Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7425 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22970/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO

KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI;

– ricorrenti –

e contro

“L.R. DI A.G.R. SAS”;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1879/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.A. intimò innanzi al Tribunale di Napoli sfratto per morosità nei confronti della società L.R. di A.G.R. s.a.s.. A seguito dell’opposizione dell’intimata il giudice non concesse l’ordinanza di rilascio. Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il R.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza di data 8 giugno 2015 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il pagamento in contanti da parte della conduttrice di Lire 4.500.000 era stato confermato dai testimoni, i quali avevano precisato che il locatore non aveva rilasciato alcuna ricevuta “stanti i rapporti di fiducia tra le parti”, e che la riferibilità del pagamento alle mensilità da novembre 2001 a gennaio 2002, pure indicata dai testimoni, trovava comunque conferma nel fatto che il locatore anche nei precedenti giudizi aveva sempre limitato la contestazione relativa alla morosità al solo periodo a partire da novembre 2001, senza alcun riferimento a morosità pregresse (in ogni caso non poteva essere invocato l’art. 1193 c.c., per sostenere la prevalenza dell’imputazione del creditore, presupponendo la norma la pluralità di rapporti, mentre, una volta provato dal debitore il pagamento del debito, era onere del creditore dimostrare l’imputazione a diverse ragioni di credito). Aggiunse il giudice di appello, circa i due assegni circolari di Euro 2.324,00 emesso dal Banco di Napoli e Euro 1.550,00 emesso da Intesa Sanpaolo, che non vi era la prova che gli stessi erano stati rimborsati al richiedente Ru.An. e che risultava invece, dalle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito, che l’assegno del Banco di Napoli si era prescritto e non era mai stato rimborsato e che neppure l’assegno di Intesa Sanpaolo era stato incassato. Osservò quindi che la stessa richiesta di emissione degli assegni circolari intestati al locatore attestava la volontà della conduttrice di procedere al pagamento e che l’offerta degli assegni integrava comunque una seria offerta di adempimento. Infine osservò la Corte che le precedenti e tormentate vicende giudiziarie, l’ostinazione del locatore a non procedere al ripristino della detenzione locativa della conduttrice (alla quale il giudice aveva riconosciuto il diritto a reimmettersi nella detenzione dopo l’annullamento dell’ordinanza di convalida di sfratto), il persistente rifiuto a ricevere i canoni, che aveva indotto la conduttrice a promuovere offerta reale e giudizio di convalida, avevano avvalorato l’assunto della mancata collaborazione del creditore a ricevere il pagamento.

Ha proposto ricorso per cassazione R.A. sulla base di quattro motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che nell’attestazione bancaria relativa all’assegno di Euro 2.324,00 si affermava che l’assegno risultava prescritto e rimborsato ed in quella relativa all’assegno di Euro 1.550,00 che l’assegno risultava prescritto e rimborsato con conferimento al Fondo Unico di Giustizia e che la Corte d’appello aveva erroneamente letto le attestazioni, nonostante che la circostanza del rimborso da parte dell’emittente fosse stata dedotta dal R., sicchè era provato che gli assegni non erano mai stati nella disponibilità del creditore.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che non vi è divergenza fra quanto affermato nella sentenza impugnata ed il contenuto della censura in punto di risultanza dall’attestazione dell’istituto di credito con riferimento all’assegno di Euro 1.550,00 in quanto afferma il giudice di merito che l’assegno non era stato incassato, e la circostanza converge con il contenuto dell’attestazione indicato dal ricorrente, e cioè che l’importo dell’assegno era stato conferito al Fondo Unico di Giustizia. Vi è obiettiva divergenza con riferimento all’altro assegno, per il quale si parla invece da parte della corte territoriale di mancanza di rimborso. La circostanza del rimborso dell’assegno in questione non appare però decisiva nell’ambito della complessiva ratio decidendi. Ciò che invero ha costituito la ragione della decisione è stato il rilievo dell’offerta di adempimento da parte del conduttore e della mancata collaborazione del creditore a ricevere il pagamento. Sulla base di tale ratio decidendi la circostanza del rimborso dell’assegno, evidentemente imputabile al rifiuto da parte del locatore, appare non decisiva, posto che ciò che per il giudice di merito ha acquistato rilevanza è stata la mancata cooperazione del creditore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 118 att. c.p.c. e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che illegittimamente il giudice di merito ha fondato una presunzione su un’altra presunzione, avendo presunto in sequenza che la richiesta di assegni era stata fatta dalla conduttrice, che vi era una seria volontà di pagare e che i due assegni sarebbero stati offerti al locatore. Aggiunge che il fatto che la conduttrice avrebbe richiesto l’emissione degli assegni circolari non era un fatto noto da cui desumere quello ignoto.

Il motivo è inammissibile. Il ragionamento del giudice di merito non si sviluppa secondo una catena inferenziale su tre gradi, come denunciato con il motivo di ricorso. Il giudice di appello ha infatti affermato che la richiesta di emissione degli assegni circolari intestati al locatore attestava la volontà della conduttrice di procedere al pagamento. Ha poi affermato che l’offerta degli assegni integrava comunque una seria offerta di adempimento: tale enunciato non risulta in sequenza logica al primo e se ne distingue, come dimostra l’uso dell’avverbio “comunque”, che implica autonomia sul piano logico della valutazione dell’offerta degli assegni come seria offerta di adempimento. Infine, quanto alla scelta del fatto noto costituente la base della presunzione, essa è riservata al giudice di merito (fra le tante Cass. 6 agosto 2003, n. 11906 e 15 dicembre 2005, n. 27671).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 att. c.p.c., art. 111 Cost. e degli artt. 2697, 1218 e 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, con riferimento ai pagamenti in contante, la corte territoriale per un verso ha correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 1193 c.c., per l’altro ne ha fatta implicita applicazione ritenendo che incombesse sul creditore provare che la somma in contanti di Lire 4.500.000 si riferisse all’estinzione di altre mensilità, così violando la regola sull’onere della prova, che impone che spetti al debitore provare il fatto estintivo.

Il motivo è infondato. Il giudice di merito, dopo avere accertato che i pagamenti erano da riferire alle mensilità da novembre 2001 a gennaio 2002, sulla base di quanto dichiarato dai testimoni e del rilievo che il locatore anche nei precedenti giudizi aveva sempre limitato la contestazione relativa alla morosità al solo periodo a partire da novembre 2001, ha affermato che, una volta provato dal debitore il pagamento del debito, era onere del creditore dimostrare l’imputazione a diverse ragioni di credito. Si tratta di conclusione corretta in diritto. Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; l’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore (Cass. 21 novembre 2014, n. 24837; 9 novembre 2012, n. 19527; 4 ottobre 2011, n. 20288).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 118 att. c.p.c., art. 111 Cost. e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che non si comprende per quale ragione il fatto che il R. avesse sempre dedotto che i canoni non pagati erano quelli a partire dal novembre 2001 potesse confermare la mera “indicazione” testimoniale e che illogica, tale da integrare l’obiettiva incomprensibilità, era la motivazione nella parte in cui per un verso si rileva il comportamento ostinato del locatore, per l’altro si assume quanto dichiarato dai testi su “i rapporti di fiducia tra le parti”.

Il motivo è inammissibile. Va rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio motivazionale (fra le tante da ultimo Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414). Le “illogicità” denunciate dal ricorrente attengono all’apprezzamento delle circostanze (ad esempio nulla esclude che nello svolgimento del rapporto contrattuale all’iniziale fase di fiducia reciproca sia subentrata la tormentata vicenda giudiziaria di cui parla il giudice di merito) e non incidono sulla comprensibilità ed, in definitiva, esistenza della motivazione.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA