Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7426 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CONTI

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO

DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MARZOLO RICCARDO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54970/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa

il 15/12/2005, depositata il 19/12/2005, R.G.N. 44528/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. conveniva, davanti al giudice di pace di Roma, il Comune di Roma chiedendone la condanna al pagamento, ex art. 2041 c.c., della somma richiesta in atto di citazione.

Premetteva, a tal fine, di avere svolto attività di custodia di un’autovettura, e che, per ottenere il pagamento del relativo compenso, aveva promosso altra azione, allo stato pendente, alla quale dichiarava di rinunciare sottoscrivendo l’atto introduttivo del presente giudizio.

Il Comune, costituitosi, contestava, in rito e nel merito, la domanda.

Il giudice di pace, con sentenza del 19.12.2005, dichiarava cessata la materia del contendere.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria il F..

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dato atto della correttezza del mezzo di impugnazione proposto, posto che trattasi di sentenza secondo equità del giudice di pace, nel regime previsto dall’art. 339 c.p.c., anteriormente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (sentenza depositata il 19.12.2005).

Con un motivo il ricorrente denuncia la violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) circa il giudicato formatosi a seguito della rinuncia all’azione di pagamento somma pendente davanti alla Corte d’Appello.

Il ricorrente contesta la formazione del giudicato per la diversità delle azioni proposte, in questo giudizio quella di indebito arricchimento, nell’altro richiamato, quella contrattuale.

Da questa diversità fa discendere l’insussistenza del giudicato che sarebbe stato il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ciò che si censura, in effetti, è il mancato esame della domanda di ingiustificato arricchimento.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente denuncia vizi processuali (giudicato) e violazione di principi informatori della materia.

Va a tal fine evidenziato che, in tema di indennizzo per arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.), la violazione dei principi della sussistenza di una utilità per l’obbligato e, per la P.A., anche del riconoscimento di tale utilità, può essere denunciata con il ricorso per cassazione, come vizio di legittimità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità (in quanto relativa a causa di valore non eccedente Euro 1.032,97), trattandosi di principi informatori della materia (la cui violazione è censurabile per effetto della sentenza della Corte cost. n. 206 del 2004).

Tuttavia, se, di regola, il riconoscimento, anche implicito, dell’utilità deve provenire dagli organi rappresentativi dell’ente pubblico, non può escludersi un’attenuazione di tale esigenza in considerazione, da una parte, della natura o del modesto contenuto economico del rapporto e, dall’altra, della eventualmente complessa organizzazione dell’ente, di modo che possa ritenersi legittima un’ iniziativa (di riconoscimento) lasciata ai soggetti che, per conto dell’ente, presiedono all’esecuzione dell’opera della cui utilità si tratta (v. anche Cass. 9.3.2006 n. 5069).

Ora, la sentenza impugnata sul punto è errata, per la effettiva diversità delle due domande proposte.

Le sezioni Unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno, infatti, affermato che la domanda di ingiustificato arricchimento è diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale, perchè diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti posti a rispettivo fondamento, e diverso è il bene giuridico perseguito (S.U. 27.12.2010 n. 26128).

Il giudice di pace, quindi, di fronte alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta, non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia all’azione contrattuale proposta – in diverso giudizio – per il pagamento di somme dovute per la custodia di autovetture, ma avrebbe dovuto esaminare il fondo della domanda davanti allo stesso proposta, con l’accertamento della ricorrenza o meno dei presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c..

La censura di contraddittorietà della motivazione resta assorbita.

Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata al giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato per l’esame, nel merito, della domanda proposta nel giudizio in esame.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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