Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7422 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21022/2014 proposto da:

P.N., D.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato

VITTORIO AMEDEO MARINELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROBERTO SUFFIA;

– ricorrenti –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SPOTORNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 783/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.V. e P.N. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Albenga C.P. chiedendo il risarcimento del danno relativo ai locali concessi in locazione per uso bar e restituiti dalla conduttrice nel (OMISSIS). Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello C.P.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza di data 19 giugno 2014 la Corte d’appello di Genova accolse l’appello. Osservò la corte territoriale che la maggior parte dei danni lamentati erano conseguenza dell’uso dei locali e della necessità di riconsegnarli sgombri, anche perchè gli arredi, costituiti da mobili componibili addossati alle pareti, facevano parte della dotazione aziendale (l’asportazione dei mobili della cucina e del bar aveva determinato l’asportazione del lavandino ed il distacco dei vari raccordi elettrici), e che non vi era alcuna prova circa le condizioni dell’impianto elettrico allorchè l’immobile era stato dato in consegna alla conduttrice. Aggiunse che la manutenzione dei serramenti esterni spettava al proprietario e che non vi era prova dello stato al momento della riconsegna. Osservò inoltre il giudice di appello che non vi era alcuna certezza circa il momento in cui era stata accertata la situazione rappresentata dalle fotografie prodotte dagli attori, che sembrava da riferire ad un anno dopo il rilascio dell’immobile, e che doveva ritenersi che la perizia tecnica allegata dagli attori risalisse ad un anno dopo la riconsegna dei locali per una serie di ragioni (nel giudizio promosso dalla conduttrice per il pagamento dell’indennità di avviamento i locatori non avevano fatto menzione dei danni; nella raccomandata di contestazione dei danni non vi era menzione della perizia; la visura catastale del tecnico era successiva di dieci mesi alla perizia; la deposizione testimoniale del tecnico, secondo cui il riscontro dei danni era avvenuto alla data del (OMISSIS), era smentita dal fatto della riconsegna dell’immobile il (OMISSIS)).

Hanno proposto ricorso per cassazione D.V. e P.N. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamentano i ricorrenti che in base a quanto dichiarato in contratto la cosa locata era stata consegnata in perfette condizioni.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1587, 1590, 2728 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che sulla conduttrice incombeva l’onere di provare che i danni alla cosa locata, eccedenti il normale degrado d’uso, non erano dipesi dalla sua condotta, laddove risultava provato il pregiudizio arrecato alla cosa, e che operava la presunzione del buono stato di manutenzione della cosa locata al momento della presa in consegna ai sensi dell’art. 1590 c.c., comma 2.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1576, 1577, 1587 e 1588 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il pregiudizio ai serramenti era stato determinato dall’incuria della conduttrice.

Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il silenzio serbato nel giudizio avente ad oggetto l’indennità di avviamento commerciale in ordine ai danni era imputabile al fatto che in quel processo si parlava di tutt’altro.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Essi sono privi di decisività in quanto non risulta impugnata la ratio decidendi secondo cui non vi era alcuna certezza circa il momento in cui era stata accertata la situazione rappresentata dalle fotografie prodotte dagli attori e doveva ritenersi che la perizia tecnica allegata dagli attori risalisse ad un anno dopo la riconsegna dei locali per una serie di ragioni (l’impugnazione con il quarto motivo della circostanza del silenzio serbato nel giudizio avente ad oggetto l’indennità di avviamento non incide sulle altre ragioni indicate dal giudice di merito). Affermare dunque l’operatività della presunzione del buon stato di manutenzione della cosa al momento della ricezione da parte della conduttrice, o riconoscere che è onere di quest’ultima quale debitrice provare di avere adempiuto all’obbligo di riconsegna della cosa nello stato in cui l’aveva ricevuta, non spiega alcuna efficacia posto che per il giudice di merito non vi è prova che la situazione rappresentata dai locatori fosse quella presente al momento del rilascio dell’immobile, stante quanto rilevato in ordine all’epoca delle fotografie e della perizia, e tale accertamento di fatto non risulta specificatamente impugnato nelle forme della denuncia del vizio motivazionale. Infine, quanto agli ultimi due motivi, si chiede un’indagine di merito, tendente ad una rivisitazione di quanto accertato in fatto dal giudice di appello, indagine preclusa nella presente sede di legittimità, se non mediante denuncia di vizio motivazionale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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