Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 743 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 14/01/2011), n.743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27549-2006 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avv. MARTELLI ROBERTO in 10137 TORINO, Corso Siracusa

87, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LLOYD ADRIATICO S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. C.S.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERTCO II 11, presso lo studio

dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARBERA ROBERTO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RCCF S.P.A., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4234/2005 del TRIBUNALE di TORINO, SEZIONE

TERZA CIVILE, emessa il 20/06/2005, depositata il 27/06/2005 R.G.N.

30550/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato SCARPA ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso con il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza del tribunale di Torino quivi denunciata, in riforma di quella di primo grado del Giudice di pace, in relazione a controversia da risarcimento danni, ha ritenuto che la esclusiva responsabilità del sinistro stradale era da attribuire all’esclusiva responsabilità di S.F. e, rigettandone la domanda, ne ha pronunciato la condanna alla restituzione della somma, versatale in esecuzione della pronuncia del primo giudice, a favore degli appellanti spa Lloyd Adriatico e T.M..

Per la cassazione della sentenza del tribunale ha proposto ricorso S.F., che ha affidato L’impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Ha resistito con controricorso la società di assicurazione.

Non hanno svolto difese in questa sede gli altri intimati spa RCCF, proprietaria della Fiat Panda con cui era venuta in collisione l’autovettura Opel della ricorrente, e T.M., guidatore della medesima Fiat Panda.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due mezzi di doglianza, da esaminare congiuntamente siccome integranti ciascuno un distinto profili della medesima censura, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la errata valutazione delle risultanze probatorie e dei fatti di causa in ordine a punti decisivi della controversia.

Sostiene che la ricostruzione del sinistro – quale operata dal giudice del merito in secondo grado (secondo cui essa ricorrente, violando la norma dell’art. 154 C.d.S., comma 3, si era immessa nel flusso della circolazione senza dare all’altro veicolo la precedenza spettantele) e basata sul verbale di polizia e sulla deposizione del teste P. – sarebbe incongrua, poichè non avrebbe dato il dovuto risalto al fatto che l’autovettura Panda aveva invaso la corsia dì marcia percorsa dalla Opel, alla cui guida era la S..

La censura nel suo complesso non è fondata. Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico.

Il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Nella specie, i due mezzi di doglianza mirano ad ottenere in questa sede un riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalità del sinistre ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua nè illogica, compiuta dal giudice del merito, il quale, in particolare, ha ritenuto (pag. 5 della sentenza impugnata) giustificata l’invasione della carreggiata ad opera della Fiat Panda per la necessità dì evirare un improvviso e più grave pericolo ed ha precisato anche che non vi erano elementi neppure presuntivi per affermare che detta autovettura avesse superato l’imposto Limite di velocità di 50 km/h.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2054 cod. civ. per non avere il giudice del merito ritenuto che, nella specie, si sarebbe dovuta ravvisare la ipotesi di presunzione di pari responsabilità dei due conducenti.

Anche detto motivo è infondato, giacchè l’accertata esclusiva colpa di S.F. impedisce l’applicabilità del disposto dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Stante l’esito difforme dei due gradi del giudizio di merito, sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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