Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7424 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22081-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, in persona del suo procuratore speciale

dott. T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

CATAVELLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. propose opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto, emesso su istanza di Locatrent s.p.a., con cui si ingiungeva alla P. in qualità di garante e a La Pomezia s.r.l. quale debitore principale il pagamento della somma Euro 39.935,80 oltre interessi sulla base del contratto di noleggio di tre autoveicoli. Si costituì la parte opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello P.M.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza di data 10 febbraio 2015 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che l’importo di Euro 14.700,00, dovuto per il furto di un autoveicolo, era stato richiesto con la domanda monitoria, avendo l’istante chiesto il pagamento degli importi contrattualmente dovuti come da allegato estratto conto e risultando la circostanza del furto dagli altri documenti allegati, e che, non essendo stato dall’assicuratore liquidato il danno per il furto per essere stato il veicolo al momento dell’evento delittuoso lasciato aperto (circostanza integrante colpa grave, esclusa dalla garanzia di polizza), trovava applicazione l’art. 25.3 delle condizioni generali, secondo cui nell’ipotesi di furto il locatore aveva facoltà di chiedere al conduttore “fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento di un indennizzo corrispondente all’importo dell’ultimo canone di locazione”. Aggiunse, con riferimento alla domanda di pagamento dei canoni, che in base alle condizioni generali nell’ipotesi di furto di uno soltanto dei veicoli per gli altri mezzi il contratto conservava i propri effetti e che la commisurazione degli obblighi gravanti su debitore principale e garante andava operata con riferimento al momento in cui la società di leasing aveva deciso, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, di richiedere il pagamento degli importi dovuti, comprensivi delle prestazioni accessorie e quindi anche del risarcimento del danno per il furto dell’autoveicolo. Osservò inoltre il giudice di appello che ricorreva una garanzia autonoma e non un’ipotesi di fideiussione, stanti l’inserimento della clausola in forza della quale la P. si era obbligata “a pagare immediatamente alla Locarent su semplice richiesta, anche in caso di opposizione dell’utilizzatore” e la previsione secondo cui “in deroga all’art. 1939 c.c., la fideiussione mantiene i suoi effetti anche se l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida”.

Ha proposto ricorso per cassazione P.M. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 163, 101, 112 e 99 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la domanda di ingiunzione era circoscritta agli “obblighi di pagamento dei canoni relativi al contratto di noleggio in oggetto (…) ed a richiedere alla debitrice il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, pari ad Euro 39.935,800 come da allegato estratto conto”, mentre nell’estratto conto vi era inclusa la somma di Euro 14.700,00 a titolo di “risarcimento del danno”, e che se la controparte avesse voluto introdurre la voce risarcitoria avrebbe dovuto chiederla fin dalla domanda di ingiunzione, non potendo la domanda essere desunta per relationem mediante rinvio ai documenti.

Il motivo è infondato. Va premesso che non risulta impugnata l’affermazione del giudice di merito secondo cui ella domanda d’ingiunzione si faceva riferimento sia agli importi contrattualmente dovuti, e fra questi ben poteva essere incluso il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, sia all’allegato estratto conto. Il rinvio al documento allegato contribuisce alla definizione dell’oggetto della domanda perchè l’identificazione di quest’ultima va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1681; 12 novembre 2003, n. 17023).

Va peraltro aggiunto, anche a non considerare tale aspetto, che il giudice di merito ha richiamato, a partire dal punto 4) della motivazione, il principio secondo cui comunque con l’instaurazione del giudizio ordinario di cognizione dopo l’opposizione la parte opposta può modificare la domanda. Si legge in particolare che “nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell’opposizione il profilo di risarcibilità o meno della voce di danno sopra indicata è stato esaminato e risolto in senso positivo dal giudice di primo grado”. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dalla ricorrente, che limita la censura al profilo del contenuto della domanda d’ingiunzione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1939 e 1945 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che le condizioni generali non prevedevano un risarcimento del danno e che dalla clausola che prevedeva il dovere del locatore di stipulare la polizza assicurativa per furto si evinceva che il rischio di quest’ultimo era a carico esclusivo del locatore medesimo, nè poteva porsi a carico dell’utilizzatore l’inadeguatezza dell’assicurazione, mentre il risarcimento del danno non poteva essere qualificato “prestazione accessoria”, come fatto dal giudice di appello. Aggiunge che la motivazione sul punto è contraddittoria.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che nell’ipotesi di furto il locatore aveva facoltà di chiedere al conduttore “fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento di un indennizzo corrispondente all’importo dell’ultimo canone di locazione”. Secondo quanto accertato dal giudice di appello quindi il contratto non prevedeva la limitazione del risarcimento all’indennizzo corrispondente all’importo dell’ultimo canone, ma contemplava la possibilità di conseguire il maggior danno. Quanto alla mancata interpretazione della clausola di previsione dell’obbligo del locatore di stipulazione dell’assicurazione contro il furto in termini di clausola di accollo del rischio in capo al locatore medesimo, la ricorrente non ha indicato specificatamente quale sia stato il precetto ermeneutico violato, mentre la denuncia di vizio motivazionale risulta formulata non sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente (omesso esame di fatti decisivi e controversi). Peraltro, a proposito della denunciata inadeguatezza dell’assicurazione, sempre il giudice di merito ha accertato che non era stato riconosciuto il danno per il furto per essere stato il veicolo al momento dell’evento delittuoso lasciato aperto (circostanza integrante colpa grave, esclusa dalla garanzia di polizza). Infine è evidente che il richiamo nella motivazione della decisione al carattere di prestazione accessoria del risarcimento è da intendere quale voce ulteriore rispetto ai canoni dovuti.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1939, 1941 e 1945 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che sulla base del criterio letterale di interpretazione doveva escludersi la natura di contratto autonomo di garanzia stante il collegamento fra fideiussione e contratto di noleggio desumibile dal riferimento esplicito al noleggio n. (OMISSIS), dall’uso ripetuto del termine “fideiussione” e dalla prestazione della garanzia per l’obbligazione dell’utilizzatore derivante dal contratto.

Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il prolungamento del contratto, determinato dal fatto che la comunicazione di recesso era stata inviata circa due anni dopo il furto, era arbitraria in quanto la risoluzione aveva operato di diritto alla data del furto.

Stante il carattere pregiudiziale deve essere esaminato con carattere di priorità il quarto motivo. Trattasi di motivo inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che in base alle condizioni generali di contratto nell’ipotesi di furto di uno soltanto dei veicoli per gli altri mezzi il contratto conservava i propri effetti. Tale accertamento non è stato impugnato per vizio motivazionale, nè risulta denunciata quanto all’interpretazione del contratto la violazione delle regole ermeneutiche.

Il mancato accoglimento degli altri motivi determina l’assorbimento del terzo motivo. Non venendo infatti in rilievo l’invalidità o inefficacia dell’obbligazione principale la ricorrente non ha interesse ad impugnare la decisione della Corte d’appello per ciò che concerne la natura della garanzia prestata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso, con l’assorbimento del terzo motivo. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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