Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 743 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2018, (ud. 27/09/2017, dep.15/01/2018),  n. 743

Fatto

RILEVATO CHE:

1. con sentenza in data 21 ottobre 2011 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da D.M.A. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere assunto dalla Agenzia delle Dogane con qualifica di dirigente a far tempo dal 20 giugno 2003 o, in subordine, dal 17.2.2006, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso a n. 70 posti di dirigente;

2. la Corte territoriale ha premesso che si era formato giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, perchè il Tribunale aveva respinto nel merito la domanda e l’Agenzia non aveva proposto appello incidentale, essendo rimasta contumace;

3. ha, peraltro, ritenuto che la formazione del giudicato sulla giurisdizione non fa mutare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio che, nella specie, non poteva essere ritenuta di diritto soggettivo in quanto il D.M., sostanzialmente, aveva censurato la scelta discrezionale della P.A. di indire un nuovo concorso per il reclutamento dei dirigenti, anzichè avvalersi dello scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace;

4. avverso tale sentenza D.M.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria ex at. 380 bis c.p.c., comma 1, ai quali ha opposto difese l’Agenzia delle Dogane.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 – erronea qualificazione della posizione giuridica dedotta in giudizio – giurisdizione del giudice ordinario – error in procedendo” e rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato precisato che non si intendeva contestare l’indizione della procedura concorsuale, nè impugnare il bando di concorso, bensì far valere il diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria perchè l’Amministrazione, a fronte di pacifiche carenze di organico, avrebbe dovuto stipulare il contratto con gli idonei anzichè ricorrere dapprima alla reggenza, della quale non ricorrevano i presupposti, e poi ad una nuova procedura concorsuale;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione di plurime disposizioni di legge (D.P.R. n. 487 del 1994, art. 15,L. n. 449 del 1997, art. 39,L. n. 488 del 1999, art. 20,L. n. 388 del 2000, art. 51,L. n. 350 del 2003, art. 3,L. n. 311 del 2004, art. 1,L. n. 296 del 2006, art. 1,D.L. n. 207 del 2008, art. 5,D.L. n. 194 del 2009, art. 2) ed evidenzia, in sintesi, che l’Agenzia delle Dogane per la copertura dei posti vacanti non poteva avvalersi dell’istituto della reggenza, che ha carattere eccezionale e risponde ad una esigenza meramente temporanea ed occasionale;

3. i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati, alla luce dei principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte che, chiamate a pronunciare in fattispecie nella quale veniva in rilievo proprio il diritto allo scorrimento degli idonei del concorso riservato per titoli e colloquio bandito, per sette posti di dirigente, con decreto del direttore generale in data 7 luglio 1997, con la sentenza n. 27460 del 2016 hanno affermato che “i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato. Viceversa, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (vedi per tutte: Cass. SU 16 novembre 2009, n. 24185; Cass. SU 2 settembre 2010, n. 19006; Cass. SU 9 febbraio 2011, n. 3170; Cass. SU 13 giugno 2011, 12895; Cass. SU 7 luglio 2011 n. 14955; Cass. SU 31 ottobre 2012 n. 18697; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10404; Cass. SU 28 maggio 2013, n. 13177). Alla medesima conclusione deve giungersi anche con riguardo alla contestazione della scelta – del pari discrezionale – della P.A. di fare fronte alle vacanze dei posti da dirigenti con l’indizione di procedure di interpello per incarichi temporanei di reggenza, sulla quale gli attuali ricorrenti si soffermano in modo particolare”;

4. correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dal D.M. potesse essere qualificata di diritto soggettivo e ha, pertanto, respinto la domanda sul rilievo che il giudicato formatosi sulla giurisdizione ha effetti processuali ma non sostanziali;

5. anche detta statuizione è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui “il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sicchè, nel caso in cui quest’ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1 e resta esclusa la possibilità di disporre l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere che si assumono non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo (Cass. 6 marzo 2009 n. 5588; Cass. 7.10.2015 n. 2079; Cass. 4.10.2016 n. 19771).

5.1. nel caso di specie il ricorrente, pur agendo per il riconoscimento del suo diritto alla assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria, lo prospetta come consequenziale alla ritenuta illegittimità della scelta della P.A. di ricorrere dapprima alla reggenza e, poi, alla indizione di un nuovo concorso, e, quindi, sostanzialmente chiede la tutela nei confronti dell’esercizio di un potere che le Sezioni Unite hanno ritenuto di natura discrezionale, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo;

6. il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6.1 non sussistono ratione temporis le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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