Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7423 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17180/2015 proposto da:

COMPAGNIA ITALIANA PREVIDENZA ASSICURAZIONI & RIASSICURAZIONI

SPA, in persona del suo Procuratore speciale, Arch. R.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO GAIDANO;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SABRINA SAS di F.Z. e C, B.M.;

– intimati –

nonchè da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE PRIMULE

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOCINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO FOGLIATO;

– ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE SABRINA DI F.Z. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore sig. Z.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE, 9, presso lo studio

dell’avvocato FABIO SANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIORGIO AZZALINI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2691/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Immobiliare Sabrina s.a.s., premesso di aver concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo un immobile a Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ed a B.M. e che i conduttori non avevano provveduto al pagamento del canone per i mesi di agosto e settembre 2011, intimò ai conduttori innanzi al Tribunale di Belluno lo sfratto per morosità. Gli intimati si opposero, deducendo in particolare il B. che i canoni erano stati pagati prima del perfezionamento del contraddittorio nei confronti dell’altro convenuto e l’avvenuta cessazione del contratto al 30 settembre 2011 per recesso della locatrice; il giudice adito non convalidò lo sfratto e dispose la conversione del rito. Con la memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 c.p.c., il locatore chiese la restituzione dell’indennità di avviamento commerciale corrisposta in corso di causa ed il pagamento dei canoni per i mesi da ottobre 2011 a febbraio 2012, epoca dell’avvenuto rilascio dell’immobile.

Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto per inadempimento dei conduttori e condannando questi ultimi al pagamento dei canoni non corrisposti e alla restituzione dell’indennità di avviamento. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. e B.M.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza di data 30 dicembre 2014 la Corte d’appello di Venezia, previa riunione delle cause, rigettò gli appelli. Osservò la corte territoriale, premesso che il litisconsorte che non aveva ancora ricevuto la notificazione non poteva giovarsi del pagamento effettuato dal condebitore solidale dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che ricorreva un inadempimento grave, sia per essere improvvisamente venuta meno la consuetudine di regolarità con il mancato pagamento di due canoni consecutivi sia perchè i conduttori, pur restando nella detenzione dell’immobile dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non avevano pagato il canone anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto, e che l’obbligo di pagamento del canone permaneva nonostante l’inadempienza del locatore all’obbligo di pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento, potendosi il conduttore liberare da tale obbligazione offrendo anche in modo informale di restituire l’immobile (nella specie alla scadenza del contratto non vi era stata l’offerta di riconsegna). Aggiunse il giudice di appello che le domande nuove proposte con la memoria integrativa, comunque fondate sulla medesima causa petendi, erano state originate da fatti successivi all’instaurazione del giudizio di convalida, ossia il successivo pagamento dell’indennità di avviamento e la persistente morosità dei conduttori.

Ha proposto ricorso per cassazione Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso B.M., che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di sei motivi, e Immobiliare Sabrina s.a.s. di F.Z. & C.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., art. 1460 c.c., L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, artt. 1453 e 1375 c.c., artt. 1455, 1453 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via principale che il mancato pagamento dell’indennità di avviamento da parte della locatrice, corrisposta solo il 7 febbraio 2012, a fronte dell’offerta di restituzione di cui alla raccomandata del 26 settembre 2011 (allorquando il canone di settembre era stato pagato), costituiva inadempimento giustificante l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., quanto al pagamento dei canoni, dovendosi la condotta dei contraenti valutare non in modo frammentario ma sulla base di un apprezzamento complessivo (e lo stesso rilascio dell’immobile doveva intendersi subordinato al pagamento dell’indennità), e che l’intimazione di sfratto senza preventiva diffida per ritardo nel pagamento di due mensilità per pochi giorni (in sè inadempimento privo del carattere della gravità, come riconosciuto da Cass. n. 26709 del 2011), rappresentava una condotta informata all’abuso del diritto, strumentale alla creazione di un inadempimento insussistente al solo fine di non versare l’indennità di avviamento.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non aveva considerato che la locatrice era rimasta inerte a fronte dell’offerta di restituzione dei locali e che ove fosse stata versata l’indennità entro il 30 settembre 2011 l’immobile sarebbe stato immediatamente restituito.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati. Risulta accertato in linea di fatto, conformemente peraltro alle circostanze enunciate in censura, che per un verso il conduttore, rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la scadenza del rapporto contrattuale, non ha adempiuto al pagamento dei canoni successivi alla detta scadenza, per l’altro il locatore ha versato solo nel febbraio 2012 l’indennità di avviamento commerciale. Ma l’accertamento dirimente, ai fini della valutazione del motivo, è il seguente: “nel caso di specie, alla scadenza del contratto non vi è stata alcuna offerta di riconsegna dell’immobile; anzi proprio i conduttori, nei propri scritti difensivi, hanno dichiarato che pur avendo liberato l’immobile alla scadenza del 30.9.2010, ne hanno comunque trattenuto la detenzione in attesa del pagamento dell’indennità di avviamento. Tale intenzione si evince anche chiaramente dalla raccomandata del 26.9.2010 (rectius 2011) in cui la riconsegna dei locali viene subordinata al pagamento dell’indennità di avviamento”.

Rispetto a tale accertamento in linea di fatto, corretta è la soluzione in diritto offerta dal giudice di merito. Essa è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui il conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale, alla scadenza del contratto, resta obbligato al pagamento dei canoni tutte le volte in cui permanga nella detenzione dell’immobile (quand’anche sia cessato l’esercizio dell’attività commerciale nell’immobile locato), a nulla rilevando che il locatore sia a sua volta inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento; per sollevarsi da tale obbligo, il conduttore ha l’onere di costituire in mora il locatore offrendo contestualmente, anche in modo informale ai sensi dell’art. 1220 c.c., la restituzione dell’immobile (Cass. 25 giugno 2013, n. 15876).

Ciò che è mancata, secondo il giudice di merito, è stata l’offerta di restituzione dell’immobile, la quale per essere considerata tale deve possedere il requisito della serietà. Mentre l’adozione della complessa procedura di cui all’art. 1216 c.c. e art. 1209 c.c., comma 2, costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) purchè serie, concrete e tempestive e semprechè non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione (Cass. 25 giugno 2013, n. 15876; 20 gennaio 2011, n. 1337; 3 settembre 2007, n. 18496). Ancorchè non formale, l’offerta di restituzione della cosa deve quindi essere seria ed affidabile (Cass. 27 novembre 2012, n. 21004). In questo quadro il non avere ritenuto offerta di riconsegna l’offerta subordinata al pagamento dell’indennità, secondo quanto apprezzato dal giudice di merito, resta coerente a quanto affermato da questa Corte, e cioè che l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone (Cass. 25 marzo 2010, n. 7179 che, sulla scia di Cass. Sez. U. 15 novembre 2000, n. 1177, precisa che in tal caso i rapporti tra le parti continuano a essere regolati puramente e semplicemente dal contratto ed il conduttore resta obbligato al versamento del corrispettivo convenuto). Si è a questo proposito costantemente affermato che se il conduttore, alla scadenza del contratto, rifiuta la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, resta obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, ma non anche al risarcimento del maggior danno (Cass. 11 luglio 2006, n. 15721; 28 marzo 2003, n. 4690; Sez. U. 15 novembre 2000, n. 1177).

Per il resto la censura di cui al primo motivo, imperniata sul mancato pagamento di due mensilità, non coglie la ragione giustificativa della ritenuta inadempienza, la quale non è stata fondata dal giudice di merito sulla sola circostanza del mancato pagamento dei due canoni di cui all’intimazione di sfratto, ma anche sul mancato pagamento dei canoni maturati successivamente alla scadenza del contratto. Involge infine un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità la circostanza della condotta strumentale alla creazione di un inadempimento insussistente al solo fine di non versare l’indennità di avviamento.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1299 c.c. e art. 39 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente in via incidentale, premesso che il pagamento effettuato da uno dei condebitori giova anche agli altri e che l’obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale l’inscindibilità delle cause, che al momento in cui la società ha ricevuto la notifica dell’intimazione la morosità era stata sanata dal B..

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, benchè previsto per le locazioni ad uso abitativo, il parametro dell’inadempienza di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 5 (è motivo di risoluzione il mancato pagamento che superi le due mensilità di canone) può essere adoperato per le locazioni non abitative (si veda Cass. n. 12210 del 1990) e che prima dell’udienza di convalida al momento della notifica dell’intimazione il B. aveva pagato i canoni dovuti.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218 e 1453, nonchè artt. 1375 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che si imponeva una valutazione complessiva del comportamento delle parti ai fini del giudizio di rilevanza dell’inadempimento e che doveva escludersi il carattere di grave inadempimento al mancato pagamento di sole due mensilità (come riconosciuto da Cass. n. 26709 del 2011). Aggiunge che il locatore aveva pianificato l’instaurazione del giudizio di sfratto al fine di evitare il pagamento dell’indennità di avviamento, oltre che negando di essere entrato in possesso dei locali fin dal 1 ottobre 2011 (mentre dopo la scadenza del contratto parte conduttrice aveva completato il trasloco dai locali medesimi).

I primi tre motivi del ricorso incidentale, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Va premesso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, l’adempimento da parte di un debitore solidale libera l’altro (art. 1292 c.c.), benchè il pagamento dei canoni arretrati, effettuato dopo l’intimazione dello sfratto per morosità e prima dell’udienza di comparizione per la convalida, non abbia effetto ostativo rispetto alla risoluzione giudiziale del contratto, facendo venir meno solo la possibilità di pronunziare la convalida (Cass. 9 febbraio 1982, n. 768).

I motivi non colgono la ragione giustificativa della ritenuta inadempienza, la quale non è stata fondata dal giudice di merito sulla sola circostanza del mancato pagamento dei due canoni di cui all’intimazione di sfratto, ma anche sul mancato pagamento dei canoni maturati successivamente alla scadenza del contratto. Il terzo motivo inoltre si basa su circostanze quali quelle che il locatore era entrato in possesso dei locali fin dal 1 ottobre 2011, mentre dopo la scadenza del contratto parte conduttrice aveva completato il trasloco dai locali medesimi, rispetto alle quali non vi è un accertamento di fatto del giudice d’appello, sicchè l’esame del motivo imporrebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità. Negli stessi termini va valutata la circostanza della pianificazione del giudizio di sfratto che sarebbe stata effettuata dal locatore.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 426 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che dopo la fase sommaria e prima dell’introduzione della fase ordinaria fissata per il 25 maggio 2012 la locatrice pagò l’indennità di avviamento e che la stessa propose successivamente la domanda di ripetizione dell’indennità versata e di pagamento dei canoni per la protratta ritenzione dell’immobile con il possesso delle chiavi, istanze che non avevano alcun collegamento con la domanda introdotta con l’intimazione di sfratto per morosità.

Il motivo è infondato. Benchè il ricorrente abbia fatto riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura attiene ad error in procedendo. La questione posta con il motivo di ricorso attiene ai limiti posti all’integrazione degli atti introduttivi mediante la memoria prevista dall’art. 426 c.p.c.. Nonostante alcuni arresti in senso contrario (fra i quali Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 e 31 maggio 2005, n. 11596), l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è stata nel senso che nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova (Cass. 3 maggio 2004, n. 8336; 29 settembre 2006, n. 21242; 9 novembre 2006, n. 23908; 28 giugno 2010, n. 15399 – si tratta di un orientamento che risale a Cass. 16 giugno 1972, n. 1879 e che si è mantenuto costante negli anni successivi, nonostante i menzionati arresti contrari). Si è affermato in questo quadro che nel procedimento per convalida di sfratto l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle (Cass. 20 maggio 2013, n. 12247; 16 dicembre 2014, n. 26356). Conseguenzialmente al convenuto è consentito proporre la domanda riconvenzionale entro il termine per il deposito della memoria integrativa (Cass. 30 giugno 2005, n. 13963).

A tale indirizzo il collegio intende dare continuità con la seguente precisazione. L’argomento che secondo Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 preclude l’introduzione di nova con la memoria integrativa è che a partire dall’ordinanza di mutamento del rito scattano le preclusioni del rito del lavoro. La norma di cui all’art. 426 c.p.c., contempla il passaggio al rito speciale con riferimento a una causa relativa a uno dei rapporti previsti dall’art. 409, promossa con il rito ordinario. Con il trapianto dell’art. 426, nella controversia in materia di locazione il significato della norma muta, tant’è, come altre norme del processo del lavoro, che essa trova applicazione in quanto applicabile, come prevede l’art. 447 bis. Il mutamento del rito contemplato dall’art. 667 c.p.c., attiene non ad una causa già introdotta, benchè non nelle forme previste, e per la quale si impone l’accesso al rito speciale e la riconduzione nei binari previsti dal codice processuale, come accade per le controversie di lavoro. Nel caso della controversia locatizia il procedimento sommario è stato correttamente introdotto nelle forme della convalida di sfratto. Il mutamento del rito s’impone non per un’errata adozione del rito, ma perchè, essendo la controversia locatizia retta dal rito lavoristico (in quanto compatibile), “il giudizio prosegue nelle forme speciali” (art. 667).

Ciò significa per un verso che “prosecuzione” va intesa come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena, per l’altro che la controversia locatizia, dovendo seguire le forme speciali, emerge nella sua pienezza solo con la cognizione piena affidata alle richiamate forme speciali. Esaurita la fase sommaria, la controversia si delinea solo con il passaggio al rito speciale, proprio perchè una controversia locatizia si dà solo in tali forme. Ecco perchè con il mutamento del rito si ha l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

Le preclusioni del rito lavoristico scattano non dall’ordinanza di mutamento del rito, ma dal deposito della memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 c.p.c., la quale, nella logica della norma di cui all’art. 667, non rimedia all’irregolarità di una controversia di lavoro introdotta nelle forme ordinarie, ma segna il passaggio dal procedimento sommario alla controversia locatizia. Nel caso della causa relativa al rapporto di lavoro la controversia viene introdotta con la domanda proposta nelle forme ordinarie. L’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, proprio perchè la controversia è ormai insorta, deve correlarsi alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. (Cass. 22 aprile 2010, n. 9550 e 30 dicembre 2014, n. 27519). Di qui l’insorgenza delle preclusioni con l’ordinanza di mutamento del rito. La controversia locatizia sorge invece con l’accesso al rito speciale, sicchè la memoria integrativa non soffre delle limitazioni derivanti da una previa introduzione del giudizio. Ciò da cui la controversia locatizia è anticipata è solo un procedimento sommario. Il thema decidendum della controversia, la quale non può che seguire le forme speciali, si forma così in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426.

Lo sbarramento introdotto dall’art. 420 c.p.c., comma 1, circa la possibilità di modificare le domande, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione giudiziale, è relativo quindi non all’originaria domanda di cui all’intimazione di sfratto per morosità, ma alla domanda così come cristallizzata nella memoria di cui all’art. 426. Se infatti il punto di riferimento della modifica della domanda fosse stata l’intimazione di cui all’art. 658, lo sbarramento sarebbe stato previsto in occasione del deposito della memoria integrativa, e si sarebbe trattato di uno sbarramento necessario in quanto per gli atti introduttivi del procedimento sommario non sono previsti specifici contenuti, al contrario di quanto previsto dagli artt. 414 e 416. L’art. 426, si limita invece a prevedere la mera integrazione senza vincoli di sorta, se non il termine perentorio fissato dal giudice per il deposito della relativa memoria, e tale disposizione si spiega proprio perchè con il mutamento di rito previsto dall’art. 667, si accede ad un nuovo e autonomo procedimento di cognizione.

In conclusione va affermato che, posto che nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, è consentito al locatore domandare con la memoria di cui all’art. 426 c.p.c., la condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente all’intimazione di sfratto per morosità e la ripetizione dell’indennità di avviamento commerciale corrisposta.

Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1460 e 1591 c.c. e L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 69, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e con il sesto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente, premesso che non vi è inadempimento se al rifiuto di riconsegna del bene locato si oppone il mancato pagamento dell’indennità, che era stato dimostrato mediante testimonianze che dopo la data del 30 settembre 2011 il conduttore non aveva utilizzato l’immobile, avendo traslocato altrove ed avendo il locatore apposto all’esterno dell’immobile il cartello “affittasi”, e che non vi era stato da parte del conduttore l’utilizzo tale da giustificare la corresponsione del canone. Aggiunge che la missiva del 26 settembre 2011 costituiva offerta di riconsegna dell’immobile da parte dei conduttori, tale da liberarli dall’obbligo di corresponsione dei successivi canoni, e che l’offerta poteva essere anche informale.

Il motivo è inammissibile. Con la censura si denuncia il mancato esame delle circostanze che dopo la data del 30 settembre 2011 il conduttore non aveva utilizzato l’immobile, avendo traslocato altrove e che il locatore aveva apposto all’esterno dell’immobile il cartello “affittasi”. Il vizio motivazionale denunciato è carente dei requisiti di ammissibilità. Ai fini della rituale denuncia si deve indicare il dato da cui risulti l’esistenza del fatto storico, il cui esame sia stato omesso, e il come ed il quando nel processo il fatto sia stato oggetto di discussione fra le parti. Sul punto, in modo insufficiente rispetto all’onere processuale, la parte si è limitata al generico richiamo delle prove testimoniale. La circostanza della mancata utilizzazione è poi priva di decisività, in quanto l’obbligazione del pagamento del canone è geneticamente collegata alla mancata restituzione della cosa, indipendentemente dal fatto che il conduttore abbia cessato di utilizzarla e si sia limitato a detenerla (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 890 e 26 aprile 2002, n. 6090).

Per il resto della censura si rinvia all’esame dei motivi del ricorso principale, non senza aggiungere che il giudice di merito, in base al proprio insindacabile apprezzamento, ha valutato, anche sulla base della lettera del 26 settembre 2011, che alla scadenza del contratto non vi era stata alcuna offerta di riconsegna dell’immobile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè i ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle parti ricorrente, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale ed il ricorrente in via incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.935,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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