Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7423 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33374/2018 R.G. proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv.

Nicola Stefanini, con domicilio eletto in Roma, via di Val Gardena n.

3, presso lo studio dell’Avv. Lucio De Angelis;

– ricorrente –

contro

Hypo Vorarlberg Leasing S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Luca Mazzeo, e Christoph Senoner, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Tessitura AR Export S.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 672/2018

depositata il 10 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato – compensando le spese di lite – la domanda con la quale la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d’ora in poi Bnl) aveva chiesto dichiararsi inopponibile nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con il quale, in data 31/10/2007, la propria debitrice Tessitura AR Export S.r.l. in liquidazione aveva venduto alla Hypo Vorarlberg Leasing S.p.a. (d’ora in poi Hypo Vorarlberg) l’unico suo bene immobile.

Premesso che era incontestata l’anteriorità del credito e che l’esistenza dell’eventus damni si traeva con certezza dal fatto che la vendita aveva “privato la società debitrice di tutti i suoi immobili, lasciandola di fatto senza beni effettivamente ed efficacemente aggredibili da parte dei creditori (tra cui, pacificamente, la Bnl)”, la Corte lombarda ha tuttavia ritenuto non dimostrato l’altro presupposto della scientia damni in capo all’acquirente, osservando al riguardo che:

– il bilancio (mostrando un elevato ammontare di crediti non riscossi) evidenziava bensì “segni del declino produttivo tanto che era espressamente noto alla appellante (Hypo Vorarlberg, n.d.r.) che, conclusa l’operazione di vendita dell’immobile, la società (Tessitura Export, n.d.r.) si sarebbe sciolta”; tuttavia “non emergono altri segni evidenti da cui l’appellata avrebbe potuto desumere, anche in modo approssimativo, il pregiudizio per le ragioni dei creditori”;

– le emergenze della centrale dei rischi non evidenziano un particolare andamento negativo (non si segnalano infatti tensioni sugli affidamenti);

– lo sconfinamento complessivo di 76.000 a luglio 2007 va rapportato alle singole linee di credito;

– i crediti autoliquidanti (quelli di fatto più significativi perchè dimostrano gli incagli dei pagamenti da parte dei clienti) erano ben al di sotto dell’accordato (per circa 200.000) e ciò rappresenta segno del regolare andamento dei pagamenti da parte dei clienti;

– la somma complessiva dei crediti, se sommata al valore del magazzino, era largamente idonea a coprire l’intera posta passiva (considerata anche la modesta entità dell’esposizione per trattamento di fine rapporto di lavoro);

– il prezzo pagato (490.000 Euro) portava nelle casse della società una liquidità che sommata ai crediti a breve (1.300.000 Euro emergenti dal bilancio) faceva sì che, anche ipotizzando una svalutazione del magazzino di un terzo, vi sarebbero state comunque risorse sufficienti per pagare tutti i debiti;

– l’operazione di vendita e di successiva locazione finanziaria era svolta all’interno del medesimo gruppo e ciò finiva ragionevolmente per escludere che fosse esternato un intento fraudolento da parte della venditrice, ma anzi rappresentava ragione di trasparenza e non di occultamento delle intenzioni della venditrice;

– non sono stati segnalati protesti od altre manifestazioni di insolvenza;

– non vi era alcuna traccia di iscrizioni pregiudizievoli anche a carico del legale rappresentante della società;

– anche la divisata e poi attuata messa in liquidazione della società non rappresentava indice particolare di allerta, considerato che l’andamento decrescente della produttività aziendale necessariamente imponeva la soluzione della liquidazione che, per necessità, ha proprio l’effetto di procedere alla dismissione dei cespiti aziendali al fine di estinguere le passività.

2. Avverso tale decisione la Bnl propone ricorso per cassazione con sei mezzi. Vi resiste Hypo, depositando controricorso, con il quale propone altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, in relazione ai quali Bnl deposita a sua volta controricorso.

L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale Bnl denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito interpretato il presupposto soggettivo della svolta azione revocatoria in modo difforme dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, perchè lo stesso sia configurabile, è sufficiente la mera conoscenza generica del nocumento e che anzi tale conoscenza deve ritenersi in re ipsa nel caso in cui si sia proceduto alla vendita dell’unico bene immobile di proprietà del debitore.

Ne discende, secondo la ricorrente, anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere i giudici d’appello posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, omettendo di considerare gli elementi di fatto acquisiti in giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; illogicità e contraddittorietà della motivazione”.

Lamenta la mancata considerazione del fatto che la debitrice aveva trasferito l’unico bene immobile di sua proprietà.

Denuncia anche contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dal momento che la Corte bresciana aveva considerato la circostanza come indicativa della sussistenza dell’eventus damni, ma poi aveva mancato, illogicamente, di valorizzarla ai fini della valutazione dell’altro presupposto in questione.

3. Con il terzo motivo Bnl denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., per avere considerato la circostanza che l’atto di compravendita oggetto di revocatoria fosse stato posto in essere sostanzialmente dal medesimo soggetto, nella sua veste di legale rappresentante della società venditrice e anche della locatrice del bene quale ragione di esclusione della scientia damni, anche in tal caso in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale che, invece, una simile evenienza considera idonea a provare per presunzioni la generica conoscenza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio per i creditori derivante dall’atto.

4. Con il quarto motivo la motivazione sul punto si dice viziata da “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti” oltre che da illogicità e contraddittorietà.

Ciò anche in relazione al rilievo – secondo la corte di merito escludente il presupposto soggettivo in parola, ma invece, secondo la ricorrente, al contrario, indicativa dello stesso – attribuito al fatto che la vendita e la successiva locazione finanziaria del bene erano intervenute solo 20 giorni prima della messa in liquidazione della società venditrice.

5. Il quinto e il sesto motivo denunciano, infine, secondo analoga struttura argomentativa, rispettivamente, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alle considerazioni svolte in sentenza relative alla situazione patrimoniale e finanziaria deficitaria della debitrice.

Tali considerazioni, secondo la ricorrente, da un lato (quinto motivo), collidono con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo non comporta nè la necessaria collusione tra il terzo e il debitore, nè la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l’azione, nè di quelli complessivi vantati dai terzi; dall’altro (sesto motivo), sono viziate da illogicità e contraddittorietà, dal momento che avrebbero piuttosto dovuto condurre al convincimento della sussistenza in capo al terzo della conoscenza del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, Hypo Vorarlberg denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente l’eventus damni (in ragione del fatto che con l’atto revocando la debitrice si era spogliata del proprio patrimonio immobiliare), omettendo di considerare che:

– la vendita era avvenuta ad un prezzo congruo;

– quando la Bnl aveva concesso il finanziamento a A.R. Tessitura Export s.r.l., la stessa non era nemmeno proprietaria del bene immobile, per cui la Banca non poteva aver fatto affidamento su detto compendio ai fini della generica garanzia patrimoniale;

– il controvalore del bene è comunque entrato nel patrimonio del debitore attraverso il pagamento del prezzo di compravendita;

– la compravendita era prodromica ad una operazione di locazione finanziaria; Hypo Vorarlberg non ha acquistato l’immobile nell’interesse proprio, ma nell’interesse dell’utilizzatore, destinando il bene a garanzia del finanziamento concesso.

7. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali.

8. Sono fondati, nei termini appresso precisati, i motivi primo, terzo e quinto del ricorso principale, con conseguente assorbimento dei rimanenti.

Secondo pacifico insegnamento, da molto tempo recepito e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi – che nella specie ricorre, secondo accertamento contenuto in sentenza, non fatto segno di alcuna censura – in cui l’atto revocando sia posteriore al sorgere del credito la cui garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) si intende conservare con la svolta azione revocatoria, perchè sia considerato ricorrente il presupposto soggettivo per essa richiesto (art. 2901 c.c., comma 1, n. 2), è sufficiente che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l’atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (Cass. 25/02/2020, n. 5120; 19/07/2019, n. 19541; 30/06/2015, n. 13343; 03/12/2014, n. 25614; 15/02/2011, n. 3676; 23/05/2008, n. 13404; 27/03/2007, n. 7507; 29/07/2004, n. 14489; 26/02/2002, n. 2792; 01/06/2000, n. 7262), e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. 22/03/2016, n. 5618; 30/12/2014, n. 27546; 17/08/2011, n. 17327).

Non è invece necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. 03/05/2010, n. 10623), nè la collusione tra il debitore ed il terzo, nè la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. 18/01/2007, n. 1068; 15/02/2007, n. 3470; 04/11/1995, n. 11518).

Si è anche precisato che nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell’unico bene immobile di proprietà del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di questi dell’azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 7507 del 2007, cit.; v. anche Cass. 25/07/2013, n. 18034).

La Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione considerazioni eccentriche e contrastanti rispetto a tali principi, indirizzando la propria attenzione su circostanze del tutto irrilevanti (quasi ragionando come se si trattasse di accertare se si profilasse o meno e/o fosse o meno manifesto uno stato di insolvenza della società debitrice) e attribuendo ad altre un rilievo opposto a quello che invece, in base a detti principi, avrebbe dovuto attribuirsi (basti in tal senso considerare che, dalla identità della persona fisica ricoprente la carica di amministratore di entrambe le società, non poteva non discendere la consapevolezza dello stato patrimoniale della società debitrice e del fatto che quello venduto era l’unico bene immobile di cui questa disponeva).

Palese, dunque, l’error iuris in cui è incorso il giudice a quo, sub specie di vizio di sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa astratta, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

9. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato – al cui esame occorre dunque adesso procedere – è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

In punto di eventus damni la Corte d’appello ha infatti deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. 19/07/2018, n. 19207; 25/05/2017, n. 13172; 03/02/2015, n. 1902; 09/02/2012, n. 1896; 29/03/2007, n. 7767; 18/03/2005, n. 5972).

Il danno o il pericolo di danno può pertanto concernere anche solo la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (denaro) o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (cfr. Cass. 09/02/2012, n. 1896; 15/02/2007, n. 3470).

9.1. La circostanza, poi, che l’immobile oggetto dell’atto dispositivo revocando fosse stato acquisito dalla debitrice successivamente al sorgere del credito per il quale si agisce in revocatoria non trova alcun riscontro, in punto di fatto, nella sentenza impugnata ed è comunque del tutto irrilevante, dal momento che, per altrettanto pacifico indirizzo, il pregiudizio deve essere valutato al tempo dell’atto dispositivo.

Varrà in tal senso rammentare che, ai sensi dell’art. 2740 c.c., comma 1, “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Anche i beni che il debitore acquisisce successivamente all’assunzione del suo debito concorrono, dunque, a costituire la garanzia di cui il creditore può valersi. Ne discende, con tutta evidenza, che anche l’atto dispositivo che concerna un bene acquisito al patrimonio del debitore successivamente al sorgere del credito, è idoneo a diminuire quella garanzia.

Per tal motivo il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore (v. Cass. 14/11/2011, n. 23743; 06/02/2019, n. 3538).

10. Resta invece assorbito, dall’accoglimento del ricorso principale, l’esame del secondo motivo del ricorso incidentale.

11. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i rimanenti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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