Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7430 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 504-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, MONTEPASCHI SERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 344/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 344/18/2010, depositata in data 11.11.2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, accoglieva l’appello proposto dal Fallimento della società (OMISSIS) nei confronti di Montepaschi Serit s.p.a. avverso la sentenza n. 432/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Catania la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla curatela avverso una cartelli, di pagamento, notificata il 25.7.2006, emessa per il recupero del credito Iva per gli anni di imposta 1991 e 1992 sul presupposto che l’atto impositivo fosse stato notificato tardivamente.

Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposte ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.

Il Fallimento della società (OMISSIS) e Montepaschi Serit s.p.a. non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce che la L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, applicabile alla generalità dei contribuenti, ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha danneggiato alcune zone della Sicilia, la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. Ne conseguiva la tempestività della cartella notificata il 9 novembre 2006.

La censura non è fondata.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui ” In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 2434 del 31/01/2017; Cass. n. 9891 del 05/05/2011).

La stessa agenzia delle entrate ha affermato che il contribuente non si era avvalso della sospensione.

Va poi considerato che la L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2 ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. L’agenzia delle entrate sostiene che tale sospensione dei termini è stata concessa alla generalità dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e solamente coloro che hanno versato i tributi secondo i termini e le modalità ordinarie sono esclusi da tale sospensione in quanto, per essi, non è ipotizzabile alcuna iscrizione a ruolo. Ne conseguirebbe la soggezione del contribuente alla speciale disciplina introdotta dall’art. 138, comma 3 sicchè il termine di decadenza per la notifica della cartella sarebbe stato quello del 31 dicembre 2009.

Sennonchè questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dalla L. n. 388 del 2000, comma 3 non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dal comma 1 della stessa norma (Cass. n. 7274 del 27/03/2014). Ne consegue che nel caso di specie, ove non vi è prova che il contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3 non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo e la decadenza si era già maturata al momento della notifica della cartella per cui è causa, effettuata il 25 luglio 2006.

2. Il secondo motivo con il quale si deduce illogica motivazione su un fatto decisivo per avere la CTR affermato che i contribuenti sarebbero comunque tenuti solo al pagamento del 10% delle imposte pretese, deve ritenersi assorbito.

4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di difesa di parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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