Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 743 del 14/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 743 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 20307-2011 proposto da:
MORACA ATTILIO MRCTTL55A1 01)643E, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. MASSA GIUNTO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Gbr

Data pubblicazione: 14/01/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente —
nonché

MORA CA LUISA MARIA MRCLMR51L50D643j, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. MASSA GIUNTO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente —
nonché
sul ricorso 20312-2011 proposto da:
Mo RA GIULIANA ANNA MARIA MRCGLN56T58D643T,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MASSA GIUNTO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
Ric. 2011 n. 20307 sez. M1 – ud. 18-10-2012
-2-

sul ricorso 20309-2011 proposto da:

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controrkorrente 20-12474 I 2
avverso ilil decreto nel procedimento RG. 243/2010dr.—ella CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2012

dal

Consigliere

Relatore

Dott.

ANDREA

SCA IDAFERRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Aldo Niccolini (per delega avv.
Giunio Massa) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che ha concluso per raccoglimento del 1° motivo del
ricorso, assorbili i restanti.

In fatto e in diritto
Rilevato che, con distinti ricorsi, Affilio Moraca, Luisa Maria Moraca e
Giuliana Anna Maria Moraca ricorrono per cassazione nei confronti
del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che,
liquidando la somma complessiva di 5.500 da ripartirsi pro quota, ha
parzialmente accolto la domanda, da essi proposta quali eredi di
Giuseppina Lauriola deceduta nel novembre 2009, di riconoscimento
dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata
del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi
avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi, al
momento della domanda di equa riparazione, circa diciotto anni dalla
data della presentazione da parte della Lauriola della domanda di
ammissione al passivo;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorsi;
Ric. 2011 n. 20307 sez. M1 ucl. 1B-10-2012
-3-

D’APPELLO di GENOVA del 3.12.2010, depositato il 21/01/2011;

che in prossimità dell’udienza ciascuna parte ricorrente ha depositato
memoria illustrativa;
considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Riuniti preliminarmente i ricorsi, a norma dell’art.274 cod.proc.civ., in

medesimo diritto indennitario;
Ritenuto che con i primi sei motivi si censura il decreto impugnato,
sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione,
nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de
qua di dodici anni;
che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;
che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e
tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile
fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti
particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in
presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una
particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di
proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e
quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di
pluralità di procedure concorsuali indipendenti;
che, sebbene la procedura in questione —come già riconosciuto da
questa Corte in fattispecie identica (Sez. I, 14 novembre 2011, n.
23831)— si presenti senz’altro di particolare complessità, non è
conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto
di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai seni
anni;
che raccoglimento degli esaminati motivi e la necessità di
rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare
Ric. 2011 n. 20307 sez. M1 ud. 18-10-2012
-4-

quanto relativi al medesimo procedimento presupposto ed al

dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli
ulteriori motivi;
che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito;

21840/09; n.22869/09; n.1893/2010; 19054/2010), a mente della
quale l’importo dell’indennizzo può essere di euro 750 per anno per i
primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in
considerazione del limitato paterna d’animo che consegue all’iniziale
modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere
richiamato il parametro di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;
che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al
pagamento in favore dei ricorrenti, in misura corrispondente alle
rispettive quote ereditarie, di euro 9.750,00 a titolo di equo indennizzo
per il periodo di dieci anni e sei mesi di irragionevole durata, quale
risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette e sei mesi
(sino al decesso della originaria istante, essendo incontestata la
insussistenza del diritto dei ricorrenti per il periodo successivo) quella,
da ritenersi ragionevole, di anni sette;
che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della
domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa
Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;
che le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo, considerando come unico —ai soli fini della
liquidazione- il procedimento abusivamente frazionato, in sede di
merito e di legittimità, con distinti ricorsi di uguale contenuto
depositati contestualmente dal medesimo difensore (cfnex multis
Cass.n.10634/10; n.18693/11; 23831/11), e tenendo conto
Ric. 2011 n. 20307 sez. M1 – ud. 18-10-2012
-5-

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, n.

3’1’17

dell’aumento del compenso per difesa plurima nonchè, limitatamente
al giudizio di legittimità (cfr.S.U.n.17406/12), di quanto stabilito dal
D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell’art.9 comma 2 D.L. n.1/2012
conv. in Legge n.271/2012 (in particolare dei parametri indicati dalla
Tabella A- Avvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di

Decreto citato).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in
favore dei ricorrenti della somma di E 9.750,00 oltre interessi legali su
detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso
in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, in complessivi

€ 1.576 -di cui curo 686 per onorari cd curo 840 per diritti- oltre spese
generali ed accessori di legge, e delle spese di questo giudizio di
legittimità, in C 708,75 per compenso e in 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6/1 della
Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2012
L’estensore

valutazione previsti dall’art.4 e della riduzione prevista dall’art.9 del

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