Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7423 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3544/2009 proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI (OMISSIS) in persona del

Presidente in carica Dott. D.B.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato VACCARI Gioia, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO ORDINE GIORNALISTI DEL VENETO, C.N.

(OMISSIS), PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO

VENEZIA;

– intimati –

nonchè da:

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONACCORSO

FRANCESCA giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

CONSIGLIO ORDINE GIORNALISTI DEL VENETO, CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE

GIORNALISTI (OMISSIS), PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO

VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/10/2008, depositata il 02/12/2008,

R.G.N. 657/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GIOIA VACCARI;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONACCORSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.N., dipendente sin dal 1979 della sede regionale della RAI con qualifica di tecnico di produzione, propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, con la quale era stata rigettata la sua domanda di revoca della delibera del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti del 20 ottobre 2005. Dedusse l’appellante che, avendo svolto, oltre l’attività prevista dalla qualifica contrattuale ed attraverso il montaggio – eseguito in completa autonomia – dei servizi televisivi, anche una vera e propria attività giornalistica, aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, avendogli il direttore di testata negato la certificazione di compiuta pratica, l’iscrizione d’ufficio nell’albo dei praticanti della L. n. 69 del 1963, ex art. 33, ma il Consiglio regionale, con delibera in data 15 febbraio 2005, aveva respinto la richiesta;

proposto reclamo avverso tale delibera dinanzi al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, questo aveva rigettato il reclamo, con la delibera che era stata impugnata dinanzi al Tribunale di Venezia.

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello, ha revocato la delibera n. 95/2005 in data 15/2/2005 del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti ed ha ordinato al medesimo Consiglio l’iscrizione di C.N. nel registro dei praticanti, dichiarando compensate per un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e l’Ordine Regionale dei Giornalisti del Veneto al pagamento della restante metà.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a mezzo di cinque motivi. Resiste con controricorso C.N., che, a sua volta, propone ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1.1. Col primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione alla L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, u.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il pubblico ministero sarebbe dovuto intervenire nel giudizio in quanto si tratta di domanda di annullamento o di revoca della delibera del Consiglio Nazionale in materia di diniego dell’iscrizione nel registro dei praticanti di cui alla citata L. n. 69 del 1963, art. 33, che lo stesso pubblico ministero avrebbe potuto proporre. Secondo il ricorrente, il giudizio sarebbe nullo perchè il pubblico ministero non intervenne dinanzi al Tribunale di Venezia, in quanto il reclamo non gli venne notificato dal ricorrente in primo grado, così come lo stesso, quale appellante, non notificò al procuratore generale il proprio atto d’appello. Il ricorrente Ordine dei Giornalisti, pur precisando in ricorso che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia è intervenuto nel giudizio di secondo grado, sostiene che la Corte d’Appello di Venezia avrebbe dovuto constatare d’ufficio la nullità del giudizio di primo grado per il mancato intervento del pubblico ministero e rimettere le parti davanti al primo giudice. Conclude quindi chiedendo a questa Corte la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c..

1.2. Il motivo è inammissibile.

Premesso che l’intervento del pubblico ministero nei giudizi di impugnativa delle deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Giornalisti è obbligatorio per il combinato disposto dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1 e della L. n. 69 del 1963, art. 63, u.c., l’omessa partecipazione del pubblico ministero al giudizio di primo grado da luogo ad una nullità della sentenza, che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 158 c.p.c.; pertanto, detta nullità può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le forme proprie dell’appello (cfr. Cass. n. 2699/1992, n. 2073/2000, n. 5504/2000).

Ne segue che, essendo mancato il relativo motivo d’appello, la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa partecipazione del pubblico ministero al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello di Venezia, nè, a maggior ragione, può dare luogo ad un vizio denunciabile con ricorso per Cassazione.

Ne segue l’inammissibilità del motivo che concerne una questione affatto nuova in Cassazione.

2.1. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, artt. 34 e 31, nonchè dell’art. 41, come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972, art. 43, come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972 e del D.P.R. n. 115 del 1965, art. 46, come sostituito dal D.P.R. n. 384 del 1993, che, nello stabilire la vigente disciplina dell’accesso alla professione di giornalista, prevedono, in particolare, all’art. 34 della legge, le modalità di svolgimento del tirocinio, specificate all’art. 41 del regolamento. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Venezia avrebbe violato sia l’art. 43, che prevede un potere sostitutivo del Consiglio quando il Direttore responsabile del servizio giornalistico ometta il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica, sia il D.P.R. n. 115 del 1965, art. 41, comma 3, e succ. mod. (che richiede che la pratica giornalistica si effettui “continuativamente e con una effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge”), sia, infine, gli art. 34, nonchè il citato D.P.R. n. 115 del 1965, artt. 41 e 46 e succ. mod. (che impongono che l’esercizio dei poteri sostitutivi sìa relativo al periodo di diciotto mesi nell’arco di un triennio, al quale si deve fare riferimento per l’accertamento dell’esercizio di una pratica effettiva e continuativa). Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il direttore responsabile non avrebbe potuto rilasciare la richiesta dichiarazione di compiuta pratica perchè questa non era stata concretamente svolta secondo quanto previsto dal su richiamato art. 41 del regolamento, non essendo il C. inserito nella redazione ma dipendente tecnico della produzione di RAI 3; inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il C. non risultava in alcun modo inserito nell’organismo del servizio giornalistico; ancora, non avrebbe specificato il periodo triennale nell’ambito del quale individuare il periodo di diciotto mesi di pratica effettiva e continuativa; infine, non avrebbe individuato le norme regolatrici della materia.

Il motivo è fondato.

2.2. Al fine di cogliere appieno la portata della censura in oggetto occorre prendere le mosse dalla Delib. 20 ottobre 2005, n. 151, oggetto dell’impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 63. Con tale delibera il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, confermando quando deciso dal Consiglio dell’Ordine Regionale del Veneto, ha respinto la richiesta avanzata da C.N., non solo di iscrizione all’elenco dei praticanti giornalisti, ma anche del riconoscimento della compiuta pratica giornalistica, ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità professionale.

La distinzione tra i due requisiti, entrambi richiesti per l’ammissione all’esame di idoneità professionale, è segnata dalle norme che disciplinano l’accesso alla professione di giornalista.

L’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti è disciplinata dalla L. n. 63 del 1969, art. 33 e presuppone, non la compiuta pratica di diciotto mesi, bensì soltanto l’inizio dell’attività di tirocinio disciplinata dal successivo art. 34, tanto è vero che la domanda di iscrizione deve essere corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica ai sensi di tale ultima norma.

A sua volta, l’art. 34 disciplina la pratica giornalistica e prevede che dopo diciotto mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma 1, n. 3) del precedente art. 31, vale a dire per l’iscrizione all’elenco dei professionisti (che, tuttavia, come previsto dall’art. 29, presuppone altri requisiti, tra cui, in particolare, il superamento della prova di idoneità di cui all’art. 32). Il D.P.R. n. 115 del 1965, art. 43, come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972, stabilisce, in sede di regolamento di attuazione, che il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato, all’immediato rilascio della dichiarazione di compiuta pratica ed ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l’adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall’interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione.

Nel caso in esame vengono in rilievo tutte le norme su citate, sia quanto all’iscrizione al registro dei praticanti, richiesta dal C., che quanto alla dichiarazione di compiuta pratica giornalistica, per la quale il C. ha invocato i poteri sostitutivi di quelli del direttore responsabile, spettanti al Consiglio Regionale.

2.3. Dato il quadro normativo di riferimento di cui sopra, questione oggetto di accertamento giudiziale, nel caso di specie, è quella dell’inizio e del compimento per diciotto mesi, nell’arco di tre anni dal momento d’inizio, da parte del C., di un’attività nella quale possano essere riconosciuti i tratti caratteristici essenziali della “pratica giornalistica”.

In proposito, va evidenziato che la nozione di “pratica giornalistica”, ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti e del compimento del periodo necessario per l’ammissione all’esame di idoneità professionale, non è coincidente con quella di “attività giornalistica”.

Entrambe le attività risultano qualificate e distinte in precedenti di questa Corte.

Ampia ed articolata è la giurisprudenza formatasi sull'”attività giornalistica”, che è stata individuata, in particolare, per quanto può rilevare ai fini della presente decisione, nella “prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo” (così Cass. n. 1827/1995; nello stesso senso, Cass. n. 889/1996, che, in motivazione, precisa che “la confezione del messaggio – frutto della conoscenza dell’evento e della valutazione della sua rilevanza – può avvenire sia con l’apporto di espressioni letterali sia con la esplicazione di espressioni grafiche sia con la collocazione dello stesso messaggio.

In altre parole, l’opinione su un fatto può essere manifestata sia con la formulazione di commenti letterali sia con disegni grafici sia con la scelta tra le varie modalità di presentazione del fatto medesimo”; ancora, di recente, cfr. Cass. n. 5926/2008, Cass. n. 14913/2009 e Cass. n. 10833/2010).

Diversa è, invece, la nozione di pratica professionale, ai sensi della L. n. 69 del 1963, anche se, come si dirà, essa non può prescindere dall’attività giornalistica, che presuppone, ma nella quale non si esaurisce.

Le norme che vengono in rilievo sono, oltre agli articoli di legge e di regolamento richiamati al precedente punto 2.2, quelle poste dal D.P.R. n. 115 del 1965, art. 41, come modificato dal D.P.R. n. 112 del 1972, art. 9. L’art. 41, comma 1, prevede che “la pratica nell’ambito dei tre anni di iscrizione deve essere continuativa ed effettiva” ed, al comma 3, aggiunge che essa si deve svolgere “nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge”; tale ultimo articolo di legge prevede che “la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinar o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinar”; ancora, l’art. 41, al comma 4, prevede che: “il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista”.

Non risulta, invece, aver avuto attuazione la previsione del comma 5 dello stesso art. 41 (“Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal consiglio nazionale”), poichè, malgrado vi siano delle deliberazioni in punto di pratica professionale da parte del Consiglio Nazionale, non risultano accordi intervenuti ai sensi della norma in commento.

Nell’interpretare le norme che precedono occorre avere riguardo allo scopo perseguito con la pratica giornalistica, che è quello di assicurare all’aspirante giornalista professionista un percorso formativo idoneo a garantirgli un’esperienza professionale ampia, ed utile al successivo espletamento dell’attività giornalistica, non considerata soltanto nel suo momento di elaborazione intellettuale, ma anche nel connesso, indefettibile momento della comunicazione interpersonale; questa si attua attraverso gli organi di informazione, nel cui ambito detta attività viene in concreto espletata, sia pure con le diverse modalità possibili (scritto, immagini, parola, suono, disegno etc.), e rispetto al cui ambito rileva l’espletamento in concreto della pratica.

Detto scopo è stato tenuto presente dai precedenti di questa Corte che si sono confrontati con la normativa in esame, tra cui, in particolare, Cass. n. 8118/2000, secondo la quale “tra i tratti essenziali della pratica giornalistica, desumibili dal D.P.R. n. 115 del 1965, art. 41 (come integrato dal D.P.R. n. 212 del 1979, art. 9), va individuato il fatto di dover essa svolgersi nei quadri organici dei servizi redazionali centrali, nel senso della partecipazione dall’interno dell’attività di redazione nei suoi molteplici aspetti, cosi da assicurare all’aspirante professionista un percorso formativo completo”.

Coerenti con lo scopo in parola, sono i numerosi precedenti di questa Corte, oltre alla decisione appena citata, che individuano l’aspetto sostanziale del praticantato, come desumibile dal testo delle norme, nella necessità di un inserimento del praticante in una struttura giornalistica avente le caratteristiche e le dimensioni desumibili dalla L. n. 69 del 1963 e dal regolamento di attuazione, pur se letti con interpretazione costituzionalmente orientata e comunque tale da tenere conto dell’evoluzione che la professione del giornalista ha avuto nel corso del tempo (cfr. Cass. n. 1776/1996, che, dopo aver detto che “senza un tale inserimento non è ipotizzatile, infatti, l’espletamento della pratica come intesa dal legislatore”, pure precisa che “le multiformi modalità con cui può essere esercitata l’attività giornalistica ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente nei congrui casi ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione allorchè operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione medesima per le varie esigenze del giornale, collegamenti che tale inserimento sostanzialmente possono determinare e che gli attuali mezzi multimediali e interattivi di telecomunicazione certamente rendono possibile indipendentemente dalla compresenza fisica del praticante nella medesima sede ove si trovi il numero minimo di giornalisti di cui all’art. 34”; ed, ancora, Cass. n. 1545/1997, che, a seguito di un’analisi della normativa condotta tenendo conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 11 del 1968 e n. 113 del 1974, afferma, in motivazione, che “la sostanza delle indicate normative consiste piuttosto nella necessità dell’inserimento del praticante in una struttura editoriale che ne garantisce la preparazione, a prescindere dal dato numerico dei giornalisti presenti nella redazione, purchè sussista il collegamento e la frequentazione, cioè l’inserimento del praticante nella struttura redazionale medesima”; nello stesso senso anche Cass. n. 3716/1997, per la quale “non è configurabile un regolare praticantato giornalistico in difetto dei requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1969, n. 63, art. 34 e, in particolare, della adibizione, presso una delle strutture giornalistiche prese in considerazione della disposizione di legge, del numero di giornalisti professionisti redattori ordinar precisato dalla medesima”, nonchè, di recente, nello stesso senso Cass. n. 13814/2008).

Può pertanto concludersi nel senso che l’esercizio continuativo ed effettivo di attività giornalistica sia necessario per il tirocinio del praticante, ma non sia sufficiente, dovendo esso svolgersi previo inserimento del praticante in un servizio redazionale, che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa su esaminata. Pertanto, devono ricorrere sia il requisito inerente alla struttura in sè considerata (quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampar periodico a diffusione nazionale, redazione distaccata) ed al numero dei giornalisti che vi lavorano, sia il requisito oggettivo dell’inserimento del praticante nella redazione.

Quanto a tale inserimento, l’espressione regolamentare per la quale l’attività del praticante si deve svolgere “nei quadri organici dei servizi redazionali centrali” (o di redazioni distaccate, nell’ipotesi prevista dal comma 4, dell’art. 41) non è da intendersi come un inquadramento formale del praticante nella struttura della redazione, ma, come già precisato dalla giurisprudenza su richiamata, necessita comunque di un continuo collegamento con la redazione medesima e dell’operare del praticante in attuazione di un indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano; necessita quindi di “un insieme di contatti ed istruzioni che, oltre a rispondere alle effettive quotidiane esigenze del giornale, comportino a beneficio del praticante quell’indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica” (così Cass. n. 1776/1996).

2.4. La Corte d’Appello di Venezia ha motivato in punto di svolgimento da parte del C. di un’attività qualificabile come attività giornalistica. A prescindere dalla sufficienza ed adeguatezza di tale motivazione – pure contestata dal ricorrente con il quarto motivo del ricorso – essa rende palese la violazione di legge lamentata dal ricorrente poichè il giudice di merito ha preso in considerazione uno solo dei due requisiti richiesti dalla normativa perchè si possa dire iniziata e compiuta una pratica giornalistica utile all’iscrizione al registro dei praticanti ed all’ammissione alla prova di idoneità per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti. Infatti, di tale requisito nulla è detto esplicitamente nella sentenza che non richiama le norme applicabili al caso di specie. Nemmeno, peraltro, è possibile contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente – desumere dalla sentenza che il giudice del merito abbia, sia pure implicitamente, considerato e valutato la sussistenza, nel caso concreto, del requisito in parola.

Il giudice d’appello, che pure si è soffermato sulla natura di attività giornalistica della prestazione svolta dal C. presso la sede regionale della Rai, nulla ha detto delle modalità operative e dei componenti del giornalistico della sede nè ha esaminato il rapporto dell’aspirante giornalista con tale servizio giornalistico, al fine di dimostrarne l’inserimento e la partecipazione all’attività di redazione. In particolare, non si è soffermato sullo svolgimento dell’attività da parte del C. in collegamento con la redazione giornalistica (che è distinta dal settore produzione nel quale il C. era professionalmente inquadrato); e ciò, non tanto e non solo nel senso della sua presenza fisica in redazione, quanto nel senso della sua partecipazione (intesa quest’ultima in una delle possibili diverse accezioni che può assumere nello svolgimento concreto dell’attività di una sede radiotelevisiva regionale del servizio pubblico affidato alla Rai), se non a tutti i momenti in cui si articola l’attività di redazione in senso proprio, quanto meno a quelli che più la caratterizzano (poichè funzionali all’elaborazione dei contenuti e delle linee guida dei servizi giornalistici). Ancora, è mancato l’esame del rapporto tra il C. ed i componenti del servizio redazionale, non essendo significativo a tal fine il riferimento che la sentenza impugnata fa ai rapporti tra il C. ed il capo redattore, poichè funzionale ad evidenziare l’autonomia del primo e l’attività di mero controllo “finale del caporedattore prima della messa in onda del servizio (controllo che si esercita, peraltro e per ovvi motivi, sul servizio nella sua interezza)”, laddove invece il giudice del merito avrebbe dovuto valutare l’inserimento nella redazione del praticante, in quanto funzionale alla maturazione di quell’esperienza ampia ed articolata che è lo scopo del praticantato.

2.5. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto:

“In tema di pratica giornalistica, le disposizioni di cui alla L. n. 69 del 1963, artt. 29, 33 e 34 e del D.P.R. n. 115 del 1965, artt. 41, 43 e 46 e succ. mod. vanno interpretate nel senso che, per ritenere compiuta la menzionata pratica, è necessario non solo l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività giornalistica ma anche l’inserimento nei quadri organici dei servizi redazionali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge e dall’art. 41 del regolamento; tale inserimento si realizza attraverso un collegamento con la redazione (intesa come organizzazione funzionale della attività giornalistica) che può assumere diverse modalità, ma sempre in rapporto alle esigenze della redazione stessa e con la partecipazione effettiva ai diversi, più significativi momenti dell’attività di redazione. Spetta al giudice del merito valutare quando si realizzi un tale inserimento, tenendo conto delle risultanze probatorie sui compiti affidati e sull’attività svolta in concreto dall’aspirante giornalista”.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso attinenti al vizio di motivazione sul requisito di cui si è detto ai precedenti punti sub 2, nonchè sul requisito dello svolgimento di un’attività qualificabile come attività giornalistica e sulla rilevanza da attribuire all’iscrizione del C. all’Albo dei pubblicisti disposta con delibera del Consiglio Regionale n. 636/2006.

4. Resta altresì assorbito il ricorso incidentale, relativo all’erronea indicazione della delibera oggetto della revoca disposta con la sentenza cassata.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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