Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7421 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20411/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRASONE 68,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA SALVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GENOVESE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA Agente della Riscossione per la Provincia di

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale, Dott. S.E.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO GARAO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE VENETICO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 540/2014 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato FRANCESCO GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Dall’esame complessivo del ricorso e del controricorso risulta che C.G. propose opposizione “ex artt. 615 e 617 c.p.c. e art. 2043 c.c.” – riferendo il C. “con atto di citazione” (v. pag. 5 del ricorso) e la Riscossione Sicilia spa “con ricorso” (seconda, non numerata, facciata del controricorso), ma in entrambi i casi senza indicare la data e solo aggiungendo la seconda il numero di ruolo (“n. 8077/10 r.g.”) – dinanzi al giudice di pace di Messina alla cartella di pagamento notificatagli dalla Serit Sicilia spa di Messina – n. (OMISSIS) – in data 8.4.10, per il pagamento di Euro 245,53 a titolo di ICI per gli anni 2001 e 2002: adducendo avere già la Commissione tributaria provinciale di Messina annullato i relativi avvisi di accertamento con sue sentenze n. 661 e 413 del 2007 e dispiegando domanda di risarcimento del danno “nei soli confronti dell’Ente Impositore (Comune di Venetico)” (v. seconda, non numerata, facciata del controricorso di Riscossione Sicilia spa) per avere ciononostante esso intrapreso la procedura di riscossione.

2. Il giudice di pace aveva, con sentenza depositata addì 1.8.11 e nella contumacia dell’ente impositore, dichiarato il difetto di giurisdizione “in favore della Commissione tributaria… in relazione alla domanda di annullamento” e rigettato la domanda risarcitoria; ed il Tribunale di Messina, a sua volta, respinse il gravame, sia pure dopo avere argomentato per la devoluzione pure della domanda risarcitoria alla giurisdizione del giudice tributario e negato rilevanza all’intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento del tributo oggetto della cartella, condannando il C. alle spese del grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza di appello, resa in data 14.3.14 col n. 540, ricorre oggi il C. con atto notificato in data 6.8.14, affidandosi ad almeno quattro motivi, alcuni dei quali articolati in profili ulteriori; resiste, con controricorso notificato non prima del 30.9.14, Riscossione Sicilia spa, successore già in corso di causa dell’agente di riscossione originario; e, per la pubblica udienza del 31.1.17, le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Va preliminarmente rilevata la tardività del controricorso: infatti, esso risulta notificato non prima del 30.9.14, cioè oltre il termine di venti giorni dalla scadenza di quello per il deposito degli atti incombente al ricorrente, essendosi perfezionata l’ultima notificazione del ricorso il 6.8.14 (proprio al procuratore costituito in appello dell’odierna controricorrente, mentre quella al Comune aveva avuto luogo, a mezzo posta, il 30.7.14); esso è pertanto inammissibile e non può pertanto essere posto a carico del ricorrente, ove soccombesse, nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente (tra molte: Cass. 02/11/2010, n. 22269; Cass. 16/05/1962, n. 1094).

3. Ciò posto, si osserva che col primo motivo – a pag. 2 del ricorso, rubricato come “1)” – il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. m n. 5”; egli individua poi, all’interno del mezzo di censura, una specifica doglianza – a pag. 5 del ricorso, rubricandola come “1.2” di “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: censurando la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, ferme le sole domande risarcitorie – per l’omesso rilievo, anche da parte del giudice di appello, dell’intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento ICI del 2001 e del 2002, prodotte fin dal fascicolo di primo grado, come pure del fatto che l’ente impositore aveva “dato esecuzione al definitivo pronunciamento della Commissione Tributaria”, sia pure “dopo la notifica dell’opposizione” – ed in via pregiudiziale anche rispetto a quella di giurisdizione.

4. Considerati nel loro complesso entrambi i profili e così superandosi l’inammissibilità di una doglianza di vizio motivazionale modellata sul testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più applicabile ratione temporis dopo la novella del 2012 (di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al comma 3 del medesimo art. 54 cit.), essi integrano una censura manifestamente fondata e sulla quale le Sezioni Unite si sono già espresse, così rendendo oltretutto non necessaria la previa rimessione alle medesime, ai sensi della seconda parte dell’art. 374 c.p.c., comma 1.

4. Invero, correttamente il ricorrente invoca l’autorità di Cass. Sez. U. 11/12/2003, n. 18956, in ordine alla natura pregiudiziale dell’accertamento della cessazione della materia del contendere rispetto alla questione di giurisdizione: riguardo al quale questa Corte, configurando quella una denuncia di error in procedendo, è legittimata ad un esame diretto degli atti (da ultimo, Cass. 30/04/2012, n. 6617), benchè – beninteso – limitatamente alla domanda riguardo alla quale il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulla prospettata cessazione della materia del contendere.

5. Nella specie, è evidente che se non altro la stessa deduzione, da parte dell’originario opponente, di un intervenuto sgravio, notificato in data successiva all’opposizione (“22-23/4/2010”, come si legge a pag. 3 del ricorso, benchè non si comprenda se tale data sia quella della notifica dell’opposizione o quella dello sgravio) a fondamento dell’abbandono della domanda di annullamento della cartella pure opposta, ma ferme le domande risarcitorie in quanto autonomamente proposte, comportava il venir meno dell’oggetto stesso della prima domanda o, se non altro, appunto dell’interesse dichiarato alla stessa.

6. Di qui la necessità di accoglimento del primo motivo di ricorso, non potendo il giudice di appello esaminare la questione di giurisdizione relativamente alla domanda di annullamento della cartella, perchè riguardo ad essa il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire determinata dal venir meno dell’oggetto, a sua volta causato dallo spontaneo sgravio in sede amministrativa, o almeno dalla reiterata dichiarazione dell’originario attore di sopravvenuta cessazione dell’interesse alla pronuncia.

7. Col secondo motivo – a pag. 5 del ricorso, rubricato come “2)” – il ricorrente adduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, L. n. 46 del 1999, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; e, all’interno dell’unitaria censura, individua un ulteriore profilo di doglianza, rubricato separatamente come “2.2” (pag. 8 del ricorso: “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: complessivamente lamentando l’erroneità nel merito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di appello in punto di contestazione della legittimità della pretesa esecutiva fondata sulla cartella azionata, per essere l’oggetto della relativa domanda pregiudicato dall’intervenuto annullamento e dal principio del ne bis in idem, che avrebbe precluso qualsiasi ulteriore impugnazione dinanzi allo stesso giudice tributario che già aveva annullato gli avvisi di accertamento.

8. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, visto che l’oggetto della domanda è stato travolto dall’intervenuto sgravio in sede amministrativa e che alla medesima lo stesso odierno ricorrente aveva di fatto rinunziato invocando la cessazione della materia del contendere fin dal primo grado; ma sul punto va osservato che ogni controversia relativa alla spettanza di tributi è pur sempre devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, sicchè ad esso spetta anche quella sulla legittimità delle cartelle emesse nonostante l’intervenuto annullamento degli atti presupposti, sulla base dei principi correttamente richiamati dalla controricorrente ed enunciati, sia pure ad altri fini, da Cass. 02/08/2013, n. 18505).

9. Col terzo motivo – a pag. 9 del ricorso, rubricato come “3)” il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; e, all’interno dell’unitaria censura, sviluppa ulteriori profili di gravame, rubricatili in modo separato (a pag. 13 del ricorso, “3.2 Omessa pronuncia sull’art. 2043 c.c., in violazione dell’art. 112 c.p.c.”; a pag. 14 del ricorso, “3.3 Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”); sostanzialmente contestando la declinatoria di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, se non altro quanto alla causa petendi in modo espresso riferita alla generale previsione della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c..

10. Il motivo non può essere scrutinato nel merito, visto che nel ricorso difettano idonee trascrizioni dei precisi passaggi degli atti di merito – e l’indicazione delle relative sedi processuali – con i quali le domande, dal primo giudice qualificate univocamente come proposte esclusivamente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (e in quanto tali allora correttamente attribuite alla giurisdizione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale contestualmente proposta – Cass. ord. 03/06/2013, n. 13899 – e neppure potendo essere dispiegate in separato giudizio – come si ammette per il caso di incolpevole impossibilità di dispiegamento in quello principale, secondo, tra le altre, Cass. 20/05/2016, n. 10518 – per essere appunto il simultaneo processo originariamente possibile e non rilevando i mutamenti successivi ai sensi dell’art. 5 c.p.c.), sono state formulate: ciò che impedisce di verificare la correttezza della censura, risultando dal ricorrente non rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

11. Ma, al riguardo, va ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 07/02/2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02//2014, n. 2608; Cass. 03/02/2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30/01/2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U., 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U., 04/02/2016, n. 2198)

12. Infine, il quarto motivo – a pag. 14 del ricorso, rubricato come “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, artt. 4 e 11 e della tabella A al predetto D.M., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – è assorbito dall’accoglimento del primo, che ha comportato comunque la cassazione, sia pure per quanto di ragione e cioè limitatamente alla statuizione di difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della cartella, della gravata sentenza, con assorbimento del secondo motivo: ciò che rende di per sè priva di giuridico fondamento la statuizione sulle spese contenuta nella qui impugnata pronunzia.

13. Deve, pertanto, in accoglimento del primo (relativo all’originaria domanda di annullamento) e del quarto motivo (relativo al capo sulle spese), con assorbimento del secondo e reiezione del terzo (relativo alla domanda risarcitoria residua, la statuizione sulla giurisdizione sulla quale rimane pertanto definitivamente confermata), accogliersi il ricorso per quanto di ragione e cassarsi senza rinvio la gravata sentenza per improseguibilità del processo (art. 382 c.p.c., comma 3) limitatamente alle statuizioni sulla domanda principale e sulle spese del grado di appello.

14. La solo parziale fondatezza del ricorso, in uno alla tardività del controricorso, integrano, se non un’ipotesi di vera e propria soccombenza reciproca tra ricorrente e controricorrente, se non altro gravi ed eccezionali ragioni anche nei rapporti tra tutte le parti – e quindi pure con l’altra intimata – per disporre l’integrale compensazione delle spese tanto del grado di appello che del giudizio di legittimità.

15. Infine, per essere stato almeno in parte accolto il ricorso, neppure sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, di questi.

PQM

Rigetta il terzo motivo di ricorso ed accoglie il primo ed il quarto, dichiarato assorbito il secondo; cassa senza rinvio la gravata sentenza in relazione ai motivi accolti; compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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