Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7424 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7424
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL
VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8755/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/01/2006 r.g.n. 8150/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
25/02/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificato, C.O., assunta dalla societa’ Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 12.10.2000 al 31.1.2001 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava, sulla base di molteplici deduzioni, l’illegittima apposizione del termine e chiedeva che, previa dichiarazione di illegittimita’ dello stesso, fosse dichiarata.
L’avvenuta trasformazione del contratto di lavoro in questione in contratto a tempo indeterminato, con condanna della societa’ al risarcimento del danno.
Con sentenza in data 24.9.2003 il Tribunale adito rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice interessata lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 12.12.2005, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, a decorrere dal 12.10.2000, condannando la societa’ appellata al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione, con accessori, dalla data di costituzione in mora.
Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la Poste Italiane s.p.a con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.
Diritto
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’illegittimita’ del contratto in questione sotto il profilo che lo stesso era stato stipulato successivamente al 30.4.1998, ossia successivamente al limite temporale di efficacia dell’art. 8 del CCNL 1994 previsto dalle organizzazioni sindacali.
Col secondo motivo di gravame lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la societa’ al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora.
Posto cio’ rileva il Collegio che in corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data (OMISSIS) concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso nei confronti della predetta dipendente deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010