inattendibile da entrambi i giudici di merito, è comunque di natura privata e personale, trattandosi di asserite minacce provenienti da un familiare per motivi di ordine religioso in un paese, quale il Ghana, in cui i cattolici rappresentano la grande maggioranza della popolazione.

Il ricorrente, non cogliendo la ratio decidendi del provvedimento impugnato, neppure ha tentato di spiegare l’attinenza dell’esistenza della pena capitale in Ghana e del degrado delle sue carceri con la propria vicenda personale.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’interno costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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