Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7426 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3618/2019 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’Avvocato

VINCENZO TOSCANO, con studio in Varese, VIA GIOVINE ITALIA 4;

– ricorrente –

contro

Omissis SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE VALVO, che la

2020 rappresenta e difende unitamente all’Avvocato NICCOLO’ TOMASO

NISIVOCCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4867/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.F. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4867/18, del 13 novembre 2018, della Corte di Appello di Milano, che – rigettando il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 10538/17, del 20 ottobre 2017, del Tribunale di Milano – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, proposta dall’odierna ricorrente contro la società Omissis S.p.a., nella parte in cui mirava ad ottenere il ristoro (anche) del danno biologico conseguente alla lesione dei diritti alla reputazione e all’identità personale.

2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la predetta società editoriale a seguito dalla diffusione, sulla prima di due pagine “web” dalla medesima pubblicate, rispettivamente, di un articolo intitolato “Nessun addebito per il marito traditore se lei è “mamma dipendente” (che dava conto del contenuto della sentenza con cui questa Corte ebbe a definire la causa di separazione personale della T. dal proprio coniuge), nonchè della sentenza stessa in versione integrale – e ciò attraverso un “link” che rinviava ad altro sito edito dalla società – recante su ogni pagina il logo “(OMISSIS)”, senza, però, che si fosse provveduto all’oscuramento delle generalità delle parti.

Tale contegno veniva ritenuto dall’adito Tribunale meneghino – il quale, tuttavia, decideva di non dare corso alle prove testimoniali e (per quanto qui ancora di interesse) alla richiesta CTU, adempimenti tutti volti a comprovare, secondo l’attrice, l’esistenza anche di un danno psichico patito in conseguenza di tale duplice pubblicazione lesivo del diritto alla reputazione e del diritto alla privacy, con condanna della convenuta a corrispondere alla T. la somma di Euro 15.000.00.

Esperito gravame dall’attrice per conseguire il ristoro pure del danno biologico, il mezzo veniva, però, respinto dal giudice di appello.

3. Avverso la decisione della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la T., sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità del procedimento e della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione agli artt. 2043,2056,2059 e 2697 c.c., nonchè agli artt. 113,115,116,61 e 191 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione della CTU medico-legale, essendo la relativa motivazione meramente apparente, poichè manifestamente incoerente, illogica e contraddittoria, “stante l’apodittico ragionamento, non supportato da alcuna base scientifica”, con cui è stato negato l’approfondimento volto a stabilire la sussistenza o meno di postumi permanenti, o quantomeno un’invalidità temporanea in capo alla T..

Secondo la Corte territoriale la perizia di parte, prodotta in giudizio dall’allora appellante (diagnosticante, a suo carico, un “Disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti, cronico”), “in quanto redatta a tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’articolo, non permette di affermare con certezza la sussistenza del nesso di causalità fra l’illecito accertato e la patologia”, essendo “pressochè impossibile stabilire se la compromissione – sebbene in misura lieve – delle condizioni di salute fosse dovuta alla pubblicazione dell’articolo o piuttosto alle dolorose vicende connesse alla separazione dal coniuge e al divorzio oggetto del lungo iter giudiziario”.

Orbene, la ricorrente censura la sentenza in quanto la stessa non ha escluso, in base ai fatti allegati, “il nesso di causalità tra il danno e l’accertato illecito”, bensì “la possibilità di accertarlo mediante idonea consulenza tecnica d’ufficio, considerandola al pari del primo giudice meramente esplorativa”.

In particolare, la contraddittorietà della motivazione consisterebbe nel fatto che essa, sebbene abbia ritenuto “in misura lieve” la compromissione della salute, non ha poi reputato necessario disporre “un supporto medico scientifico che quantificasse tale compromissione”, così incorrendo in quella situazione di “grave carenza nell’accertamento dei fatti”, destinata a tradursi in vizio motivazionale (è citata Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2018, n. 2668).

L’illogicità della motivazione, inoltre, deriverebbe da fatto che essa ha dato rilievo allo iato temporale tra il momento dell’espletamento della perizia di parte e la pubblicazione dell’articolo, ignorando, però, che “il danno psicologico è un danno “in fieri””, ovvero destinato a “svilupparsi progressivamente a seguito dell’evento causativo”.

Attraverso tale “carente profilo motivazionale”, pertanto, la Corte territoriale avrebbe impedito a parte attrice “di assolvere il proprio onere probatorio mediante l’unico mezzo per accertare e valutare i fatti allegati” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2017, n. 27574).

3.2. Con il secondo motivo è denunciato – ai sensi, questa volta, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 2043,2056,2059 e 2697 c.c., nonchè agli artt. 113,115,116,61 e 191 c.p.c..

Le divergenze giurisprudenziali, che la ricorrente assume esservi in relazione al motivo di ricorso ipotizzabile in caso di vizio motivazionale, hanno indotto la stessa a riproporre la stessa censura di cui sopra anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione della L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 11 e 12.

In questo caso, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver escluso – disattendendo una sua specifica domanda, reiterata attraverso apposito motivo di appello – l’applicazione della sanzione aggiuntiva di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12, che essa reputa, sulla scorta di quanto sarebbe affermato dalla giurisprudenza penale, comminabile a carico anche dell’editore, oltre che del direttore di un giornale, allorchè nel suo comportamento siano accertati tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.

4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione la società Omissis, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto.

L’inammissibilità deriverebbe, innanzitutto, dal fatto che il ricorso appare, in larga misura, pedissequa riproduzione dei precedenti scritti defensionali svolti nel giudizio di merito, contravvenendo, così, alla sua natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata. Inoltre, quanto ai primi due motivi di ricorso, la loro inammissibilità discenderebbe dal fatto che il sindacato sulla motivazione risulta, ormai, ipotizzabile solo ove essa si ponga al di sotto del “minimo costituzionale”, in questo caso, invece, ampiamente rispettato, in disparte il rilievo che le censure prospettate si risolverebbero in un non consentito tentativo di sindacare il merito della decisione. Il terzo motivo di ricorso, infine, risulterebbe non fondato, alla luce dell’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte.

5. La ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo e secondo motivo – da scrutinare congiuntamente, data la loro (persino dichiarata) connessione – non sono fondati.

6.1.1. Nella loro disamina deve muoversi dal rilievo che, in linea generale, la consulenza tecnica d’ufficio “è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 321, Rv. 65680101).

Resta inteso, però, che in “tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13736, Rv. 658504-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 633974-01). Ricorrendo, pertanto, una simile evenienza è effettivamente ipotizzabile, in caso di diniego della CTU, un vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, “quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse” (così Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12884, Rv. 640419-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2017, n. 27574, non massimata), in ciò risultando corretta l’impostazione della ricorrente. Non conferente è, invece, il richiamo da essa operato, nella memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., al principio espresso da Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13872, secondo cui all’ausiliario del giudice, in caso di CTU “percipiente”, possono essere demandate indagini “non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche”, avendo tale pronuncia precisato che siffatto principio trova applicazione “specificamente nell’ambito del sottosistema della responsabilità da malpractice sanitaria”.

Da quanto precede emerge, dunque, che la verifica demandata a questa Corte, in ipotesi siffatte, consiste nell’accertare se sia stato adempiuto l’onere, da parte del giudice di merito, di assicurare che la motivazione del diniego della CTU risponda al “minimo costituzionale”.

Sul punto, infatti, va rammentato che, a i sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, circoscritto al solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 65414501), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

6.1.2. Ciò detto, nel caso di specie deve escludersi la ricorrenza di una motivazione meramente apparente, nel senso appena chiarito.

La Corte territoriale, infatti, ha escluso la necessità di dare corso alla richiesta CTU sul rilievo, innanzitutto, che la perizia di parte, prodotta in giudizio dall’allora appellante (e diagnosticante, a suo carico, un “Disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti, cronico”), “in quanto redatta a tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’articolo, non permette di affermare con certezza la sussistenza del nesso di causalità fra l’illecito accertato e la patologia”, soggiungendo, inoltre, essere “pressochè impossibile stabilire se la compromissione – sebbene in misura lieve – delle condizioni di salute fosse dovute alla pubblicazione dell’articolo o piuttosto alle dolorose vicende connesse alla separazione dal coniuge e al divorzio oggetto del lungo iter giudiziario”.

Orbene, nessun profilo di “irriducibile contraddittorietà” è dato ravvisare (diversamente da quanto sostiene la ricorrente) nella seconda di tali affermazioni, visto che la sentenza di appello non ha affatto riconosciuto l’esistenza, ancorchè “in misura lieve”, della compromissione della salute psichica della T.. La decisione impugnata, per vero, fa riferimento a questa evenienza come mera ipotesi formulata proprio dal perito di parte, per affermare, in sostanza, che, anche ad ammettere (in astratto), sulla scorta di tale documento, l’esistenza di una “lieve compromissione”, essa risulterebbe più verosimilmente ascrivibile alle vicende relative alla separazione personale (e poi al divorzio) della donna dal proprio coniuge, piuttosto che alla pubblicazione dell’articolo di giornale che riferiva Vesto del primo di tali procedimenti.

Quanto, invece, all’affermazione – quale ulteriore elemento idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta addebita alla società editrice e il danno patito dalla T. – circa il tempo trascorso tra la pubblicazione e la (supposta) patologia psichica insorta a carico dell’odierna ricorrente, si tratta di valutazione, in sè, indubbiamente controvertibile. E ciò proprio sulla scorta dell’osservazione, formulata dalla ricorrente, secondo cui lo stato ansioso/depressivo potrebbe manifestarsi anche a distanza di tempo dall’accaduto.

Nondimeno, anche tale censura, lungi dal palesare profili di manifesta illogicità della motivazione, evidenzia un profilo di criticità apprezzabile, al più, sul piano della sua insufficienza, e quindi sulla base di un “paradigma” ormai estraneo, come detto, alla previsione normativa di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nel complesso, quindi i motivi primo e secondo vanno ritenuti non fondati.

6.2. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.

6.2.1. La sentenza impugnata si è, infatti, uniformata al principio ripetutamente affermato da questa Corte e secondo cui “la sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 12, si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno causato dall’illecito diffamatorio”, nonchè “presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè non può essere comminata alla società editrice e può esserlo al direttore responsabile purchè la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2015, n. 16054, Rv. 636182-01, non smentita da Cass. Sez. 3, sent. 12 dicembre 2017, n. 29640, Rv. 646655-02, richiamata dalla ricorrente, che concerne un caso di applicazione anche al direttore responsabile, senza nulla riferire, e meglio decidere, circa la società editrice).

6.2.1.1. Si tratta, come detto, di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.

Essa, infatti, ha evidenziato, sulla scorta dei lavori preparatori della L. n. 47 del 1948 (che fu approvata, peraltro, dall’Assemblea Costituente), come lo scopo dell’art. 12 sia quello di “rendere più sensibili le conseguenze per l’offensore della diffamazione libellistica”, donde l’espressa qualificazione data alla “riparazione aggiuntiva al risarcimento del danno come “pena privata””, o più esattamente come una “sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale”, di talchè essa “presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi di tale reato, che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2000, n. 14485, Rv. 541462-01). Proprio su tali basi, quindi, di tale “sanzione civile” si è sempre esclusa l’applicabilità alla società editrice, giacchè, “essendo un soggetto collettivo, non può essere considerata autore di un reato, potendo configurarsi soltanto una sua responsabilità civile per il reato (L. n. 47 del 1948, art. 11), che obbliga al risarcimento del danno anche non patrimoniale (art. 185 c.p., comma 2), ma non all’applicazione della pena privata” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 14485 del 2000, cit.; nello stesso, ovvero per l’applicabilità di tale “sanzione” al solo responsabile del reato, “da intendersi in senso rigorosamente soggettivo”, si veda anche Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1997, n. 9672, Rv. 508529-01).

6.2.1.2. Nè, d’altra parte, ad un ripensamento di tali affermazioni potrebbe indurre la constatazione che il tradizionale principio “societas delinquere non potest” – ovvero, la “ratio”, per così dire, storica che sta alla base del divieto di applicazione della L. n. 47 del 1948, art. 12, alle società operanti nel settore dell’editoria – è stato superato dal legislatore, con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Sul punto, infatti, si deve osservare che il citato D.Lgs., se ha previsto una responsabilità di natura “amministrativa” degli enti collettivi, l’ha comunque assoggettata art. 1 – al principio di legalità (“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”), sicchè in assenza di una specifica previsione nella sezione III dello stesso D.Lgs. n. 231 del 2001, (o di una integrazione, sul punto, della L. n. 47 del 1948), tale responsabilità non può configurarsi per l’illecito in esame.

In ogni caso, poi, corrobora tale conclusione proprio la natura di “pena privata” della misura riparatoria in esame, visto che la stessa, nuovamente in difetto di un’espressa previsione legislativa della sua applicabilità alla società editrice, non potrebbe esserle irrogata, in ragione dello “sbarramento” opposto degli artt. 23 e 25 Cost..

Difatti, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano ormai riconosciuto che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è incompatibile “con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacchè negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato “lato sensu” sanzionatorio al risarcimento”, esse hanno, tuttavia, precisato che “questo connotato sanzionatorio non è ammissibile” al di fuori dei casi nei quali una “qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall’art. 25 Cost., comma 2, nonchè dall’art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”, ritenendo, sul punto, “altrettanto pertinente”, pure il richiamo “all’art. 23 Cost.” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601, Rv. 644914-01).

Alla luce, pertanto, delle considerazioni che precedono anche il terzo motivo di ricorso si palesa non fondato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

8. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando T.R. a rifondere, alla società Omissis S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.800,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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