Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7428 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28637/2019 proposto da:

C.L., quale ultimo liquidatore di (OMISSIS) S.r.l.,

elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.

269, presso lo studio dell’avv. Romano Vaccarella, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in l.c.a., in persona del

Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Nemorense n. 91, presso lo studio dell’avv. Maria Adelaide

Del Guercio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Raffaella Alessandro, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

Aktina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.

269, presso lo studio dell’avv. Romano Vaccarella, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale adesivo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in l.c.a., in persona del

Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Nemorense n. 91, presso lo studio dell’avv. Maria Adelaide

Del Guercio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Raffaella Alessandro, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonché contro

STI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo

studio dell’avv. Antonio Rappazzo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Giuseppe Rappazzo, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale adesivo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in l.c.a., in persona del

Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Nemorense n. 91, presso lo studio dell’avv. Maria Adelaide

Del Guercio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Raffaella Alessandro, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5319/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2022 dal cons. Dott. ANDREA FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.L., quale ultimo liquidatore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Roma avverso la sentenza del 22.5.2017 con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Aktina s.r.l. e STI s.p.a. (rispettivamente, attuale e cessato socio unico di GE.FI) hanno depositato atti di intervento adesivi al reclamo.

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La corte del merito, con sentenza del 2.9.2019, ha respinto il reclamo, previa declaratoria di inammissibilità di entrambi gli atti di intervento: quello di Aktina, qualificabile esso stesso come reclamo, perché tardivo; quello di STI per difetto di interesse, e quindi di legittimazione, dell’ex socio unico all’impugnazione.

Quanto al reclamo del C., la corte capitolina ha premesso di poter esaminare le sole censure da questi dedotte tempestivamente, e non quelle ulteriori contenute nella comparsa di costituzione del reclamante con un nuovo difensore, depositata quando era già scaduto il termine di decadenza di cui alla L.Fall., art. 18, comma 2.

Ciò precisato, il giudice ha osservato nel merito: che lo stato di insolvenza di una società in liquidazione va valutata con riferimento all’idoneità del suo patrimonio a soddisfare i creditori; che C. aveva contestato l’ammontare delle passività, indicato nella sentenza impugnata in Euro 1.265.043, solo in ragione dell’errata inclusione in tale importo di debiti di (OMISSIS) verso Aktina cui questa aveva rinunciato e di ulteriori debiti che quest’ultima sarebbe stata disposta ad accollarsi, per complessivi Euro 403.032; che tuttavia difettava ogni prova della rinuncia o dell’accollo del socio unico in data anteriore alla sentenza dichiarativa; che, una volta esclusa la possibilità di sottrarre dal passivo la somma predetta, era sostanzialmente irrilevante stabilire se, secondo quanto pure dedotto dal reclamante, il valore della partecipazione detenuta da (OMISSIS). in IGEI s.p.a. ammontasse ad Euro 837.443, anziché alla somma di Euro 223.100 stimata dal tribunale, e se fra le attività non fossero stati conteggiati il credito IVA di Euro 117.982 e quello verso STI, di Euro 31.584, perché, anche a ritenere sussistenti tali poste, l’attivo sarebbe comunque risultato insufficiente a soddisfare i creditori.

C.L., nella qualità, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico, articolato motivo; sia Aktina s.r.l. sia STI s.p.a. si sono costituite con controricorso, ciascuna avanzando ricorso incidentale, adesivo a quello principale, per un motivo; (OMISSIS) s.r.l. in l.c.a. ha resistito al ricorso principale e a quelli incidentali con separati controricorsi.

Tutte le parti, ad eccezione di Aktina, hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso C.L. denuncia violazione della L.Fall., art. 18 nonché dell’art. 132 c.p.c., n. 4, relativamente al mancato esercizio dei poteri officiosi di cui alla L.Fall., art. 18, comma 10.

Lamenta che la corte d’appello abbia qualificato come “nuove doglianze”, ovvero come motivi di impugnazione diversi rispetto a quelli proposti con l’atto introduttivo, le sue difese, contenute nelle note autorizzate del 27.9.2018 e nelle repliche del 25.10.2018, volte unicamente ad illustrare che l’errata adozione, da parte del Commissario liquidatore, di criteri che avevano condotto alla sottovalutazione delle attività ed alla sopravvalutazione delle passività di (OMISSIS). costituiva espressione di una volontà dell’organo della procedura univocamente volta a far dichiarare lo stato di insolvenza della società.

A dire del ricorrente, le memorie si limitavano a sottolineare circostanze significative dell’atteggiamento del Commissario, il quale: i) non aveva incluso nell’attivo alcuni crediti IVA risultanti da sue dichiarazioni ed aveva rinunciato ad altri crediti IVA solo perché l’Ufficio avrebbe dovuto verificarli; ii) aveva da un lato, con lettera dell’8.2.2017, diffidato Aktina dal pagare somme di denaro o compensare crediti o debiti, o firmare transazioni di qualsiasi genere, in nome e per conto della procedura e dall’altro negato che vi fosse prova della volontà della stessa società di rinunciare ai propri crediti verso (OMISSIS). o di accollarsi altri debiti della partecipata rinunciando al regresso; iii) aveva appostato al passivo la somma di Euro 520.558,58, quale credito di IGEI per i decimi di capitale non versati da (OMISSIS)., ben sapendo che il versamento non sarebbe mai stato richiesto perché IGEI era stata posta in liquidazione.

Sempre secondo il ricorrente, le predette circostanze, che confermavano la già denunciata erroneità delle valutazioni del Commissario, avrebbero dovuto indurre la corte del merito ad attivare i propri poteri istruttori d’ufficio, il cui esercizio era stato da lui espressamente sollecitato, attraverso la richiesta di ammissione di una CTU volta ad accertare l’effettiva situazione patrimoniale di (OMISSIS).

Il giudice del reclamo, inoltre, avrebbe inspiegabilmente omesso di considerare che Aktina, nell’atto di intervento tempestivamente depositato, aveva confermato la rinuncia al proprio credito di Euro 178.084 e la manleva di ulteriori debiti di (OMISSIS)., per un totale di Euro 403.032.

In definitiva, la corte territoriale avrebbe ingiustificatamente negato ingresso a quelle indagini istruttorie, disponibili d’ufficio, che avrebbero consentito di verificare la fondatezza del reclamo, senza dar conto delle ragioni del mancato esercizio dei poteri conferitile dalla L.Fall., art. 18, comma 10.

2. I medesimi vizi, di violazione della L.Fall., art. 18 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, relativamente al mancato esercizio dei poteri officiosi di cui alla L.Fall., art. 18 comma 10, sono denunciati da Aktina s.r.l. e da STI s.p.a. nei rispettivi ricorsi incidentali.

2.1. In particolare, Aktina – premesso che il proprio intervento adesivo non era soggetto a termini di decadenza, ma soltanto ai limiti derivanti dalla sua qualità di parte “accessoria” rispetto a quella “adiuvata” e connessi allo stato del procedimento – lamenta che la corte d’appello abbia ignorato la prova documentale della sua volontà di rinunciare al credito verso (OMISSIS). e di accollarsi debiti della stessa per Euro 224.948, costituita dalla lettera di diffida inviatale dal Commissario liquidatore l’8.2.2017.

2.2. STI s.p.a. deduce preliminarmente che la corte d’appello ha errato nel dichiarare inammissibile il suo intervento, avendo essa un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di C.L. e di Aktina e, per il resto, illustra censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle delle altre due ricorrenti.

3. Il ricorso principale è inammissibile sotto più di un profilo.

3.1. Va in primo luogo osservato che, non avendo denunciato un vizio di omessa pronuncia, il ricorrente è privo di interesse a veder accertare se la corte del merito abbia o meno errato nell’affermare che le memorie da lui depositate contenevano nuovi motivi di doglianza.

Può aggiungersi che, poiché il giudice a quo ha esaminato e respinto il motivo di reclamo che lamentava che il Commissario liquidatore non avesse tenuto conto della volontà di Aktina di rinunciare al proprio credito verso (OMISSIS). e di accollarsi una parte dei suoi debiti, per poi ritenere sostanzialmente assorbita ogni questione concernente l’eventuale sottovalutazione dell’attivo, il vizio di omessa pronuncia, quand’anche dedotto, risulterebbe insussistente, stante l’effettiva novità della doglianza, illustrata nelle memorie, relativa all’errata inclusione fra le passività del credito IGEI, che (secondo quanto emerge dal contenuto del reclamo riportato in ricorso) non risulta essere stata avanzata con l’atto introduttivo del giudizio.

3.2. Inammissibile è la censura con la quale il ricorrente lamenta il mancato esercizio da parte della corte d’appello dei poteri officiosi di cui alla L.Fall., art. 18, comma 10, assumendo, inoltre, che la corte territoriale sarebbe incorsa sul punto nel vizio di omessa motivazione.

Al di là del rilievo dell’assoluta genericità ed apoditticità, per tale parte, del ricorso, nel quale non si precisa in quale direzione l’indagine avrebbe dovuto (e potuto) essere indirizzata, né si chiarisce a qual fine (a fronte della certezza dell’ammontare delle poste di bilancio in contestazione) avrebbe dovuto essere disposta una CTU, è sufficiente rilevare, per un verso, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio (o il mancato esercizio) da parte del giudice del merito dei propri poteri istruttori d’ufficio (azionabili onde sopperire a lacune probatorie o all’inattività delle parti, e dunque sempre nei limiti dei fatti dalle stesse allegati), è svincolato da ogni onere di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. nn. 3144/020, 8744/2019, 9020/2019); per l’altro, che la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione di una CTU può essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato in sentenza (Cass. nn. 326/020, 25253/2019, 15219/007) e che, nella specie, non v’e’ dubbio che l’espletamento della consulenza sia stato ritenuto superfluo dalla corte d’appello in ragione del rigetto del primo motivo di reclamo e del conseguente assorbimento di ogni altra questione dibattuta nel merito fra le parti.

3.3. Il ricorso, infine, è inammissibile per la dirimente ragione che non investe la ratio decidendi sulla quale si fonda la decisione impugnata, costituita dal rilievo della mancanza di prova della rinuncia (al proprio credito) e dell’accollo (di parte dei debiti di (OMISSIS)) di Aktina in data anteriore alla sentenza dichiarativa dell’insolvenza.

Va anzi precisato al riguardo che la valutazione dello stato di insolvenza di un’impresa che, come nella specie, sia già stata posta in liquidazione coatta amministrativa, va effettuata con riferimento ad un momento ancora anteriore, che è quello di emanazione del decreto di ammissione alla procedura (Cass. nn. 20186/2017, 9408/06), con la conseguenza che devono ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti che determinano la capienza del patrimonio dell’impresa al fine del soddisfacimento dei creditori.

Del tutto correttamente, pertanto, il giudice del reclamo ha ritenuto irrilevante verificare se Aktina avesse effettivamente rinunciato al proprio credito o si fosse accollata parte dei debiti di (OMISSIS). in epoca successiva alla sentenza impugnata (rectius: alla data di messa in l.c.a. della società dichiarata insolvente) che, quand’anche effettivamente riscontrabili, tali circostanze avrebbero tutt’al più potuto determinare la chiusura della procedura per sopravvenuta capienza dell’attivo e conseguente soddisfacimento dei creditori insinuati.

Per le ragioni appena illustrate vanno dichiarati inammissibili anche i ricorsi incidentali adesivi proposti da Aktina s.r.l. e da STI s.p.a., che sviluppano censure sostanzialmente coincidenti con quelle svolte dal ricorrente principale, restando assorbita ogni questione concernente la natura autonoma o dipendente delle impugnazioni delle due società e la correttezza delle statuizioni assunte in rito dalla corte del merito, di inammissibilità dei reclami incidentali adesivi dalle stesse proposti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quelli incidentali.

Condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali adesivi, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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