Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7427 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34065/2006 proposto da:

COMUNE DI LICODIA EUBEA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore Dott. L.R.N., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALLOMBROSA 32, presso lo studio dell’avvocato BUONASERA ARIANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA ROCCA Giuseppa giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), F.V.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 3016/2007 proposto da:

P.G., F.A., F.C. unici eredi di

F.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARA

STAMPA 99, presso lo studio dell’avvocato TAGLIATELA FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PICCOLO GIUSEPPE con studio in

95042 GRAMMICHELE (CT), CORSO CAVOUR 75 giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LICODIA EUBEA in persona del Sindaco pro tempore Dott. L.

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLOMBROSA 32,

presso lo studio dell’avvocato ARIANNA BUONASERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LA ROCCA GIUSEPPA giusta delega a margine del

ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 766/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/10/2005, depositata il 08/08/2006,

R.G.N. 1123/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato SANTO BENEDETTO per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

PICCOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.V. e P.G. convenivano, davanti al tribunale di Caltagirone, il Comune di Licodia Eubea chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della cessazione dell’attività cinematografica dagli stessi gestita all’interno del Cinema Moderno di Licodia Eubea, di loro proprietà ed ubicato all’interno di un ex monastero di proprietà del Comune.

La causa era da ricercarsi nella chiusura – dovuta allo stato di abbandono dell’edificio – del passaggio al cortile interno dello stesso, attraverso il quale si accedeva al cinema.

L’Ente convenuto, nel costituirsi, contestava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere stato, il provvedimento amministrativo, adottato in presenza dei presupposti dell’urgenza e del pericolo attuale che ne giustificavano la sua emanazione, e la degradazione dei diritti dei privati ad interessi occasionalmente protetti.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la propria giurisdizione; quindi, all’esito della fase istruttoria, con sentenza in data 1.12.2001, condannava il convenuto al risarcimento dei danni come quantificati.

L’appello proposto dal Comune si concludeva con la sentenza in data 8.8.2006, con la quale la Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’impugnazione, con riferimento alla misura e quantificazione dei danni.

Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi il Comune di Licodia Eubea.

Resistono con controricorso F.V. e P.G., che hanno anche proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi; al quale resiste la ricorrente principale.

I resistenti e ricorrenti incidentali hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

I ricorsi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in relazione agli artt. 677, 42, 157 e 158 c.p..

Il motivo è inammissibile.

I quesiti di diritto posti al termine dell’illustrazione del motivo, relativo a violazione di norme di diritto, non rispettano le prescrizioni richieste dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, per essere generici e senza alcun riferimento al caso concreto.

Il quesito di diritto, infatti, deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne deriva che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito stesso, per la sua inidoneità a chiarire l’errore, o gli errori, di diritto imputati alla sentenza impugnata in riferimento alla fattispecie concreta (S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433; Cass. 25.3.2009 n. 7197; s.u. 30.10.2008 n. 26020).

Peraltro, deve anche evidenziarsi che la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo che non fosse decorso il termine di prescrizione, sul presupposto che la condotta omissiva dell’attuale ricorrente integrasse il reato permanente di cui all’art. 677 c.p..

Il motivo di censura attiene alla denunciata insussistenza del reato in fatto, senza censure all’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di merito per giungere ad affermare il contrario, nè illustrazione, nel quesito, delle censure di violazione dell’art. 2947 c.c., rivolte alla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1030 c.c..

Anche, in questo caso, il motivo è inammissibile per genericità del quesito, il quale non contiene alcun riferimento al caso concreto.

Valgono, pertanto, le medesime considerazioni in precedenza svolte.

Il motivo, peraltro, muove due censure: a) i resistenti sono venuti meno all’obbligo contrattuale di allargare l’androne di ingesso al cortile di proprietà del Comune; b) non sussiste lo stato di pericolo e di rovina affermato in sentenza.

Entrambe le censure sarebbero prive di fondamento.

Sul primo punto, infatti, la sentenza ha motivatamente affermato che l’allargamento del varco d’ingresso avrebbe aumentato i rischi di crollo e di rovina; punto questo non censurato dall’attuale ricorrente principale.

Sul secondo punto, la sussistenza dello stato di rovina e del pericolo di crollo integrano elementi di fatto che congruamente motivati – come nella specie – non sono censurabile in sede di legittimità.

E sotto questo profilo deve sottolinearsi che il quesito, oltre ad essere generico, non ha attinenza con le ragioni che sono state poste a base della sentenza.

La responsabilità del Comune, infatti, è stata affermata in relazione all’obbligo, gravante sul proprietario, di evitare pericoli di crollo e di rovina dell’edificio sovrastante l’arco di ingresso, mentre il quesito si riferisce agli oneri di manutenzione della servitù a carico del fondo servente.

Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 1227 c.c., inesistenza del nesso causale tra la condotta dell’ente e i lamentati danni per responsabilità esclusiva o concorrente dei proprietari.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito è generico, e non contiene alcun riferimento al caso concreto; nè chiarisce quali siano le violazioni imputabili ai resistenti e ricorrenti incidentali non riscontrate dalla Corte di merito. Peraltro, il ricorrente, piuttosto che evidenziare le supposte violazioni, propone una diversa ricostruzione in relazione alla responsabilità affermata dalla Corte di merito, senza censurare l’iter logico giuridico seguito.

La Corte di merito ha, infatti, riconosciuto la responsabilità del Comune per la omessa manutenzione – allo stesso incombente – dell’edificio, non rilevando alcun nesso causale tra il mancato allargamento dell’androne (lamentato dal ricorrente ed a carico dei resistenti) ed il pericolo di crollo dell’edificio, conseguente alla sua omessa manutenzione, causando la chiusura dell’arco e dell’androne.

Ed ha aggiunto – rilievo decisivo – che anzi “l’allargamento dell’androne avrebbe potuto minacciare la stabilità dell’edificio, tanto che nella clausola citata si prevedeva che il lavoro avrebbe dovuto essere eseguito a regola d’arte e salva la stabilità dell’edificio soprastante di proprietà del Comune; rigettando l’appello sul presupposto che ” la precaria stabilità dell’edificio comunale, che ha imposto la chiusura dello stesso e dell’arco di accesso al cortile, non era certo ricollegabile alla mancata esecuzione dei lavori di allargamento dell’androne”.

Con il quarto motivo denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la censura di inattendibilità delle risultanze della c.t.u..

Il motivo è inammissibile sotto più profili.

Da un lato, il momento di sintesi, esposto alle pagg. 25-26 del ricorso principale, nell’individuare il fatto controverso nella c.t.u. espletata, piuttosto che esporre quali siano le ragioni per le quali i vizi motivazionali addebitati alla Corte di merito siano tali da non sorreggere la decisione, si limita a negare validità alla c.t.u., lamentando la mancata rinnovazione della c.t.u. nel giudizio di appello.

Sotto tale ultimo profilo deve evidenziarsi, da un lato, che non sono neppure indicati e riportati in ricorso i passaggi della stessa c.t.u. contestati; con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Dall’altro, poi, deve ulteriormente sottolinearsi che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria), sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario.

La motivazione dell’eventuale diniego, peraltro, può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata da tale giudice (v. anche Cass. 5.7.2007 n. 15219).

La Corte, sul punto, rilevando “la genericità delle doglianze avanzate dal Comune nei confronti della c.t.u.” della quale riconosce la validità, fornendo “gli elementi di valutazione idonei e necessari per la decisione”, ha implicitamente escluso la necessità di ulteriore consulenza tecnica.

Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è inammissibile.

Deve, a tal fine, rilevarsi che il motivo si presenta oscuro nella sua formulazione, tratta di questione nuova e fa riferimento ad un atto processuale – nota dei procuratori inviata al Sindaco di Licodia in data 17.06.1994 – del quale non è riportato neppure il tenore, in violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., in relazione all’art. 1223 c.c., in punto di risarcimento del danno emergente – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. per violazione del giudicato sostanziale e formale già formatosi – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 e 342 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

I quesiti posti in relazione a tale motivo, difettano del puntuale riferimento alla fattispecie concreta (nn. 1, 2 e 3); nè chiariscono – con riferimento al quesito n. 4 – in quali violazioni sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere che il deprezzamento dell’immobile conseguente al forzato abbandono dovesse essere imputabile alla normale usura del tempo; e come tale non risarcibile, così come statuito nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo denunciano ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio anche in relazione al dedotto onere di attivare le azioni di cui all’art. 843 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Sotto questo profilo, difetta l’esposizione sintetica del fatto controverso e le ragioni per le quali i vizi motivazionali imputati sarebbero tali da rendere inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Lo stesso dato fattuale, infatti, è stato oggetto di quesito di diritto (n. 4 a pag. 21) – cui si riferisce l’esame del primo motivo -, ma sotto il diverso profilo della violazione delle regole di comune esperienza.

Con il terzo motivo denunciano la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per violazione del giudicato sostanziale e formale – violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Il quesito è astratto, e non contiene alcun riferimento al caso concreto; non consentendo, quindi, alla Corte di legittimità di enunciare un principio di diritto che sia tale da potere dare soluzione allo stesso.

Con il quarto motivo denunciano la errata e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 08 aprile 2004, n. 121 in relazione alle tabelle professionali, nonchè, ai sensi dell’ art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Con riferimento alle violazioni denunciate, difetta il prescritto quesito di diritto.

In ordine, poi, ai vizi motivazionali, manca il momento di sintesi.

Valgono, pertanto, i rilievi più sopra esposti con riferimento alle prescrizioni imposte dall’art. 366 bis c.p.c..

Conclusivamente, entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – sono dichiarati inammissibili.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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