Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7420 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 26/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19653-2014 proposto da:

SIBAT TOMARCHIO SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante p.t. Dott. Z.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A,

presso lo studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GABRIELE D’ANGELO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LORETO IMMOBILIARE DI T.G. & C SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore T.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE MARIA CASTORINA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato R.V. per delega.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza resa in data 9/7/2014, la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Loreto Immobiliare di T.G. & C. s.n.c., ha dichiarato che il contratto di locazione concluso dalla società attrice (quale locatrice) e la Sibat Tomarchio s.r.l. (quale conduttrice) sarebbe scaduto il 4/11/2011 in forza della disdetta della società locatrice inviata il 3/8/2009;

a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato l’interpretazione conferita dal giudice di primo grado agli accordi conclusi tra le parti in relazione alla durata del contratto, originariamente stabilito in 12 anni (con previsione di rinnovo tacito per ulteriori sei anni), ma facendo salva l’eventuale “disdetta” delle parti, e con la contestuale rinuncia della locatrice ad avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 29;

ciò posto, muovendo dall’interpretazione della volontà negoziale dei contraenti, la corte d’appello ha escluso che la scadenza dei 12 anni dalla conclusione del contratto costituisse la “prima” scadenza rilevante ai sensi dell’art. 29 cit., attribuendo piena efficacia alla disdetta nelle more tempestivamente inviata dalla società locatrice;

avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Sibat Tomarchio s.r.l., sulla base di tre motivi d’impugnazione;

resiste con controricorso la Loreto Immobiliare di T.G. & C. s.n.c., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso;

con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la Sibat Tomarchio s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla società Loreto Immobiliare di T.G. & C. s.n.c. con separata dichiarazione formale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) ed altresì accettato dalla società controricorrente;

si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, del 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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