Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7421 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 18/03/2020), n.7421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36222/2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Annaloro Giovanni, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1195/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1195/2018 depositata il 25-05-2018 la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da B.R., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato il (OMISSIS) perchè coinvolto in conflitti tra persone dell’etnia bissa, a cui apparteneva, ed altre dell’etnia pular, a causa di alcune mucche di proprietà dei secondi che avevano distrutto i raccolti dei primi; riferiva che negli scontri a cui aveva partecipato erano morte molte persone, era stato arrestato e detenuto per sette mesi in condizioni carcerarie pessime e che era infine riuscito a fuggire, dopo aver corrotto i guardiani. La Corte territoriale ha ritenuto credibile il racconto del richiedente circa gli scontri etnici, ma poco circostanziato circa il ruolo che lo stesso avesse avuto nello scontro in cui era rimasto coinvolto e circa le ragioni in base alle quali era stato detenuto per sette mesi, non essendovi altresì prova che il richiedente fosse ancora ricercato nel Paese o che avesse riportato una sentenza di condanna. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Burkina Faso, descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva che la Corte d’appello, pur ritenendo credibile il racconto dell’appellante in relazione agli scontri etnici, ha erroneamente ritenuto che detti scontri non fossero rilevanti ai fini delle misure di protezione internazionale, affermando, con motivazione apparente, che dovessero essere risolti sulla base delle leggi interne del Paese, nonchè omettendo ogni doverosa indagine sull’esistenza e diffusione dei conflitti suddetti in Burkina Faso e sul potere di controllo sociale dei gruppi sul territorio. Censura inoltre la valutazione di non credibilità della Corte territoriale circa l’insussistenza di una sua situazione di pericolo personale perchè non fondata sui parametri normativi e perchè motivata in modo incongruo, illogico e contraddittorio, senza alcun approfondimento istruttorio ufficioso in ordine al contesto generale del Paese.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Censura la valutazione di non credibilità che assume effettuata dalla Corte territoriale senza indagini su riscontri oggettivi con riferimento alla situazione generale del Burkina Faso, nonchè richiama le risultanze dei rapporti di Amnesty International allegati al fascicolo di primo grado e della documentazione prodotta in appello, da cui emerge un quadro di generale insicurezza e il diffondersi di fenomeni di matrice terroristica nel Paese di provenienza. Lamenta la violazione dell’art. 8 citato, per non avere il Giudice d’appello acquisito informazioni precise ed aggiornate, atteso che le informazioni citate nella sentenza impugnata sono risalenti al 2015 e al 2016.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce il ricorrente che nel giudizio d’appello il Procuratore Generale aveva espresso parere favorevole all’accoglimento del motivo d’appello relativo alla protezione umanitaria. Censura la valutazione della Corte territoriale circa la propria vulnerabilità e circa il percorso di integrazione intrapreso, effettuata senza considerare il difficile contesto economico e sociopolitico del Burkina Faso.

4. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche la valutazione sulla situazione del Paese di origine, rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), si risolve in un accertamento di fatto, censurabile nei limiti di cui si è detto (Cass. n. 30105/2018). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità e alla situazione generale del Paese di origine, difforme da quella accertata nei giudizi di merito. Le censure si risolvono, inammissibilmente, in una richiesta di rivalutazione delle risultanze di causa, mediante il richiamo della normativa di riferimento e delle pronunce di merito e di legittimità, ma senza specificare decisivi elementi individualizzanti a sostegno dell’asserita sua credibilità, che è stata esclusa, con idonea motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), dalla Corte territoriale.

I Giudici di merito, con motivazione adeguata (pag. n. 6 della sentenza impugnata), hanno escluso anche l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, in base alle fonti di conoscenza indicate nella sentenza impugnata (Coi Easo concernenti il 2016). Generica è altresì la doglianza relativa al dedotto mancato aggiornamento delle fonti citate nella sentenza impugnata, atteso che il ricorrente neppure allega specificamente, riportandone nel ricorso il preciso contenuto, quali siano le fonti successive da cui risulti una situazione diversa del Paese da quella accertata da Giudici di merito, limitandosi a richiamare un comunicato del Ministero degli Esteri e un rapporto del MDBHP di cui neppure indica le date.

5. Anche la doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria (terzo motivo) è formulata genericamente, con ampi richiami della giurisprudenza di questa Corte, ma senza indicazione di alcun profilo specifico di vulnerabilità, motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, con la corretta precisazione che il fattore dell’integrazione lavorativa in Italia non può essere isolatamente considerato (Cass. n. 4455/2018 citata nella sentenza impugnata). Nè il diritto il riconoscimento della protezione umanitaria può essere affermato tenendo conto del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani, dovendo aversi riguardo alla situazione particolare del singolo soggetto (Cass. n. 17072/2018; Cass. n. 9304/2019).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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