Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7428 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16656-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORLINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato SERGIO PAPARO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D., L.M.;

– intimati –

Nonchè da:

L.D., L.M. quali eredi di L.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANICIO GALLO 102, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentati e difesi dall’avvocato

DUCCIO PANTI giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORLINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO PAPARO giusta

procura speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1691/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.A. convenne in giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 447 – bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Siena L.N. chiedendo la condanna al pagamento dell’importo di Euro 55.961,17 oltre interessi a titolo di canoni di locazione non dovuti. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando L.D. e L.M., nella qualità di eredi del convenuto, al pagamento della somma di Euro 16.148,93 oltre interessi. Avverso detta sentenza proposero appello principale M.A. e appello incidentale L.D. e L.M.. Con sentenza di data 24 dicembre 2014 la Corte d’appello di Firenze accolse parzialmente l’appello principale, condannando L.D. e L.M. al pagamento della somma di Euro 24.394,89, in luogo di quella di Euro 6.646,12, relativamente al periodo settembre 1993 – ottobre 1999, stante la mancanza di decadenza per essere stato depositato il ricorso in data 29 aprile 2008, e dichiarò improcedibile l’appello incidentale.

Osservò la corte territoriale che l’omessa notifica dell’appello incidentale nel termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione ne determinava l’improcedibilità, restando così coperte da giudicato le questioni inerenti la disattesa eccezione di difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo per il periodo antecedente al giugno 1995, l’affermata carenza di prova dell’effettiva riconsegna dell’immobile, lo scioglimento del contratto originario e la determinazione del canone legale e della somma complessivamente versata in eccedenza, e che quanto al periodo novembre 1999 – 30 ottobre 2007 doveva escludersi che la L. n. 431 del 1988, art. 13, comma 1, sanzionasse con la nullità la pattuizione non registrata, riguardando invece tale norma l’ipotesi della pattuizione di un canone più elevato in corso di svolgimento del rapporto.

Ha proposto ricorso per cassazione M.A. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, cui ha risposto con controricorso la ricorrente. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, sulla base dell’ordinanza n. 37 del 7 gennaio 2014 di questa Corte, che la nullità contemplata dalla norma citata concerne anche il patto di determinazione del canone in misura superiore a quello risultante dal contratto registrato stipulato contestualmente a quest’ultimo.

Il motivo è fondato. Come affermato dalle Sezioni Unite, a composizione di contrasto, la nullità prevista dalla L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extra-negoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica (Cass. Sez. U. 17 settembre 2015, n. 18213).

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che la sanzione di decadenza dall’appello incidentale si verifica solo nel caso di mancato deposito della memoria difensiva entro il termine di legge.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonchè dell’art. 232 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che M.A. era priva della legittimazione attiva con riferimento al periodo settembre 1993 – maggio 1995.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2648 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che, avendo la conduttrice in data 31 agosto 1999 riconsegnato l’immobile ed essendo stata proposta la domanda di ripetizione soltanto in data 6 giugno 2008, relativamente agli anni dal 1993 al 1999 si era verificata la prescrizione quinquennale.

Con il quarto motivo si denuncia errata e/o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che errata era l’affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe corrisposto un canone superiore a quello previsto perchè per ogni pagamento veniva rilasciata idonea quietanza.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonchè dell’art. 1314 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che, essendo stata stipulata la locazione da tre distinte conduttrici, spettava in favore della ricorrente solo la quota di un terzo.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Secondo l’art. 436 c.p.c., l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 19 gennaio 2016, n. 837, alla cui motivazione si rinvia per l’illustrazione dell’evoluzione di questa Corte, dopo Cass. S. U. 30 luglio 2008, n. 20604, nel senso dell’improcedibilità dell’appello incidentale ove ne sia mancata la notifica nel rito del lavoro).

Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

Poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Accoglie il ricorso principale e rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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