Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7424 del 26/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 26/03/2018, (ud. 06/12/2017, dep.26/03/2018),  n. 7424

Fatto

 

Con sentenza del 3/12/2013 il Tribunale di Nola dichiarava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 12/8/2008 dalla s.p.a. Salumificio F.lli S. nei confronti di R.F., per la riscossione di sei fatture nel periodo gennaio-aprile 2008 cui non era conseguito il versamento nelle casse aziendali, e condannava la società alla reintegra del predetto nel posto di lavoro oltre al risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18, nella versione di testo applicabile ratione temporis.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che rigettava integralmente le domande attoree.

Nel proprio iter argomentativo il giudice del gravame osservava come, diversamente da quanto affermato dal giudice di prima istanza, la contestazione disciplinare inoltrata nell’agosto 2008 dovesse ritenersi tempestiva, essendo emerso che la conoscenza dei fatti posti a fondamento del recesso, erano intervenuti solo nel luglio 2008.

Fondati erano altresì da ritenersi gli addebiti formulati dalla parte datoriale e posti a fondamento del recesso alla luce del quadro istruttorio delineato in prime cure, così come proporzionata era da ritenersi l’irrogazione della massima sanzione disciplinare rispetto alla mancanza accertata, per il carattere non episodico delle violazioni e dell’oggettiva gravità della condotta posta in essere dal lavoratore, che aveva vulnerato la fiducia del datore di lavoro in un futuro esatto adempimento della prestazione di lavoro.

La cassazione di tale decisione è domandata da R.F. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ci si duole che la Corte distrettuale abbia tralasciato di considerare talune deposizioni testimoniali, di portata decisiva, dalle quali era dato evincere che per prassi aziendale, all’atto della consegna del denaro al personale a ciò deputato dall’azienda da parte degli autisti che avevano provveduto alla consegna della merce, non veniva rilasciata alcuna ricevuta attestante l’intervenuto versamento.

Si deduce che il lavoratore tenuto alla riscossione di somme e della successiva consegna di esse, versi in una situazione di minorata difesa non essendo in grado di fornire la prova dell’effettivo versamento di danaro nelle casse aziendali.

In tal senso la motivazione della Corte territoriale che aveva del tutto trascurato questo dato decisivo, appariva perplessa, incomprensibile o, comunque apparente.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità.

Deve al riguardo considerarsi che il nuovo testo dell’art.360 cod. proc. civ. n.5 applicabile alla fattispecie ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La parte ricorrente deve dunque indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22/9/2014 n.19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n.8053).

Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è dunque scomparso ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”.

Pertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

3. Nella specie la Corte distrettuale ha proceduto ad una ricognizione critica dei dati testimoniali e documentali acquisiti. Ha reso una motivazione riferita al complessivo tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, dalle quali si evinceva che “al versamento degli importi riscossi nelle casse aziendali, era rilasciata ricevuta almeno fino a quando era intervenuta una diversa disposizione aziendale”, ed ha concluso che il R. comunque non aveva prodotto alcuna ricevuta di pagamento, onde doveva ragionevolmente ritenersi dimostrato il mancato versamento degli importi incassati.

L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, non risponde, dunque, ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, onde la statuizione impugnata, resiste alla censura all’esame.

4. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che i giudici del gravame, in merito alla firma per quietanza rilasciata dal R. in calce alla fattura del 29/4/2008, abbia7dichiarato la natura apocrifa della stessa senza disconoscerla formalmente ex art. 216 c.p.c.. Argomenta per contro che ai sensi della citata disposizione, la parte che intendeva avvalersi della scrittura disconosciuta, avrebbe dovuto procedere alla verificazione proponendo i mezzi di prova ritenuti utili o producendo le scritture di comparazione.

5. La censura va disattesa.

Ed invero, pur muovendo il ricorrente da corretti presupposti in diritto, laddove argomenta che, in virtù di una retta interpretazione dell’art. 216 c.p.c., – diversamente da quanto asserito dai giudici del gravame – gravava sulla parte datoriale che intendeva avvalersi della scrittura disconosciuta, l’onere di chiedere la verificazione della scrittura privata, deve ritenersi che la doglianza sia priva di rilievo in quanto non decisiva, in tal senso dovendo disporsi la correzione della motivazione della impugnata sentenza ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

E’ infatti dato incontroverso che lo S. abbia incassato l’importo di tutte le fatture – ad eccezione di quella emessa in data 29/4/2008, in calce alla quale aveva dedotto fosse stata apposta una sottoscrizione apocrifa – e che gli importi ivi descritti non fossero stati versati nelle casse aziendali; sicchè la portata dell’inadempimento – con riferimento al mancato versamento degli importi indicati nelle fatture recanti la sottoscrizione per quietanza del R. – appare comunque idonea a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, anche prescindendo dalla considerazione della somma descritta in tale fattura.

La disconosciuta autenticità della firma apposta su una sola fattura, non incide infatti sui parametri valorizzati dalla Corte territoriale per statuire in concreto l’adeguatezza della sanzione applicata, vale a dire il carattere pur sempre reiterato dell’omesso versamento di denaro spettante all’azienda nel quadro di mansioni non marginali nell’ambito di quelle affidate al lavoratore e richiedenti un elevato grado di fiducia; onde, anche sotto tale profilo, il ricorso non appare meritevole di accoglimento

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole, in sintesi, che i giudici del gravame abbiano ritenuto sussistente il requisito dell’immediatezza della contestazione, benchè la stessa si riferisse ad incassi avvenuti sino a sette mesi prima.

7. Il motivo è infondato.

In via di premessa va rimarcato come, benchè la L. n. 300 del 1970, art. 7, non prescriva espressamente l’immediatezza della contestazione, ossia la sua formulazione subito dopo l’accertamento del fatto illecito, questa Corte abbia da tempo ravvisato la corrispondente regola sulla base di una interpretazione non letterale ma sistematica della disposizione.

Poichè l’incolpazione ritardata, siccome pregiudizievole al diritto dell’incolpato a difendersi, si traduce nell’illegittimità del conseguente licenziamento, l’incolpazione tempestiva è elemento costitutivo del diritto di licenziare (ex plurimis vedi Cass. 6/9/2006 n. 19159, Cass. 20/6/2006 n. 14113, Cass. 17/12/2008 n. 29480) e ciò esclude che sul lavoratore gravi l’onere di provare lo specifico pregiudizio difensivo e comporta al contrario che questo ben possa essere ravvisato dal giudice attraverso l’officioso e prudente apprezzamento delle circostanze.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr. Cass. cit. n. 29480/2008).

Inoltre, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell’immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (vedi Cass. 15/10/2007 n. 21546).

Orbene, la Corte distrettuale, nel proprio incedere argomentativo, si è attenuta ai summenzionati principi, avendo affermato che il lasso temporale intercorso fra l’accertamento delle violazioni, risalente al luglio 2008, e l’invio della lettera di contestazione il 1 agosto 2008, era “sicuramente idoneo a qualificare la contestazione come tempestiva, tenuto conto della particolare gravità dei fatti e del tempo necessario a verificarli e ad accertarli”.

Si tratta di accertamento che appare congruo sotto il profilo logico e corretto sul versante giuridico, onde anche sotto tale profilo, la pronuncia resiste alle censure all’esame.

8. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto ed il ricorrente, secondo la regola della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018

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