Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7428 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO

21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1707/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2005 r.g.n. 1786/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 2.3/12.4.2005, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 17.10.2002, impugnata da C.M., che aveva rigettato la domanda da quest’ultima proposta per far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le parti dall’I marzo al 30 giugno 2000.

In particolare la Corte di merito:

respingeva la tesi “secondo cui l’illegittimità dell’apposizione del termine sarebbe da ricollegare alla mancata specificazione nella lettera di assunzione, e comunque alla carente dimostrazione, del nesso di causalità tra le esigenze riorganizzative e la singola assunzione a termine”, osservando al riguardo che “pur considerando l’occasione temporanea di lavoro come una sorta di requisito implicito comune a tutte le ipotesi previste dalla L. n. 230, tale principio non può trovare applicazione nei riguardi delle occasioni di lavoro a termine individuate dai contraenti collettivi in base alla L. n. 56 del 1987”;

riteneva, per il resto, di non condividere “l’assunto secondo cui in ogni caso la nullità della apposizione del termine sarebbe da ricollegare alla circostanza che il contratto sarebbe stato stipulato dopo il termine ultimo fissato dalla parti con i successivi accordi attuativi del contratto del 25-9-1997”; ciò in base alla natura meramente “ricognitiva” di detti accordi, con la conseguente rilevanza, da un lato, della autorizzazione alla apposizione del termine legata esclusivamente alla permanenza di determinate “condizioni oggettive” (nella specie sussistenti), e dell’influenza, dall’altro, anche di una ricognizione postuma, come avvenuta con l’accordo del 18-1-2001.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C. M. con quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso le Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la impugnata sentenza nel punto in cui ha disatteso la tesi della nullità del termine apposto ai contratti stipulati per “esigenze eccezionali”, ai sensi dell’accordo del 25-9-97, successivamente al 30-4-1998.

In particolare la ricorrente lamenta la violazione dei criteri ermeneutici nella interpretazione accolta dalla corte territoriale al fine di affermare la natura meramente ricognitiva degli accordi “attuativi” del contratto del 25-9-97.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 3, L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1322 c.c., nonchè dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., e vizi di motivazione, lamenta che la corte di merito, contraddittoriamente e violando i detti canoni, “ha, affermato la legittimità del termine contestato dopo aver ammesso che quella in r esame fosse ipotesi connotata da genericità ed estrema ampiezza, e ciò in contrasto con la norma di riferimento … il citato art. 23 e con la citata L. n. 230 del 1962, art. 1 … e art. 3, che per giurisprudenza costante … ha(nno) delineato il “sistema” generale del diritto positivo in argomento e continua(no) a trovare applicazione pacifica alle fattispecie “autorizzate” ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23″.

Sicchè sarebbe comunque necessario che le “ipotesi individuate nei contratti collettivi” rivestano “connotati di precisione tali da non lasciar dubbio alcuno circa i limiti e le condizioni entro le quali sia liceizzata l’apposizione del termine”.

Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione e violazione del citato art. 23, la ricorrente deduce che soltanto nel contratto collettivo “sarebbe legittimo prevedere una nuova ipotesi nella quale il datore potesse assumere del personale a tempo determinato, non certo in un accordo quale quello del 25 settembre 1997 o del 16 gennaio 1998 caratterizzato da un ambito ben più limitato e specifico”, Peraltro secondo la ricorrente “gli accordi in esame, stipulati tra l’ente e Cgil, Cisl e Uil e Sindip, e quindi non firmati da tutte le sigle sindacali che avevano sottoscritto il CCNL (mancava ad es. il Fail Cisal) sono inefficaci e la singola clausola del termine, introdotta …, richiamando il contenuto dei detti accordi, è pertanto nulla e/o inefficace”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e degli artt. 1362 e segg.

c.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la prova di cui era onerata la società, ai sensi della L. n. 230, art. 3, aveva ad oggetto l’esistenza di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione …”, per cui si trattava di dimostrare un quid pluris rispetto alla mera permanenza dei processi di riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione del personale.

Con riferimento alle questioni prospettate, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione il degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato. Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr., per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), deve, quindi, accogliersi il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado, il quale, attenendosi ai criteri di interpretazione specificati, provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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