Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7421 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5951/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175,

presso lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria Rosaria, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.T., D.L.L., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE N. 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI

Costanza, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI

UMBERTO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 174/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/02/2006 R.G.N. 542/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per: inammissibilità per I.

T., accoglimento per D.L.L..

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze in riforma della sentenza di prime cure, ha, in particolare, dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori elencati in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato dichiarazione con la quale la società ha rinunciato al ricorso nei confronti del lavoratore I.T. per intervenuta transazione in sede sindacale;

il processo fra Poste Italiane s.p.a. ed il lavoratore sopra indicato deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e che costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione;

con riferimento al ricorso nei confronti di D.L.L. assunta nel corso del 2001 con contratto a termine stipulato a norma dell’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, la Corte territoriale, ha premesso che per la stipula del singolo contratto a termine sulla base della citata previsione collettiva, al fine di non ricadere nella nullità connessa al rispetto del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie, e per consentire un controllo non solo formale, ma anche sostanziale della legittimità del ricorso a tale tipologia di contratto (inteso pur sempre come fattispecie derogatoria a quella generale del rapporto a tempo indeterminato), devono essere fornite precisazioni concernenti il concreto ambito territoriale ove il lavoratore viene inserito, il settore interessato, il nuovo servizio sperimentale avviato ovvero il nuovo processo produttivo introdotto, le modifiche organizzative apportate nei vari settori che richiedano l’assunzione di personale a termine e le eventuali carenze temporanee di organico; rilevato che, nel caso di specie, il contratto individuale si era limitato a riprodurre la formula contenuta nella sopra riferita norma collettiva, ha affermato la nullità del termine ad esso apposto; un ulteriore motivo dì nullità dei contratto è stato individuato nel rilievo che la società non aveva provato, in violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, l’effettiva riconducibilità causale della assunzione a termine all’ipotesi contrattualmente prevista; infine non era stata espletata (ovvero non era stata fornita la relativa prova) la procedura di confronto sindacale alla quale era subordinata l’operatività dell’ipotesi autorizzatoria prevista dal citato art. 25, comma 2 del contratto collettivo, non potendosi considerare tale l’accordo del 18 gennaio 2001;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente;

la censura è fondata;

deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;

questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2004 n. 9245) decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti; nel caso di specie, l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione dì contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;

la sentenza impugnata, premesso di voler superare ogni perplessità in ordine alla legittimità di tale disposizione nonostante la ritenuta genericità della stessa, ne ha dato un’interpretazione in base alla quale tale disposizione non conterrebbe l’autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; inoltre la citata disposizione contrattuale implicherebbe comunque l’onere del datore di lavoro di provare la riconducibilità causale delle singole assunzioni a termine all’ipotesi contrattualmente prevista;

siffatta interpretazione è affetta dai denunciati vizi di violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., e di motivazione: in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo, nè la sentenza del resto, ha compiuto alcun tentativo per individuarli;

appare peraltro decisivo il rilievo che, come si desume agevolmente dal complesso delle considerazioni svolte in motivazione, il presupposto interpretativo, pur non esplicitato, è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a legge (art. 1367 cod. civ.); convincono dì ciò i riferimenti alla necessaria temporaneità dell’autorizzazione; all’impossibilità di ritenere vulnerato il rapporto tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (durata determinata); il riferimento alla L. n. 230 del 1962, art. 3; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nell’erronea prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962;

l’interpretazione dell’accordo è stata, perciò, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo “pregiudizio”, erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato spiega la mancanza di una motivazione idonea a giustificare realmente l’interpretazione secondo cui raccordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni;

quanto poi alla tesi secondo cui l’accordo del 18 gennaio 2001 non può essere considerato come espletamento della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo – a norma del quale, infatti, prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … – sussistono anche in questo caso i denunciati vizi di violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., e di motivazione; premesso infatti che nel testo del suddetto accordo si legge che le OO.SS. convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001, deve osservarsi che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; soccorre ancora una volta il principio già precedentemente enunciato secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune quando il significato letterale delle espressioni usate risulti univoco è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti; deve pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, la condizione prevista dal citato art. 25;

ritenuto, per le considerazioni fin qui esposte, che tutte le ragioni per cui l’apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima sono basate su violazione di legge o su errata interpretazione delle norme collettive; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, per decidere la causa nel merito e per l’effetto per rigettare la domanda della lavoratrice D. L.;

rimangono assorbite le ulteriori censure;

sussistono giusti motivi per compensare fra questi ultima e la società ricorrente le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo tra Poste Italiane e I. T. e compensa le spese del giudizio tra queste parti, accoglie il ricorso nei confronti di D.L.L., cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da D. L.L.; compensa fra questi ultimi e Poste Italiane s.p.a. le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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