Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7428 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 795/2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in Roma V. Taranto 95

presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Feroci Consuelo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1690/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 9.08.2018, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di T.F., cittadino dell’Albania, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, insussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, trattandosi di vicenda di natura privata che il ricorrente avrebbe potuto risolvere chiedendo la protezione al proprio Stato (costui aveva riferito di essere fuggito dall’Albania a seguito delle minacce di morte ricevute da soggetti che avevano in un tempo assai risalente effettuato un grosso prestito a suo padre, mai restituito).

Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto inesistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione T.F. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituita tardivamente in giudizio e al solo fine di partecipare ad una eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14.

Espone il ricorrente che i giudici di merito non hanno ritenuto credibile il suo racconto solo perchè che lo stesso non aveva fornito prova scritta delle sue allegazioni, essendo ovvio e fisiologico che le minacce dallo stesso ricevute non fossero documentabili.

Peraltro, la circostanza che la situazione socio-politica dell’Albania non sia particolarmente critica non significa che tale Stato sarebbe in grado di fornirgli la giusta protezione.

Infine, il ricorrente lamenta che il convincimento dei giudici di merito si è fondato esclusivamente sul racconto dallo stesso fornito alla Commissione, mentre il potere istruttorio ufficioso di cui dispone il giudice in materia avrebbe imposto la formulazione di proprie domande per fondare un autonomo convincimento sul suo racconto, tenuto anche conto che aveva richiesto negli atti del giudizio di essere sentito con interrogatorio non formale.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che con riferimento alle censure svolte dal ricorrente in ordine sia al giudizio di credibilità formulato dalla Corte territoriale, sia alla dedotta necessità di una sua nuova audizione, lo stesso richiedente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Infatti, la Corte d’Appello non ha affatto dubitato della veridicità della vicenda narrata (vedi pag. 7), ma, alla luce di un articolato percorso argomentativo nell’ambito del quale ha citato fonti autorevoli (quali il rapporto di Amnesty International 2017/2018, rapporto ECOI.net 2017 Albania), ha evidenziato che le riforme adottate dall’Albania in tema di giustizia dal 2016 in poi consentono di escludere che il ricorrente possa essere esposto in caso di rientro in patria al pericolo di danno grave alla vita o alla persona, assicurando l’attuale sistema giudiziario – volto alla lotta contro la corruzione – la necessaria tutela del richiedente rispetto ai lamentati atti di violenza da parte dei soggetti privati.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6.

Lamenta il ricorrente che la mancanza di una situazione di pericolo nel paese di origine non preclude l’accesso al permesso umanitario, risultando idonea in tal senso una qualsiasi lesione di diritti umani di particolare entità.

4. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in primo luogo, non è sufficiente la generica deduzione della violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine. Sul punto, questa Corte ha già affermato che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini, Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha neppure dedotto, se non in modo molto generico, la lesione in Albania dei diritti umani, ma si è limitato a correlare tale allegazione alla sua condizione personale con il mero riferimento alla propria vicenda narrata che, pur ritenuta attendibile dai giudici di merito, non era tale da determinare in capo al richiedente il pericolo di grave danno alla vita o alla persona.

Costui avrebbe, infatti, potuto ricevere piena tutela attraverso la richiesta di protezione alle autorità del proprio Stato, richiesta inspiegabilmente non formulata dal medesimo.

Infine, in ordine alla dedotta integrazione del ricorrente nel paese di accoglienza, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che tale elemento può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA