Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7427 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13671-2015 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE
109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLO ATTANASIO giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– ricorrenti –
contro
V.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 141/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 13/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2017 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è intervenuta rituale rinuncia;
rilevato che non si deve provvedere sulla spese del giudizio stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.
PQM
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
dichiara l’estinzione del processo.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017