Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7429 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2250/2019 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8

presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Feroci Consuelo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 12.07.2018, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di Z.E., cittadino dell’Albania, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, insussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell’inattendibilità del racconto del richiedente (costui aveva riferito di essere fuggito dall’Albania a seguito delle minacce di morte ricevute dai componenti di una famiglia con cui era iniziata tanti anni prima una falda – consentita dalla consuetudine delle zone montane albanesi allorquando il proprio nonno, a seguito di una discussione con il proprietario del terreno confinante per motivi legati alla terra, aveva ucciso per difendersi quest’ultimo).

Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto inesistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione Z.E. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14.

Espone il ricorrente che i giudici di merito non hanno erroneamente ritenuto credibile il suo racconto solo perchè che lo stesso non aveva fornito prova scritta delle sue allegazioni, essendo ovvio e fisiologico che le minacce dallo stesso ricevute non fossero documentabili.

Peraltro, la circostanza che la situazione socio-politica dell’Albania non sia particolarmente critica non significa che tale Stato sarebbe in grado di fornirgli la giusta protezione.

Infine, il ricorrente lamenta che il convincimento dei giudici di merito si è fondato esclusivamente sul racconto dallo stesso fornito alla Commissione, mentre il potere istruttorio ufficioso di cui dispone il giudice in materia avrebbe imposto la formulazione di proprie domande per fondare un autonomo convincimento sul suo racconto, tenuto anche conto che aveva richiesto negli atti del giudizio di essere sentito con interrogatorio non formale.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, ritenuta inammissibile la censura svolta dal ricorrente con riferimento al giudizio di non credibilità formulato dalla Corte territoriale, non avendo quest’ultima affatto ritenuto inattendibile il suo racconto perchè non corredato da prova scritta, ma sulla base di un percorso argomentativo articolato (nell’ambito del quale è stata evidenziata la vaghezza e genericità del narrato tale da fondare il ragionevole dubbio che si tratti di vicenda inventata) con cui il Z. non si è minimamente confrontato.

Va, inoltre, osservato che la Corte di merito ha evidenziato che, in ogni caso, il richiedente avrebbe potuto avvalersi della protezione delle autorità locali del suo paese, alle quali non nemmeno provato a rivolgersi per segnalare l’aggressione e la persecuzione, circostanze queste che non consentono di ricondurre la situazione dedotta nell’alveo della Convenzione di Ginevra.

In ordine alla dedotta necessità che i giudici di merito disponessero una nuova audizione del ricorrente per poter formulare un giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni, va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019, vedi in tal senso anche Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale).

Dunque, il giudice, a norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nella sola ipotesi in cui manchi la videoregistrazione del colloquio, è tenuto a fissare udienza e non ha comunque l’obbligo di rinnovare l’audizione del richiedente. Ne consegue che, a maggiore ragione, in situazioni, come quella in esame, in cui non è stata neppure dedotta la mancanza della videoregistrazione, il giudice può discrezionalmente decidere se provvedere nuovamente o meno all’audizione del richiedente per eventuali chiarimenti. D’altra, nella prospettiva del legislatore, la visione della videoregistrazione ha lo scopo di rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire anche lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato. Ne consegue che è stato previsto proprio a livello normativo la possibilità del giudice di formulare un giudizio sulla credibilità del richiedente a prescindere da una sua diretta audizione in sede giurisdizionale.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che la mancanza di una situazione di pericolo nel paese di origine non preclude l’accesso al permesso umanitario, risultando idonea in tal senso una qualsiasi lesione di diritti umani di particolare entità.

4. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in primo luogo, non è sufficiente la generica deduzione della violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine. Sul punto, questa Corte ha già affermato che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (in questi termini, Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha neppure dedotto se non in modo molto generico la lesione in Albania dei diritti umani, ma si è limitato a correlare tale allegazione alla sua condizione personale con il mero riferimento alla propria vicenda narrata ritenuta inattendibile dai giudici di merito, i quali, in ogni caso, hanno coerentemente ritenuto comunque tutelabile l’incolumità personale del richiedente con una richiesta di protezione al proprio Stato, inspiegabilmente non formulata dal medesimo.

Infine, in ordine alla dedotta integrazione del ricorrente nel paese di accoglienza, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che tale elemento può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre S.P.A.D..

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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