Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7429 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAGLI LUCA giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.A., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO
SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VITTONI FRANCO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
Sezione Prima civile, emessa il 19/12/2007, depositata il 24/01/2008;
R.G.N. 1409/2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI (per delega Avvocato GIUSEPPE
RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 gennaio 2008 la Corte di appello di Brescia su gravame di L.A. accoglieva parzialmente l’appello e rigettava la domanda di F.A. circa la liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione di un immobile concesso in comodato e condannava l’appellata a restituire al L. la somma di Euro 31.223,41, così come richiesta in citazione di appello, con interessi a decorrere dal 18 settembre 2003, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando l’appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso per cassazione la F., affidandosi a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso il L..
Nelle more le parti costituite hanno dichiarato di avere volere abbandonare il giudizio e, quindi, di rinunciare al giudizio, con compensazione delle spese (v. dichiarazioni in tal senso del 26 gennaio 2011).
Al Collegio preso atto di ciò, su conforme parere del Procuratore generale, non resta che dichiarare la estinzione del presente giudizio, compensando tra le parti le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011