Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7425 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA E.

MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona dal Sindaco pro tempore

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO

GIOVE 21, presso lo dell’avvocato MARZOLO RICCARDO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51618/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa

il 28/11/2005, depositata il 29/11/2005, R.G.N. 57229/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 29.11.2005, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Comune di Roma.

Quest’ultimo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Nella specie, nel ricorso proposto, difetta del tutto l’esposizione, pur sommaria, dei fatti, prescritta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

A tal fine, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato.

Tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione, in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. 31.1.2007 n. 2097; cass. 12.6.2008 n. 15808; cass. 9.3.2010 n. 5660).

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA